La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30331/2025 pubblicata il 17 novembre 2025, ha stabilito che la retribuzione annua utile ai fini del Tfr deve comprendere tutte le somme corrisposte al dipendente. Si possono escludere solo i rimborsi spese
Le regole sul Trattamento di Fine Rapporto rappresentano uno degli argomenti più rilevanti del diritto del lavoro italiano, essendo di interesse diretto sia per i lavoratori che per le imprese. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 30331/2025 ha prodotto un impatto significativo sul panorama normativo, chiarendo quali voci di retribuzione devono essere considerate ai fini del calcolo del Trattamento e ridefinendo l’onere probatorio nelle controversie. Al centro di questa pronuncia si trova il principio che pone l’accento su trasparenza e tutela dei diritti: tutte le somme corrisposte al dipendente a titolo non occasionale rientrano nel computo, a meno che non siano dimostrate esclusioni specifiche.
Il Trattamento di Fine Rapporto costituisce una quota della retribuzione che ogni lavoratore subordinato matura nel corso del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione. Non si tratta semplicemente di una liquidazione, bensì di retribuzione differita, destinata a garantire una sicurezza economica al termine del rapporto. Ogni mese, una specifica quota di retribuzione è contabilizzata e accantonata dal datore di lavoro, e visibile nella busta paga come "imponibile TFR", "accantonamento TFR mese" o altre diciture simili, a seconda delle prassi aziendali.
Le finalità sono molteplici: tutelare il lavoratore in caso di licenziamento, dimissione, pensionamento o altre cause di cessazione del rapporto, assicurando una prestazione economica aggiuntiva rispetto alle competenze ordinarie. In tal modo si risponde a esigenze di stabilità e dignità lavorativa, offrendo anche forme di previdenza integrativa quando il TFR venga destinato volontariamente a un fondo pensione. Il diritto alla maturazione del TFR resta immutato anche durante le assenze tutelate (malattia, maternità, cassa integrazione).
Per ogni anno di lavoro, il calcolo del Tfr prevede:
La sentenza della Corte di Cassazione 30331/2025 ha stabilito che tutte le componenti della retribuzione non occasionali devono essere considerate nel computo del TFR. Il cosiddetto principio di omnicomprensività presuppone che la base di calcolo sia ampia, a meno che una deroga specifica non sia provata dal datore di lavoro. Rientrano nella base di calcolo, salvo diversa previsione del CCNL:
| Voci incluse di prassi | Condizione per inclusione |
| Paga base, mensilità aggiuntive, EDR, scatti | Sempre incluse |
| Lavoro straordinario | Solo se continuativo/non occasionale |
| Indennità, premi, bonus | Se ricorrenti nel tempo, non una tantum |
| Vitto/alloggio convenzionali | Se spettano stabilmente |
Non tutte le componenti della retribuzione concorrono alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto. Oltre ai rimborsi spese, la legge e la contrattazione collettiva possono sottrarre specifici emolumenti, purché per espresso e chiaro riferimento normativo. Elementi esclusi di diritto sono:
I giudici hanno, infatti, ridefinito l’attribuzione dell’onere della prova nei contenziosi riguardanti la base di calcolo del TFR. Fino a questa ordinanza, spesso era richiesto al lavoratore di dimostrare il diritto all’inclusione delle voci in busta paga nel TFR. Oggi, la regola giuridica si capovolge: l’inclusione è automatica per legge. La deroga deve essere non solo invocata, ma anche dimostrata in modo specifico e mediante riferimento chiaro a previsioni collettive che escludano la singola indennità. Questo determina che:
L’accantonamento TFR subisce una rivalutazione annuale, in base all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT. L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione è a carico del lavoratore e si attesta all’11%. Al momento dell’erogazione finale, la somma viene tassata separatamente dal normale reddito, secondo l’aliquota media degli anni di servizio, riducendo l’impatto fiscale rispetto al calcolo ordinario IRPEF.
Le opzioni di destinazione rispecchiano la libertà di scelta del lavoratore. Le regole prevedono: