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730 2025, affitti brevi e cedolare secca. Come si applica, le novità e la doppia aliquota

di Marianna Quatraro pubblicato il
730 affitti brevi

Quali sono le novità per gli affitti brevi da inserire nel 730 2025 per la dichiarazione dei redditi e come fare: i chiarimenti

Come si applica la nuova cedolare secca con doppia aliquota nel 730 2025? Il nuovo modello 730 2025 per la dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2024 è stato approvato ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate e sarà disponibile sul relativo sito online a partire dal 30 aprile.

Sono diverse le novità previste quest’anno e tra le principali spiccano quelle per gli immobili dati in affitto breve. Vediamo precisamente quali sono le modifiche da conoscere.

  • Cosa cambia per gli affitti brevi nel 730 2025
  • Quando e per chi si applica la doppia aliquota


Cosa cambia per gli affitti brevi nel 730 2025

Una delle principali novità del 730 2025 riguarda gli affitti brevi ed è l’introduzione dell’aliquota al 26% da calcolare su determinate unità abitative.

Non vale, infatti, per tutte le case in affitto breve, perché per molte si continuerà ad applicare la tassazione della cedolare secca al 21%.

Quando e per chi si applica la doppia aliquota

Debutta, infatti, nel nuovo modello 2025 per la dichiarazione dei redditi la doppia tassazione prevista per i redditi derivanti da contratti di affitti brevi, in vigore dal primo gennaio 2024. 

Coloro che affittano case per un breve periodo, inferiore ai 30 giorni, possono scegliere il regime agevolato di tassazione con la cedolare secca che quest’anno prevede un’aliquota al 21% solo sul primo immobile mentre sale al 26% a partire dal secondo e fino al quarto immobile. 

Precisiamo che, come previsto dalla normativa vigente, se gli immobili in affitto breve risultano più di quattro, le locazioni diventano vere e proprie attività d’impresa e implicano l’obbligo di apertura della partita Iva.


Il proprietario che loca diverse unità abitative (fino a 4 a locazione breve) ha la possibilità di scegliere, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse, per quale unità fruire dell’aliquota ridotta del 21% (codice 2) e per quali dell’aliquota più alta al 26% (codice 3).

La nuova tassazione del reddito degli affitti brevi deve essere indicata nei quadri B e D: il reddito derivante dagli affitti brevi deve essere indicato nel quadro B dal proprietario dell'immobile o dal titolare di diritto reale e nel quadro D dal sublocatore o dal comodatario. 
 
Entrando più nel dettaglio, per i contratti di locazione breve, il locatore deve indicare, nella sezione III del quadro B, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Il Codice deve essere riportato nel rigo B12 nelle seguenti modalità:

  • nella Colonna 1 (N. di rigo) bisogna riportare il numero del rigo della sezione I dove sono indicati i dati dell’immobile locato e, nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, a cui è attribuita un’unica rendita catastale, bisogna anche riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I;
  • nella Colonna 2 (Mod. n.), si deve indicare il numero del modello dove sono stati riportati i dati dell’immobile locato ma solo se sono stati compilati più modelli;
  • nella Colonna 3 (Codice CIN) si deve riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.
     
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