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Calcolo TFR, le voci della busta che devono essere incluse e l'onere della prova spiegati da Cassazione 30331/2025

di Marcello Tansini pubblicato il
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30331/2025 pubblicata il 17 novembre 2025, ha stabilito che la retribuzione annua utile ai fini del Tfr deve comprendere tutte le somme corrisposte al dipendente. Si possono escludere solo i rimborsi spese

Le regole sul Trattamento di Fine Rapporto rappresentano uno degli argomenti più rilevanti del diritto del lavoro italiano, essendo di interesse diretto sia per i lavoratori che per le imprese. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 30331/2025 ha prodotto un impatto significativo sul panorama normativo, chiarendo quali voci di retribuzione devono essere considerate ai fini del calcolo del Trattamento e ridefinendo l’onere probatorio nelle controversie. Al centro di questa pronuncia si trova il principio che pone l’accento su trasparenza e tutela dei diritti: tutte le somme corrisposte al dipendente a titolo non occasionale rientrano nel computo, a meno che non siano dimostrate esclusioni specifiche. 

Cos’è il TFR: disciplina, finalità e maturazione nella busta paga

Il Trattamento di Fine Rapporto costituisce una quota della retribuzione che ogni lavoratore subordinato matura nel corso del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione. Non si tratta semplicemente di una liquidazione, bensì di retribuzione differita, destinata a garantire una sicurezza economica al termine del rapporto. Ogni mese, una specifica quota di retribuzione è contabilizzata e accantonata dal datore di lavoro, e visibile nella busta paga come "imponibile TFR", "accantonamento TFR mese" o altre diciture simili, a seconda delle prassi aziendali. 

Le finalità sono molteplici: tutelare il lavoratore in caso di licenziamento, dimissione, pensionamento o altre cause di cessazione del rapporto, assicurando una prestazione economica aggiuntiva rispetto alle competenze ordinarie. In tal modo si risponde a esigenze di stabilità e dignità lavorativa, offrendo anche forme di previdenza integrativa quando il TFR venga destinato volontariamente a un fondo pensione. Il diritto alla maturazione del TFR resta immutato anche durante le assenze tutelate (malattia, maternità, cassa integrazione).

Calcolo del TFR: formula, passo-passo e accantonamento annuale

 Per ogni anno di lavoro, il calcolo del Tfr prevede:

  • individuazione della retribuzione annua utile ai fini del TFR (comprendente, in linea di principio, tutte le somme corrisposte in modo normale e non occasionale)
  • esclusione dei rimborsi spese e altri elementi non computabili, come stabilito dalla legge o da accordi collettivi
  • divisione della retribuzione annua per 13,5 per determinare la quota annua da accantonare
Calcolare il TFR passo-passo significa ripetere, per ogni anno o frazione significativa di servizio (considerando frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni come mese intero):
  • Retribuzione utile annua: somma delle voci che concorrono al TFR
  • Accantonamento annuale: retribuzione utile / 13,5
  • Somma degli accantonamenti annuali (e frazionari) al termine del rapporto
  • Applicazione della rivalutazione annuale su tutte le quote accantonate fino all’anno precedente quello di cessazione
Per la rivalutazione, si applica un tasso fisso dell’1,5% annuo più il 75% dell’incremento ISTAT dei prezzi al consumo, secondo quanto stabilito dalla legge, garantendo così la tutela del potere d’acquisto delle somme maturate nel tempo.

Le voci retributive da includere nel calcolo del TFR: il principio di omnicomprensività

La sentenza della Corte di Cassazione 30331/2025 ha stabilito che tutte le componenti della retribuzione non occasionali devono essere considerate nel computo del TFR. Il cosiddetto principio di omnicomprensività presuppone che la base di calcolo sia ampia, a meno che una deroga specifica non sia provata dal datore di lavoro. Rientrano nella base di calcolo, salvo diversa previsione del CCNL:

  • Retribuzione base tabellare e minimi salariali
  • Indennità di contingenza (ove ancora previste) e EDR
  • Scatti di anzianità, superminimo individuale
  • Mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima)
  • Indennità fisse e continuative (cassa, mansione, funzione, turni, reperibilità, etc.)
  • Lavoro straordinario, se prestato in modo sistematico
  • Bonus, premi e incentivi erogati regolarmente
  • Indennità sostitutiva del preavviso e indennità per ferie/permessi, se non espressamente escluse
  • Valore convenzionale di vitto/alloggio, se corrisposto periodicamente
Secondo la giurisprudenza consolidata e le ultime pronunce, l’inclusione nel TFR non dipende solo dalla natura contrattuale della voce, ma dal carattere non occasionale e dalla connessione con il rapporto di lavoro. È quindi onere del datore di lavoro dimostrare, in caso di esclusione, l’esistenza di una norma collettiva o di una previsione pattizia inequivocabile.
Voci incluse di prassi Condizione per inclusione
Paga base, mensilità aggiuntive, EDR, scatti Sempre incluse
Lavoro straordinario Solo se continuativo/non occasionale
Indennità, premi, bonus Se ricorrenti nel tempo, non una tantum
Vitto/alloggio convenzionali Se spettano stabilmente

Le esclusioni dal TFR: quali elementi non entrano nella base di calcolo

Non tutte le componenti della retribuzione concorrono alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto. Oltre ai rimborsi spese, la legge e la contrattazione collettiva possono sottrarre specifici emolumenti, purché per espresso e chiaro riferimento normativo. Elementi esclusi di diritto sono:

  • Rimborsi spese (trasferte, note spese, kilometraggi non forfettari)
  • Somme pagate per ragioni occasionali e non programmate
  • Indennità di trasferta non corrisposte in modo continuativo
  • Bonus una tantum (non legati a obiettivi costanti o erogati saltuariamente)
  • Indennità sostitutiva di ferie non godute (se così previsto dal CCNL)
  • Compensi soggetti a espressa esclusione tramite norma collettiva.
Come ribadito dalla recente giurisprudenza, inclusa la Cassazione 30331/2025, spetta al datore di lavoro fornire la prova che una determinata voce debba essere esclusa, tramite produzione di clausole contrattuali non equivoche.

L’onere della prova nei conteziosi: cosa cambia dopo Cassazione 30331/2025

I giudici hanno, infatti, ridefinito l’attribuzione dell’onere della prova nei contenziosi riguardanti la base di calcolo del TFR. Fino a questa ordinanza, spesso era richiesto al lavoratore di dimostrare il diritto all’inclusione delle voci in busta paga nel TFR. Oggi, la regola giuridica si capovolge: l’inclusione è automatica per legge. La deroga deve essere non solo invocata, ma anche dimostrata in modo specifico e mediante riferimento chiaro a previsioni collettive che escludano la singola indennità. Questo determina che:

  • dopo la dimostrazione dell’esistenza e carattere non occasionale della voce da parte del lavoratore,
  • sarà l’azienda a dover provare l’esistenza di una norma collettiva di esclusione
Le eccezioni alla regola, richieste dalle imprese, devono essere rigorosamente motivate e non sono mai presunte. La conclusione più importante, ribadita anche dal Tribunale di Firenze (sentenza 365/2025), è che la prova contraria grava esclusivamente sul datore di lavoro e non sul dipendente.

Rivalutazione, tassazione e destinazione del TFR maturato

L’accantonamento TFR subisce una rivalutazione annuale, in base all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT. L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione è a carico del lavoratore e si attesta all’11%. Al momento dell’erogazione finale, la somma viene tassata separatamente dal normale reddito, secondo l’aliquota media degli anni di servizio, riducendo l’impatto fiscale rispetto al calcolo ordinario IRPEF.

Le opzioni di destinazione rispecchiano la libertà di scelta del lavoratore. Le regole prevedono:

  • Gestione presso l’azienda (fino a 49 dipendenti)
  • Versamento al Fondo Tesoreria INPS (aziende con almeno 50 dipendenti)
  • Conferimento a un fondo pensione complementare.
Se la scelta non viene espressa entro sei mesi dall’assunzione, il TFR viene devoluto automaticamente alla previdenza complementare, secondo la normativa vigente.