Quali sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sui tempi e la validitŕ del bonus prima casa per gli under 36
Quali sono i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate relativamente al bonus prima casa 2024 per gli under 36? E’ stato prorogato ancora fino al 31 dicembre 2024 il bonus prima casa per giovani under 36, per rendere per questa categoria di persone più agevole e meno oneroso l’acquisto della prima casa. Vediamo quali sono gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla misura.
L’agevolazione spetta, in particolare, a chi ha registrato contratto il preliminare entro il 31 dicembre 2023 e la nuova circolare n. 14/E del 18 giugno 2024 delle Entrate fornisce i dettagli sui requisiti necessari per accedere al bonus e le relative istruzioni agli uffici dopo le modifiche e le novità 2024 del decreto Milleproroghe.
I chiarimenti riguardano soprattutto i tempi di stipula dei rogiti e i relativi effetti.
Come chiarito, infatti, per i rogiti stipulati tra il primo gennaio e il 29 febbraio 2024, se l’acquirente, alla data di stipula, non era in possesso di una certificazione Isee in corso di validità nel 2024, può dimostrare ugualmente il rispetto dei requisiti se, anche successivamente alla firma, aggiorna l’Isee del nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.
Il bonus prima casa under 36 prevede, nel dettaglio, l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Nel caso di acquisto soggetto a Iva, viene riconosciuto un credito d’imposta pari proprio all’Iva pagata.
Tali agevolazioni valgono anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile.
Gli ulteriori chiarimenti delle Entrate sul bonus prima casa per gli under 36 2024 riguardano il riconoscimento del credito d’imposta utilizzabile nel 2025, pari alle imposte pagate in eccesso.
Come ben spiegato, per usufruire del credito, bisogna presentare al notaio una dichiarazione integrativa, che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Non viene, infatti, riconosciuto in automatico.
Questo atto integrativo può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma entro il termine di utilizzo del credito d’imposta, e deve, in particolare, contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’Isee in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, tramite la presentazione dell’apposita Dsu (Dichiarazione Unica Sostitutiva).
Il credito d’imposta viene riconosciuto al contribuente in relazione alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al lordo di eventuali imposte di registro proporzionali versate relativamente ad acconti e caparra confirmatoria in sede di registrazione del preliminare, all’Iva, e ad un importo pari all’imposta sui finanziamenti a medio/lungo termine, addebitato all’acquirente per il finanziamento erogato in relazione all’immobile oggetto dell’agevolazione.
L’agevolazione fiscale non vale nel caso in cui il contribuente acquisisce il diritto dell’immobile tramite un verbale di aggiudicazione redatto nel 2023, se il successivo decreto di trasferimento immobiliare è stato emanato nel 2024.