Quali sono i casi in cui per legge č possibile non pagare il secondo acconto delle tasse del 730 2025: i chiarimenti e le spiegazioni
La presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 prevede il versamento delle imposte relative ai redditi dell'anno precedente, ma anche degli anticipi per l'anno in corso. Tra questi pagamenti figura l'acconto Irpef che generalmente viene versato a fine anno. Esistono tuttavia specifiche situazioni in cui è possibile ottenere una riduzione o addirittura l'esonero da tale obbligo di pagamento. Vediamo insieme quali sono le condizioni, i requisiti e le modalità operative per non versare il secondo acconto delle tasse con il 730 del 2025.
La normativa fiscale italiana prevede diverse situazioni in cui i contribuenti possono richiedere la riduzione o l'azzeramento del secondo acconto delle imposte previsto per novembre 2025. Questa possibilità è concessa principalmente a coloro che, per motivazioni specifiche e documentabili, prevedono una significativa diminuzione del reddito rispetto all'anno precedente.
Tra i casi più frequenti vi è quello del contribuente che ha sostenuto spese deducibili o detraibili particolarmente elevate, tali da poter potenzialmente azzerare l'imposta dovuta per l'anno successivo. Queste potrebbero includere:
Inoltre, nel caso di contribuenti che percepiscono prevalentemente redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva (come alcuni tipi di investimenti finanziari), potrebbe non sussistere l'obbligo di versare acconti Irpef se tali redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
I contribuenti che ritengono di rientrare nei casi di esonero o riduzione dell'acconto hanno a disposizione diverse modalità operative per formalizzare tale scelta. Vediamo nel dettaglio come procedere.
Se la dichiarazione viene presentata tramite un sostituto d'imposta (come il datore di lavoro), il contribuente deve comunicare formalmente la volontà di ridurre o azzerare l'acconto entro il 10 ottobre. Questa comunicazione deve essere effettuata in forma scritta, specificando chiaramente:
In alternativa, o in aggiunta alla comunicazione al sostituto d'imposta, i contribuenti possono esprimere la propria scelta direttamente nel modello 730, operando in autonomia. In questo caso, è necessario compilare correttamente la sezione V del Quadro F.
Nello specifico, per non effettuare alcun versamento a titolo di acconto, bisogna barrare la casella 1 del rigo F6. Questa operazione comunica all'Agenzia delle Entrate e al sostituto d'imposta che non si intende versare alcun acconto per l'anno in corso.
Se invece si desidera versare un acconto in misura ridotta rispetto a quanto calcolato automaticamente, occorre barrare la casella 2 del rigo F6 e indicare nell'apposito spazio l'importo che si intende versare come acconto per il 2025. Il sostituto d'imposta provvederà a trattenere esattamente la somma indicata.
Sebbene non sia necessario allegare documentazione specifica al momento della dichiarazione, è fortemente consigliabile conservare tutti gli elementi che giustificano la scelta di ridurre o non versare l'acconto. Questi potrebbero includere:
La scelta di non versare o di ridurre l'acconto delle imposte comporta alcune responsabilità che è importante conoscere per evitare sanzioni o problemi futuri.
Il contribuente che decide di non versare l'acconto deve essere ragionevolmente certo che il proprio reddito imponibile sarà effettivamente inferiore rispetto all'anno precedente, o che le detrazioni e deduzioni saranno tali da azzerare l'imposta dovuta.
Una valutazione errata potrebbe comportare il versamento di imposte a saldo maggiorate di interessi, anche se non necessariamente di sanzioni se il versamento a saldo avviene nei termini previsti.
Se a consuntivo risulta che l'acconto non versato o versato in misura ridotta era invece dovuto in misura maggiore, il contribuente dovrà versare, oltre all'imposta dovuta, anche gli interessi calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino al giorno del pagamento effettivo.
Tuttavia, non sono previste sanzioni specifiche se la scelta di ridurre o non versare l'acconto è stata effettuata in buona fede, sulla base di una ragionevole valutazione della propria situazione reddituale.
Esistono alcune situazioni specifiche che meritano un'attenzione particolare quando si valuta la possibilità di non versare il secondo acconto delle tasse.
I contribuenti che aderiscono a regimi fiscali agevolati, come il regime forfettario per le partite IVA, seguono regole specifiche per il calcolo e il versamento degli acconti. In questi casi, è necessario fare riferimento alle disposizioni specifiche previste per ciascun regime.
Oltre all'acconto Irpef, il modello 730 può prevedere anche acconti relativi ad altre imposte, come la cedolare secca sugli affitti o l'imposta sostitutiva sui redditi da attività finanziarie. Le regole per la riduzione o il non versamento di questi acconti seguono principi analoghi a quelli dell'Irpef, ma è importante verificare le specifiche disposizioni per ciascuna imposta.
Per quanto riguarda la cedolare secca, ad esempio, l'acconto è dovuto solo se l'imposta dovuta per l'anno precedente supera i 51,65 euro, e può essere ridotto o non versato con le stesse modalità previste per l'Irpef.
I contribuenti senza sostituto d'imposta (ad esempio, disoccupati o lavoratori domestici) devono versare gli acconti direttamente, utilizzando il modello F24. Anche in questo caso, è possibile scegliere di non versare o di ridurre l'acconto, seguendo le stesse regole e compilando opportunamente il quadro F del modello 730.
Per questi contribuenti, le date incluse quelle per ritardi per invio 730 e dichiarazione dei redditi prevedono scadenze fissate al 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per il primo acconto e al 30 novembre per il secondo acconto.