Nei settori caratterizzati da una forte stagionalità, la gestione delle risorse umane prevede strumenti normativi specifici che consentono di regolare efficacemente le esigenze di picco produttivo.
Il lavoro stagionale è disciplinato da regole che mirano a garantire flessibilità sia alle imprese sia ai lavoratori, pur salvaguardando i diritti previsti per il lavoro subordinato.
Questa tipologia di rapporto si applica principalmente in settori come turismo, agricoltura, spettacolo e terziario, coinvolgendo attività che si ripetono in intervalli regolari dell’anno e le assunzioni avvengono per periodi predeterminati, in relazione a flussi turistici, raccolte agricole o eventi speciali.
Il lavoro stagionale si caratterizza per alcune peculiarità normative, come:
Si distinguono tre tipologie contrattuali particolarmente rilevanti: il contratto a termine, l’apprendistato stagionale e il cosiddetto contratto extra.
Il contratto a termine rappresenta la formula più diffusa: prevede l’assunzione per un periodo concordato legato all’esigenza produttiva tipica della stagione, senza i limiti di durata o numero previsti per i rapporti a tempo determinato ordinari, e senza obbligo di causale.
L’apprendistato stagionale consente alle aziende dei settori a rilevanza ciclica di inserire giovani tra 18 e 34 anni in percorsi professionalizzanti di durata variabile nell’ambito di più stagioni lavorative. L’obiettivo è consentire una formazione completa, cumulando i periodi di lavoro prestati in diversi anni, secondo regole stabilite dai contratti collettivi.
La tipologia cosiddetta extra riguarda, invece, rapporti di durata molto breve, di solito non oltre i 3 giorni, previsti per far fronte a esigenze straordinarie in eventi particolari come fiere, esposizioni, meeting e manifestazioni, soprattutto in settori come turismo e pubblici esercizi. Questi contratti sono regolati da disposizioni specifiche inserite nei CCNL di settore, che ne delimitano utilizzo e finalità.
I rapporti di lavoro stagionale trovano applicazione in una vasta gamma di settori, selezionati in base alla regolarità ciclica delle esigenze di personale. I comparti dove questa tipologia contrattuale è più utilizzata comprendono turismo, agricoltura, spettacolo, settore alimentare e commercio nelle località a forte afflusso stagionale:
Le norme che disciplinano il lavoro stagionale prevedono specifiche condizioni che differenziano questa tipologia rispetto al classico contratto a termine:
Per quanto riguarda lo stipendio previsto dal contratto stagionale, è sempre quello del Ccnl di riferimento di assunzione dei lavoratori.
La durata dei rapporti stagionali è strettamente connessa alle esigenze delle attività svolte in determinati periodi dell’anno.
A differenza delle regole sui contratti a termine, per il lavoro stagionale la normativa non impone un limite massimo di durata complessiva.
Questo permette di delineare contratti legati a stagioni specifiche, come estate, vendemmia, raccolta delle olive, o a periodi determinati dal picco produttivo, senza temere la conversione automatica a tempo indeterminato.
In caso di necessità, è prevista la possibilità di proroga del contratto fino a un massimo di quattro volte. Ogni proroga deve essere pattuita prima della scadenza del termine originale e la durata complessiva può estendersi a coprire tutta la stagione richiesta dalla produzione o dai flussi turistici, senza limiti stringenti.
Sono previsti anche i rinnovi del rapporto tra le stesse parti per stagioni differenti o per cicli produttivi successivi. Non sono stabiliti intervalli minimi obbligatori, né un limite numerico ai rinnovi stessi.
Ciò significa che il personale stagionale può essere riassunto dalla stessa azienda anno dopo anno, in modo continuativo, garantendo una certa stabilità occupazionale ricorrente per lavoratori qualificati.
Il lavoro stagionale riconosce ai lavoratori gli stessi diritti previsti per il lavoro subordinato, compresi ferie, permessi retribuiti, malattia e infortuni. In particolare, la normativa stabilisce che ai lavoratori stagionali si applichino le stesse tutele degli altri dipendenti nelle medesime condizioni, secondo quanto disposto nei CCNL di settore.
Le ferie maturano in proporzione ai periodi lavorati, analogamente a chi svolge attività a tempo determinato. Nei contratti di brevissima durata, può essere previsto il pagamento delle ferie non godute alla fine del rapporto, modalità individuata dai contratti collettivi.
Sono garantiti anche i permessi retribuiti nei limiti stabiliti dal contratto collettivo di riferimento, adattati alla durata effettiva dell’impiego.
Per assenze dovute a malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto previsto, e all’indennità economica prevista dall’INPS, in base ai contributi versati e alle regole settoriali specifiche.
Gli infortuni danno diritto all’indennità INAIL e agli eventuali ulteriori trattamenti economici contemplati dagli accordi collettivi, compresa la garanzia del mantenimento del posto di lavoro fino a decorrenza dei termini di legge.
La retribuzione per chi lavora con contratto stagionale segue i parametri fissati dal settore di appartenenza e dal livello di inquadramento stabilito dal CCNL di riferimento.
Il trattamento economico non può in nessun caso essere inferiore a quello previsto per i lavoratori subordinati di pari mansioni e qualifica impiegati a tempo indeterminato nell’azienda o settore.
Gli elementi della retribuzione comprendono, oltre al salario base contrattuale orario o mensile, eventuali indennità specifiche per lavoro notturno, festivo, turni o condizioni particolari, e ulteriori voci come tredicesima, quattordicesima (dove prevista), EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) o superminimi individuali.
Il calcolo avviene sulla base delle ore effettivamente lavorate (nel caso di impieghi part-time, attività extra o su turni), oppure in riferimento al periodo prestabilito dall’accordo per contratti stagionali a tempo pieno.
Per i rapporti di brevissima durata è prassi il pagamento contestuale delle competenze al termine della stagione o del servizio, incluse le ferie maturate e non godute.
L’inquadramento avviene secondo il livello previsto dal CCNL, nel rispetto di mansioni e responsabilità effettivamente svolte, indipendentemente dalla durata del contratto.
Le regole sui minimi retributivi e sugli scatti di anzianità si applicano in proporzione al tempo di servizio maturato durante l’attività stagionale.
Voce | Calcolo/Stima |
Retribuzione base | CCNL di settore |
Indennità varie | Condizioni e turni |
Ferie/Permessi | Proporzionale ai giorni |
TFR | Proporzionale periodo lavoro |
Anche il lavoro stagionale prevee il versamento dei contributi previdenziali secondo le regole applicate ai lavoratori subordinati. Il datore di lavoro è tenuto a trattenere e a versare i contributi all’INPS su tutta la retribuzione imponibile, garantendo così la copertura previdenziale per periodi anche di breve durata.
È inoltre garantito il diritto al TFR, con accumulo proporzionale ai periodi effettivamente lavorati durante l’arco della stagione.
Il calcolo avviene secondo la formula normativa: una quota pari e corrispondente al rapporto tra la retribuzione annuale e il divisore 13,5, rapportata ai mesi di servizio effettivo.
Al termine del contratto stagionale, il TFR maturato viene liquidato insieme alle altre competenze, senza particolarità rispetto ai lavoratori a tempo determinato o indeterminato.
Ai fini della contribuzione, le aziende non sono soggette al versamento del contributo addizionale dell’1,4% previsto per gli altri contratti a termine. Maturazione e liquidazione avvengono secondo la stessa disciplina ordinaria, senza distinzioni tra rapporti stagionali e altri contratti subordinati sotto il profilo previdenziale e del trattamento di fine rapporto.
I redditi derivanti da lavoro stagionale rientrano ordinariamente nella categoria dei redditi da lavoro dipendente e sono assoggettati a Irpef secondo le aliquote progressive annuali fissate a livello nazionale, oltre a eventuali addizionali regionali e comunali.
Il calcolo dell’imposta avviene direttamente in busta paga attraverso il sistema di ritenute mensili operate dal datore di lavoro, che funge da sostituto d’imposta.
Il lavoratore stagionale, come ogni dipendente, ha diritto alla detrazione per lavoro dipendente e ad altre detrazioni fiscali contemplate dalla normativa, rapportate proporzionalmente alla durata del contratto e all’ammontare del reddito prodotto.
Il trattamento fiscale non si differenzia rispetto ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato; le stesse regole si applicano anche al TFR, il quale viene sottoposto a tassazione separata.
Per le assunzioni stagionali, il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione preventiva di assunzione attraverso il modello telematico “Unificato-Lav”, redigere una lettera di assunzione dettagliata e rispettare gli obblighi informativi disposti dal decreto trasparenza.
Durante la vigenza del rapporto è tenuto a elaborare il Libro Unico del Lavoro, corrispondere il cedolino paga regolarmente, versare i contributi e le ritenute fiscali tramite modello F24.