Cedolare secca con partita IVA 2025: quando liberi professionisti possono applicarla sui contratti affitto. Requisiti, vantaggi fiscali e procedure
La cedolare secca rappresenta un regime di tassazione agevolata sui redditi provenienti dalle locazioni immobiliari. Questo sistema fiscale prevede diverse aliquote: 21% per gli affitti a canone libero, 10% per gli affitti a canone concordato in specifici Comuni, e 26% per gli affitti brevi oltre il primo immobile. Una delle questioni più dibattute riguarda la possibilità di applicare questo regime quando si possiede una partita IVA o si è liberi professionisti.
La cedolare secca è un regime fiscale facoltativo che consente il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi derivanti dalla locazione di immobili. Questo sistema offre notevoli vantaggi, tra cui l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Optando per questo regime, il locatore rinuncia alla possibilità di richiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, compresa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
È importante sottolineare che è possibile scegliere la cedolare secca sia al momento della registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di contratti pluriennali. Quando l'opzione non viene esercitata all'inizio, la registrazione segue le regole ordinarie e le imposte di registro e di bollo già versate non sono più rimborsabili.
Possono scegliere il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (come l'usufrutto) che non affittano l'immobile nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni.
Questo regime è applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e alle relative pertinenze, come box o cantine, purché affittate congiuntamente all'abitazione o con contratto separato ma tra le stesse parti contrattuali.
In caso di comproprietà dell'immobile, l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I comproprietari che non scelgono la cedolare secca sono tenuti al versamento dell'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.
Per molti anni l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il regime agevolato della cedolare secca non potesse essere applicato a conduttori liberi professionisti o titolari di partita IVA, indipendentemente dall'uso dell'immobile. Secondo questa interpretazione, se l'immobile veniva adibito ad abitazione, l'inquilino doveva essere sempre un soggetto privato.
La situazione è cambiata con alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, la sentenza n. 12395 ha ribaltato la regola restrittiva del Fisco, stabilendo che la cedolare secca può essere applicata anche quando l'inquilino è un'impresa che prende in locazione un immobile a uso abitativo per i propri dipendenti, clienti o fornitori.
Questa interpretazione è stata successivamente confermata da altre sentenze (come la n. 12076 e la n. 12079) che hanno consolidato l'orientamento favorevole all'applicazione della cedolare secca anche per i conduttori con partita IVA.
Alla luce delle recenti interpretazioni giurisprudenziali, è possibile applicare la cedolare secca anche quando il conduttore è un soggetto titolare di Partita IVA, purché siano rispettati alcuni requisiti fondamentali:
Ci sono diverse situazioni in cui un soggetto con Partita IVA può prendere in affitto un immobile per uso abitativo:
Nonostante le sentenze favorevoli della Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha mantenuto finora la sua posizione restrittiva. Sul sito ufficiale dell'Agenzia, nella pagina dedicata alla cedolare secca, si continua a indicare che questo regime non può essere applicato ai contratti conclusi con conduttori titolari di partita IVA, "indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti".
Questa divergenza tra l'interpretazione giurisprudenziale e quella dell'amministrazione fiscale ha generato numerosi contenziosi. È stata presentata un'interrogazione in Commissione Finanze della Camera per chiedere all'Agenzia delle Entrate di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta all'interrogazione parlamentare, ha difeso l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendola "maggiormente coerente con la ratio della norma, individuabile nel contrasto all'evasione fiscale nel settore della locazione di immobili abitativi".
In attesa di un possibile cambiamento nella posizione dell'Agenzia delle Entrate, è consigliabile adottare alcune precauzioni quando si stipula un contratto di locazione con un conduttore titolare di Partita IVA e si intende optare per la cedolare secca:
Per applicare la cedolare secca a un contratto di locazione con un conduttore titolare di Partita IVA, le modalità sono le stesse previste per tutti gli altri contratti: