Il contratto di apprendistato unisce formazione professionale ed esperienza pratica sul campo, rappresentando un importante strumento per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Come ogni forma di rapporto lavorativo, anche l'apprendistato può concludersi anticipatamente attraverso dimissioni o licenziamento. In questi casi, è essenziale comprendere se e quando il lavoratore ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), il sussidio di disoccupazione erogato dall'INPS.
Prima di analizzare le casistiche che danno diritto alla NASpI, è importante chiarire la natura giuridica del contratto di apprendistato. Secondo l'art. 1, comma 1 del Testo Unico sull'Apprendistato, si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.
Esistono tre principali tipologie di apprendistato:
Pur includendo un periodo formativo con scadenza definita, l'apprendistato non è tecnicamente un contratto a tempo determinato, ma un contratto a tempo indeterminato con caratteristiche particolari.
In generale, se un apprendista presenta dimissioni volontarie durante il periodo formativo, non ha diritto a ricevere la NASpI. Questo perché il sussidio di disoccupazione è previsto solo in caso di perdita involontaria del lavoro.
Tuttavia, esistono alcune circostanze eccezionali in cui le dimissioni sono considerate "giustificate" e quindi permettono di accedere all'indennità:
La giurisprudenza e l'INPS (nella circolare n. 163/2003) hanno identificato diverse situazioni che configurano la giusta causa nelle dimissioni, tra cui:
In questi casi, l'apprendista dimissionario potrà presentare domanda per la NASpI, allegando la documentazione che attesta la giusta causa.
Nel caso di licenziamento, il diritto alla NASpI per un apprendista è generalmente sempre riconosciuto, indipendentemente dalla motivazione del recesso. Questo vale per:
Anche in caso di licenziamento illegittimo (ad esempio, per motivi discriminatori), l'apprendista potrà richiedere la NASpI e, contestualmente, far valere i propri diritti nelle sedi opportune per ottenere eventuali risarcimenti aggiuntivi.
Una situazione particolare si verifica al termine del periodo formativo dell'apprendistato. In questa fase, l'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che entrambe le parti possano recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del periodo formativo.
Se il datore di lavoro decide di non proseguire il rapporto al termine del periodo di apprendistato, questo recesso è equiparato a un licenziamento e dà diritto alla NASpI. In questo caso, il datore dovrà:
Un aspetto importante da sottolineare è che, diversamente dalle dimissioni durante il periodo formativo, se è l'apprendista a decidere di non proseguire il rapporto al termine dell'apprendistato, avrà comunque diritto alla NASpI, come confermato dalla giurisprudenza in materia.
Un'altra situazione da considerare è la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro durante l'apprendistato. In questo caso, generalmente non si ha diritto alla NASpI, tranne in due specifiche circostanze:
In questi casi specifici, anche l'apprendista può accedere all'indennità di disoccupazione
Per accedere all'indennità di disoccupazione dopo un contratto di apprendistato, è necessario soddisfare tre requisiti fondamentali stabiliti dalla normativa:
La domanda per la NASpI deve essere presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, utilizzando i canali telematici o rivolgendosi a un patronato. In caso di licenziamento per giusta causa, il termine decorre dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione.
L'importo della NASpI viene calcolato in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.
La durata della NASpI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione dell'ultimo quadriennio, con un massimo di 24 mesi. L'indennità viene erogata mensilmente dall'INPS e si riduce progressivamente dopo i primi mesi di fruizione.