Il Bonus Nido 2026 introduce una domanda unica semplificata con rimborsi estesi anche a spazi gioco e nidi famiglia. Novitŕ, requisiti, importi, documentazione, esclusioni e vantaggi per le famiglie.
Il nuovo quadro normativo relativo al sostegno per la prima infanzia introduce, a partire dal 2026, una serie di rilevanti modifiche nella misura destinata a coprire le spese sostenute dalle famiglie per l'accesso ai servizi educativi rivolti a bambine e bambini sotto i tre anni di età. L'iniziativa, disciplinata da aggiornamenti inclusi nel DL Economia approvato in Senato il 31 luglio 2025, punta a estendere e semplificare significativamente la procedura di richiesta del rimborso per le rette, riflettendo un'attenzione crescente verso l'inclusività degli strumenti di sostegno e l'efficienza amministrativa.
Queste disposizioni si inseriscono nel contesto delle strategie di supporto al reddito familiare con particolare riferimento all'inclusione di nuove tipologie di servizi educativi tra i beneficiari, espandendo di conseguenza il perimetro delle tipologie di spesa effettivamente rimborsabili dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.
Le recenti modifiche legislative ampliano la platea dei servizi coperti dal contributo, includendo non solo i tradizionali asili nido pubblici e privati abilitati, ma anche altre forme di offerta educativa riconosciute dalle normative vigenti. Fra queste, particolare rilevanza assumono:
Le nuove disposizioni, inoltre, chiariscono la natura retroattiva dell'estensione: saranno oggetto di riesame anche le domande precedentemente respinte a causa del mancato riconoscimento della tipologia di struttura frequentata, ponendo rimedio a criticità amministrative e promuovendo l'accesso al beneficio in modo più inclusivo e trasparente.
L'accesso al contributo INPS per le spese dei servizi educativi per la prima infanzia è limitato alle famiglie che soddisfano una serie di requisiti definiti dalla normativa nazionale. In primo luogo, il minore per il quale si richiede il rimborso deve avere età inferiore ai tre anni al momento della frequenza del servizio e della domanda. Il prerequisito fondamentale è che la struttura frequentata sia autorizzata e in regola con le disposizioni regionali e nazionali vigenti, rientrando tra le tipologie riconosciute. Gli altri sono:
L'aspetto più innovativo della riforma riguarda la modalità di presentazione della domanda. A partire dal 2026 sarà sufficiente un'unica istanza per ciascun minore, valida per tutti gli anni solari di frequenza agli asili nido, alle sezioni primavera, agli spazi gioco o ai nidi famiglia. Questo significa che decadono le precedenti pratiche di rinnovo annuale e si riducono notevolmente gli adempimenti burocratici a carico delle famiglie. Il sistema, intuitivo e interamente digitale, prevede che la domanda, una volta accolta, venga considerata valida per tutto il periodo di diritto, fino al raggiungimento del limite di età del bambino (3 anni) o al termine della durata massima prevista (11 mesi annui).
La digitalizzazione del processo permette di:
L'importo del contributo, rimodulato negli ultimi anni in funzione dell'andamento ISEE e della data di nascita del minore, prevede ora il seguente schema, da applicarsi uniformemente alle nuove domande semplificate:
Fascia ISEE minorenni |
Bambini nati dopo 01/01/2024 |
Bambini nati prima 01/01/2024 |
ISEE fino a 25.000,99 € |
3.600 €/anno (327,27 €/mese) |
3.000 €/anno (272,73 €/mese) |
ISEE 25.001 - 40.000 € |
3.600 €/anno |
2.500 €/anno (227,27 €/mese) |
ISEE superiore a 40.000 € |
1.500 €/anno (136,37 €/mese) |
1.500 €/anno (136,37 €/mese) |
L'importo mensile spettante non può mai superare quanto effettivamente pagato per la retta, mensile o giornaliera, e il contributo è erogato nel limite massimo di undici mensilità per anno solare. Le somme vengono accreditate direttamente tramite bonifico bancario o postale, previa presentazione delle ricevute di pagamento delle rette per ciascun mese di frequenza. La misura non è cumulabile con la detrazione fiscale per l'asilo nido.
Per poter procedere alla liquidazione del rimborso, è necessario allegare, per ogni mensilità fruita, la documentazione che attesti l'avvenuto pagamento della retta o della spesa per la forma di assistenza richiesta. I principali documenti richiesti sono:
L'eventuale documentazione integrativa deve essere presentata entro i termini comunicati, pena la decadenza dal beneficio. In caso di domande respinte per questioni documentali o interpretative, è prevista la possibilità di riesame tramite la piattaforma digitale dell'ente.
Permanendo la necessità di uniformità e controllo delle risorse pubbliche, alcune tipologie di servizi e spese non rientrano nel perimetro dell'agevolazione. In particolare, sono escluse le prestazioni offerte da centri per bambini e famiglie che, pur rappresentando importanti realtà di socializzazione, non rispondono ai requisiti strutturali, gestionali e autorizzativi richiesti per i servizi educativi inclusi nel bonus. Inoltre, i servizi privi di mensa o quelli con frequenza flessibile rivolti anche ad adulti accompagnatori non rientrano tra gli aventi diritto.
Un'eccezione significativa è rappresentata dalle forme di supporto domiciliare, destinate ai minori affetti da gravi patologie croniche che impediscono la frequenza ai servizi collettivi. In tali casi, il rimborso avviene in un'unica soluzione annua, previa presentazione di una certificazione rilasciata dal pediatra, e viene riconosciuto solo al genitore convivente con il minore.
Particolare attenzione va all'incumulabilità con altre misure di sostegno per le stesse mensilità e all'impossibilità di cumulare l'agevolazione con la detrazione IRPEF prevista per le spese di frequenza nido.