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Contratto di apprendistato, in quali casi di dimissioni o licenziamento è riconosciuta la Naspi

Come funziona la NASpI per gli apprendisti: dimissioni, licenziamento diritto all'indennità di disoccupazione ed eccezioni

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto di apprendistato, in quali cas

Il contratto di apprendistato unisce formazione professionale ed esperienza pratica sul campo, rappresentando un importante strumento per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Come ogni forma di rapporto lavorativo, anche l'apprendistato può concludersi anticipatamente attraverso dimissioni o licenziamento. In questi casi, è essenziale comprendere se e quando il lavoratore ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), il sussidio di disoccupazione erogato dall'INPS.

La natura giuridica del contratto di apprendistato

Prima di analizzare le casistiche che danno diritto alla NASpI, è importante chiarire la natura giuridica del contratto di apprendistato. Secondo l'art. 1, comma 1 del Testo Unico sull'Apprendistato, si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

Esistono tre principali tipologie di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: rivolto a giovani tra i 15 e i 25 anni, ha una durata compresa tra 6 mesi e 4 anni
  • Apprendistato professionalizzante: destinato a persone tra i 18 e i 29 anni, con durata variabile tra 3 e 5 anni a seconda del CCNL applicato
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: per giovani tra i 18 e i 29 anni, con durata tra 6 mesi e 2 anni

Pur includendo un periodo formativo con scadenza definita, l'apprendistato non è tecnicamente un contratto a tempo determinato, ma un contratto a tempo indeterminato con caratteristiche particolari.

Dimissioni durante l'apprendistato e diritto alla NASpI

In generale, se un apprendista presenta dimissioni volontarie durante il periodo formativo, non ha diritto a ricevere la NASpI. Questo perché il sussidio di disoccupazione è previsto solo in caso di perdita involontaria del lavoro.

Tuttavia, esistono alcune circostanze eccezionali in cui le dimissioni sono considerate "giustificate" e quindi permettono di accedere all'indennità:

  • Dimissioni per giusta causa: quando il lavoratore è costretto a interrompere il rapporto per motivi gravi imputabili al datore di lavoro
  • Dimissioni durante il periodo di maternità: per le lavoratrici madri nel periodo compreso tra i 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino
  • Dimissioni del lavoratore padre: durante il primo anno di vita del figlio, a condizione che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo
  • Dimissioni per mobbing: quando il lavoratore subisce comportamenti vessatori reiterati nel tempo
  • Dimissioni per riconoscimento di invalidità: che rendono difficoltoso lo svolgimento delle mansioni assegnate

Casi specifici di giusta causa riconosciuti da giurisprudenza e INPS

La giurisprudenza e l'INPS (nella circolare n. 163/2003) hanno identificato diverse situazioni che configurano la giusta causa nelle dimissioni, tra cui:

  • Mancato pagamento reiterato della retribuzione
  • Molestie sessuali sul luogo di lavoro o richiesta di prestazioni illecite
  • Modifiche peggiorative delle mansioni che pregiudicano la vita professionale
  • Notevoli variazioni nelle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda
  • Spostamento del lavoratore da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche od organizzative
  • Comportamento ingiurioso dei superiori gerarchici

In questi casi, l'apprendista dimissionario potrà presentare domanda per la NASpI, allegando la documentazione che attesta la giusta causa.

Licenziamento durante l'apprendistato e diritto alla NASpI

Nel caso di licenziamento, il diritto alla NASpI per un apprendista è generalmente sempre riconosciuto, indipendentemente dalla motivazione del recesso. Questo vale per:

Anche in caso di licenziamento illegittimo (ad esempio, per motivi discriminatori), l'apprendista potrà richiedere la NASpI e, contestualmente, far valere i propri diritti nelle sedi opportune per ottenere eventuali risarcimenti aggiuntivi.

Conclusione del periodo formativo e accesso alla NASpI

Una situazione particolare si verifica al termine del periodo formativo dell'apprendistato. In questa fase, l'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che entrambe le parti possano recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del periodo formativo.

Se il datore di lavoro decide di non proseguire il rapporto al termine del periodo di apprendistato, questo recesso è equiparato a un licenziamento e dà diritto alla NASpI. In questo caso, il datore dovrà:

  • Comunicare in via telematica la cessazione al Centro per l'impiego (modello UniLav)
  • Corrispondere il contributo NASpI all'INPS tramite modello F24
  • Eventualmente riconoscere l'indennità sostitutiva del preavviso

Un aspetto importante da sottolineare è che, diversamente dalle dimissioni durante il periodo formativo, se è l'apprendista a decidere di non proseguire il rapporto al termine dell'apprendistato, avrà comunque diritto alla NASpI, come confermato dalla giurisprudenza in materia.

Risoluzione consensuale e altre tipologie di recesso

Un'altra situazione da considerare è la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro durante l'apprendistato. In questo caso, generalmente non si ha diritto alla NASpI, tranne in due specifiche circostanze:

  1. Risoluzione consensuale avvenuta al termine della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i lavoratori a tutele reali (art. 7, Legge n. 604 del 1966)
  2. Risoluzione consensuale derivata dal rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici

In questi casi specifici, anche l'apprendista può accedere all'indennità di disoccupazione

Requisiti necessari per ottenere la NASpI al termine dell'apprendistato

Per accedere all'indennità di disoccupazione dopo un contratto di apprendistato, è necessario soddisfare tre requisiti fondamentali stabiliti dalla normativa:

  1. Stato di disoccupazione involontario: il lavoratore deve aver perso il lavoro in modo non volontario, con le eccezioni per dimissioni per giusta causa già viste
  2. Requisito contributivo: aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro
  3. Requisito lavorativo: aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la domanda di NASpI

La domanda per la NASpI deve essere presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, utilizzando i canali telematici o rivolgendosi a un patronato. In caso di licenziamento per giusta causa, il termine decorre dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione.

Calcolo e durata dell'indennità NASpI per gli apprendisti

L'importo della NASpI viene calcolato in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

La durata della NASpI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione dell'ultimo quadriennio, con un massimo di 24 mesi. L'indennità viene erogata mensilmente dall'INPS e si riduce progressivamente dopo i primi mesi di fruizione.

 

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