Quando si aderisce a uno sciopero nel comparto privato, il compenso mensile viene decurtato in proporzione al periodo effettivo di astensione dal lavoro.
Il diritto di sciopero rappresenta una delle garanzie costituzionali previste dall’ordinamento italiano per i lavoratori. All’interno del settore privato, la partecipazione a uno sciopero è libera e può essere esercitata da tutti, indipendentemente dall’iscrizione sindacale. Va precisato che all’esercizio di tale diritto corrisponde un impatto diretto sulla retribuzione.
Quando si aderisce a uno sciopero nel comparto privato, il compenso mensile viene decurtato in proporzione al periodo effettivo di astensione dal lavoro. Questo significa che la quota di retribuzione persa varia a seconda del numero di ore o delle giornate in cui il lavoratore si astiene dalla prestazione lavorativa. Inoltre, durante tale periodo si interrompe la maturazione degli istituti correlati alla presenza come permessi, ferie e tredicesima. L'iniziativa non comporta ripercussioni disciplinari, vista la legittimità sancita dall’art. 40 della Costituzione, ma incide in modo diretto sulla busta paga attraverso una trattenuta per assenza non retribuita.
La decurtazione stipendiale avviene attraverso un conteggio puntuale delle ore o delle giornate di sciopero. Il calcolo prevede che il lavoratore perda sia la retribuzione diretta (paga base, indennità di funzione, eventuale superminimo) sia quella indiretta (ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi) per la parte corrispondente al periodo di assenza.
È prassi comune che la trattenuta venga evidenziata in busta paga sotto una voce apposita, ad esempio denominata "assenza per sciopero". La tabella sottostante chiarisce con un esempio pratico gli effetti di un’astensione di 8 ore su uno stipendio mensile:
Voce |
Effetto dello sciopero |
Retribuzione lorda |
Ridotta in misura proporzionale alle ore non lavorate |
Contributi previdenziali |
Non maturano per il periodo di assenza |
Rateo tredicesima/quattordicesima |
Non matura per il periodo di sciopero |
Ferie e permessi |
Non maturano per i giorni di sciopero |
Durante l’assenza per sciopero, il periodo non è coperto ai fini degli accrediti contributivi previdenziali. Quindi, INPS non accredita contributi relativi alle giornate o alle ore di sciopero, incidendo sulla posizione pensionistica del lavoratore.
Questo aspetto assume rilievo, soprattutto se la partecipazione allo sciopero avviene in modo ricorrente e prolungato, in quanto la mancata contribuzione può riflettersi sui futuri diritti pensionistici quali l’anzianità e l’importo della pensione.
La busta paga del dipendente privato evidenzia in maniera trasparente tutte le componenti relative allo sciopero. Le voci di trattenuta sono solitamente distinte per tipologia di assenza e permettono di verificare con certezza l’entità della decurtazione.
Attraverso l’analisi del cedolino è possibile anche riscontrare le voci di mancata maturazione di ferie o mensilità aggiuntive, con un dettaglio che consente di ricostruire puntualmente l’incidenza del periodo di inattività sulla retribuzione mensile. Ogni elemento deve risultare conforme alle regole sulla trasparenza stabilite dal Decreto Legislativo n. 151/2001, assicurando affidabilità delle informazioni riportate.
Le detrazioni fiscali di cui beneficia il lavoratore non vengono annullate dalla partecipazione allo sciopero. Anche in caso di decurtazione dello stipendio, il lavoratore ha diritto a mantenere le detrazioni per lavoro dipendente, le eventuali detrazioni per figli a carico e altri benefici fiscali.
Tuttavia, la base imponibile per il calcolo delle imposte risulterà ridotta, poiché la retribuzione su cui applicare le imposte è inferiore. Quindi, pur avendo una trattenuta in busta paga per l’assenza, il carico fiscale complessivo può risultare più basso rispetto a uno stipendio pieno.
Durante lo sciopero, il lavoratore non matura ferie, permessi, ratei di tredicesima e quattordicesima e non percepisce trattamenti accessori, quali straordinari, indennità giornaliere e benefit correlati alla presenza. La tabella seguente riepiloga la situazione:
Istituto |
Impatto assenza per sciopero |
Ferie |
Non maturano per la giornata/ora di sciopero |
Permessi |
Non maturano |
Tredicesima/quattordicesima |
Non maturano ratei durante lo sciopero |
Indennità |
Non vengono erogate |
L’azienda, secondo le linee guida legislative e contrattuali, ha il compito di contabilizzare correttamente il periodo di sciopero nella predisposizione del cedolino paga. Deve tenere traccia delle ore non lavorate, assicurando la massima chiarezza nelle voci di trattenuta.
Ulteriore obbligo è quello di mantenere l’aggiornamento delle posizioni previdenziali sul Libro unico del lavoro (LUL), riportando puntualmente tutte le assenze e le connesse variazioni retributive.
La sostituzione dei lavoratori in sciopero rappresenta un tema regolato in modo rigoroso dalla giurisprudenza e dalla normativa. Nel settore privato è generalmente vietato assumere personale a tempo determinato o utilizzare lavoratori a chiamata per rimpiazzare quelli che esercitano il diritto di sciopero, come chiarito anche dalla recente normativa in materia di lavoro intermittente e dalle sentenze della Corte di Cassazione. Il datore può organizzare il lavoro disponendo lo spostamento di altri dipendenti, purché nel rispetto della qualifica e delle norme sul demansionamento.
L’utilizzo del lavoro intermittente, o a chiamata, è espressamente vietato per sostituire dipendenti assenti per sciopero. L’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce chiaramente che il ricorso a questa tipologia contrattuale non è consentito nell’ipotesi di esercizio del diritto di sciopero.
In caso di violazione, il rapporto a chiamata si trasforma in automatico in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, come previsto dalla normativa civilistica e dalla giurisprudenza. Inoltre, la legge richiede al datore di lavoro specifiche comunicazioni preventive e annuali alle rappresentanze sindacali sull’uso del lavoro intermittente, segnalando così ogni irregolarità attinente alla gestione delle assenze per sciopero.
Qualsiasi iniziativa aziendale che impedisca o limiti la libera adesione allo sciopero può essere considerata comportamento antisindacale secondo l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Tra le pratiche vietate rientrano l’obbligo di dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero e la sostituzione sistematica dei lavoratori assenti, qualora questa vada oltre quanto peremsso dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
In presenza di comportamenti non conformi, le organizzazioni sindacali possono ricorrere in giudizio, ottenendo eventualmente la cessazione delle condotte illecite e la rimozione degli effetti. Le sanzioni possono essere sia di natura economica sia risarcitoria e contribuiscono a garantire il rispetto degli obblighi previsti dall’ordinamento.