Quali sono le soluzioni per difendersi da un accertamento esecutivo per le tasse non pagate ed evitare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi
Cosa posso fare se ricevo un accertamento esecutivo per le tasse non pagate per cui scatta subito il pignoramento, o il fermo amministrativo, o un’ipoteca? A partire dal 2025, per attivare il fermo amministrativo, il pignoramento e le ipoteche, non servirà più l’invio preventivo delle cartelle esattoriali ma scatterà direttamente l’accertamento esecutivo.
Entrando più nel dettaglio, come stabilito dal decreto legislativo 110 del 29 luglio 2024, i casi in cui non saranno più emesse le cartelle esattoriali riguardano le imposte di registro, di successione, restituzione di agevolazioni fiscali che non spettavano, crediti di imposta da restituire perché utilizzati indebitamente, e si aggiungono ai debiti Irpef, Iva, Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità e crediti dell’Inps, già interessati dall’accertamento esecutivo.
Un accertamento esecutivo deve essere pagato entro 60 giorni dal momento che l’atto è stato notificato. Se si ritiene di non doverlo pagare, per difendersi dall’atto esecutivo già emesso, la prima soluzione potrebbe essere fare ricorso all’atto ricevuto alla Corte di Giustizia Tributaria o al giudice ordinario a seconda della tipologia del debito.
Questa mossa determina la sospensione immediata delle sanzioni e l'obbligo di pagamento scatta solo successivamente su espressa indicazione nella Sentenza del Giudice Tributario.
Se, invece, il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notifica della sentenza.
Inoltre, stando alle nuove disposizioni, l’esecuzione forzata può essere sospesa per 180 giorni nei casi in cui l’attivazione dell’esecuzione forzata e la notifica dell’avviso di accertamento e riscossione sono a opera dello stesso soggetto, cioè dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o anche del Comune.
Precisiamo, però, che la sospensione vale solo per il pignoramento e non per l’ipoteca e il fermo amministrativo, che possono comunque scattare in tempi brevi.