Gestire alberi e piante all’interno di un complesso residenziale significa coniugare estetica, tutela del patrimonio e prevenzione dei rischi. La caduta di rami, l’instabilità di esemplari maturi o patologie non gestite possono generare danni a cose e persone, con responsabilità per il condominio in quanto custode delle parti comuni.
La qualificazione giuridica delle piante e degli alberi in condominio determina chi decide e chi paga. Generalmente, gli alberi in cortili e giardini condivisi rientrano tra i beni comuni, per cui l’assemblea delibera sulla loro cura e le spese si ripartiscono in base ai millesimi.
Diverso il caso di giardini in proprietà esclusiva: in questo caso, l’albero si trova su suolo privato e gli oneri ricadono sul proprietario, salvo comprovato vantaggio comune.
Il regolamento condominiale è il primo riferimento per conoscere le norme per una corretta manutenzione degli alberi in condominio: può prevedere, ad esempio, che la potatura degli alberi d’alto fusto ricada sul condominio anche se radicati in aree ad uso esclusivo, mantenendo però a carico dell’utilizzatore le cure ordinarie del verde.
In mancanza di clausole, si guarda alla giurisprudenza: l’intervento sulle piante private può diventare comune solo se ne è dimostrata la funzione di decoro o utilità per l’intero stabile, con onere della prova a carico di chi invoca la ripartizione.
Bisogna poi considerare la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. Per manutenzione ordinaria si intendono attività ricorrenti e programmabili, come potature leggere e di formazione, rimozione secca di piccola entità, controlli visivi periodici, concimazioni e irrigazione, contenimento di siepi, gestione del cotico erboso. Queste spese, se riferite a beni comuni, rientrano nella gestione corrente e l’amministratore può provvedere, nei limiti del bilancio approvato e salvo diverse previsioni regolamentari.
Per manutenzione straordinaria si considerano interventi non ciclici, onerosi o urgenti: abbattimenti, potature di riduzione su esemplari instabili, trattamenti fitosanitari specialistici, consolidamenti, rimozione di alberi per malattia o pericolo, impianti di irrigazione ex novo.
Queste scelte richiedono delibera assembleare con le maggioranze di legge (v. infra), restando ferma la facoltà dell’amministratore di agire in urgenza e riferire alla prima assemblea utile.
Le potature degli alberi in condominio rientrano generalmente nell’ordinario e possono essere affidate dall’amministratore.
Diverso è il discorso per l’abbattimento o le riduzioni importanti: se motivati da sicurezza, staticità dell’edificio o rischio per impianti, si deliberano con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Quando il taglio non risponde a esigenze di tutela (p.es. ragioni estetiche), l’eliminazione di alberi comuni è considerata innovazione vietata e richiede l’unanimità dei condomini.
Intervento | Maggioranza | Base normativa |
Potature programmate su alberi comuni | Gestione ordinaria (amministratore) | art. 1135 c.c. |
Abbattimento per pericolo o danno imminente | Maggioranza ex art. 1136 (1/2 valore) o urgenza dell’amministratore | artt. 1135-1136 c.c. |
Abbattimento per ragioni non di sicurezza | Unanimità | art. 1120 c.c. |
Per gli alberi in parti comuni, le spese gravano su tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà. Differenze di uso (p.es. giardini interni accessibili solo ad alcuni) possono giustificare riparti specifici, se previsti dal titolo o deliberati con maggioranze adeguate.
Nelle aree a uso esclusivo, le spese ordinarie sono di regola a carico dell’utilizzatore; eventuali interventi straordinari su alberi d’alto fusto possono essere condivisi solo se il regolamento lo stabilisce o se l’assemblea motiva l’utilità condominiale.
Collocazione | Chi paga | Criterio |
Giardino o cortile comune | Tutti i condomini | Millesimi ex art. 1123 c.c. |
Giardino in proprietà esclusiva | Proprietario | Regola generale, salvo decoro/beneficio comune provato |
Giardino condominiale ad uso esclusivo | Utilizzatore (ordinario); condominio solo se previsto o deliberato | Regolamento e delibere |
Quando una casa è affittata, la spese di giardino e alberature seguono la regola generale degli oneri accessori, per cui al conduttore spettano le spese ordinarie e ripetitive e al locatore quelle straordinarie, salvo patti diversi.
Ciò significa che taglio dell’erba, potature leggere di contenimento, pulizia fogliame e piccole manutenzioni gravano sull’inquilino; potature su alberi d’alto fusto, consolidamenti, rimozioni e interventi speciali sono normalmente a carico del proprietario.
Se il regolamento condominiale impone riparti specifici, questi si riflettono sull’inquilino nei limiti di legge e del contratto.
In caso di eventi eccezionali o pericoli, l’amministratore può intervenire in urgenza; le spese saranno poi attribuite secondo la natura dell’intervento.