I gruppi di autoconsumo collettivo permettono a più utenti di condividere energia, ottimizzando consumi e costi. Approfondiamo funzionamento, differenze con le comunità energetiche, vantaggi, iter di costituzione e incentivi.
L'evoluzione del sistema energetico ha introdotto nuove forme di partecipazione al consumo consapevole, tra cui i gruppi di autoconsumo collettivo. In Italia, queste configurazioni rappresentano un'opportunità per cittadini, attività economiche e condomini di condividere energia prodotta da fonti rinnovabili, con ricadute positive su risparmio, sostenibilità e resilienza energetica.
L'autoconsumo collettivo gode di un quadro normativo chiaro, incentivato dal recepimento delle direttive europee e da leggi nazionali. Il modello ha preso piede in modo particolare nei contesti residenziali urbani, soprattutto in presenza di impianti fotovoltaici condominiali. Attraverso la partecipazione a tali gruppi, si favorisce non solo la riduzione dei costi ma anche la promozione di una cultura energetica condivisa che risponde a esigenze ambientali e sociali attuali.
I gruppi di autoconsumo collettivo si caratterizzano come aggregazioni di almeno due soggetti che condividono l'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, tipicamente collocati nello stesso edificio o condominio. I membri del gruppo possono essere utenti finali, produttori, o entrambi, accomunati dall'intenzione di consumare, accumulare o eventualmente vendere l'energia prodotta. Questo modello prevede che l'energia sia consumata localmente e distribuita in tempo reale, minimizzando il prelievo dalla rete nazionale.
L'autoconsumo virtuale consente di attribuire agli utenti la quota di energia prodotta in funzione dei rispettivi consumi grazie a sistemi di monitoraggio avanzati che garantiscono una gestione equa e trasparente. I vantaggi includono l'ottimizzazione della produzione, una maggiore efficienza e la riduzione significativa delle perdite tipiche del trasporto di energia su lunghe distanze. Il quadro normativo di riferimento in Italia si fonda sul decreto-legge 162/19 e successive delibere attuative, che stabiliscono requisiti e condizioni per la configurazione dei gruppi di autoconsumatori collettivi.
Pur condividendo l'obiettivo della condivisione dell'energia rinnovabile, i gruppi di autoconsumo collettivo si differenziano dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) per criteri organizzativi, estensione territoriale e struttura giuridica. Gli AUC sono tipicamente limitati a uno stesso edificio o a un singolo complesso condominiale e prevedono solo un accordo tra le parti, senza la necessità di costituire un soggetto giuridico autonomo.
Al contrario, le CER si estendono su scale territoriali più ampie, coinvolgendo cittadini, imprese, enti pubblici e varie tipologie di soggetti, e richiedono la costituzione di un'entità giuridica con finalità prevalentemente non lucrative. Dal punto di vista pratico, gli impianti per l'AUC sono spesso di potenza inferiore, adattati al fabbisogno di un edificio, mentre le CER possono integrare più impianti e tecnologie rinnovabili su una rete più estesa. Anche la partecipazione varia: nei gruppi di autoconsumo collettivo sono ammessi prevalentemente utenti dello stesso stabile, nelle comunità energetiche la platea di aderenti può includere realtà molto eterogenee dislocate nella stessa area di cabina primaria.
La costituzione di un gruppo di autoconsumo collettivo segue una procedura articolata e presuppone l'adempimento di specifici requisiti tecnici e amministrativi. Il primo passo riguarda l'identificazione dei partecipanti, che devono essere titolari di punti di connessione situati nello stesso edificio o complesso e condividere finalità comuni. Successivamente, si procede all'analisi di fattibilità tecnica ed economica, fase in cui vengono valutati i consumi energetici dei partecipanti, la disponibilità di superfici o aree per l'installazione dell'impianto e la sostenibilità dei costi d'investimento.
Una volta verificata la fattibilità, i membri sottoscrivono un contratto di diritto privato che disciplina rapporti, modalità di gestione, criteri di ripartizione dell'energia e diritti di recesso. In ambito condominiale è possibile formalizzare l'accordo tramite delibera assembleare. Il contratto deve includere i riferimenti normativi, la nomina di un referente e la regolamentazione della distribuzione dell'energia e delle quote economiche:
La partecipazione è aperta a proprietari, inquilini, attività commerciali e, in alcuni casi, enti pubblici che detengano punti di connessione nell'ambito di uno stesso edificio o area servita dalla medesima cabina primaria. Restano escluse alcune tipologie di imprese per cui la produzione energetica rappresenta l'attività principale. L'ingresso avviene tramite accettazione dei termini contrattuali e rispetto dei requisiti di legge. Il referente del gruppo riveste un ruolo chiave: viene scelto tra i membri o può essere individuato nell'amministratore condominiale o in un soggetto terzo qualificato:
L'adesione a configurazioni di autoconsumo di gruppo comporta benefici sotto diversi profili:
Le recenti normative e i provvedimenti ministeriali hanno introdotto un sistema articolato di incentivi destinati ai gruppi di autoconsumatori collettivi. Questi comprendono: