Capire se un autovelox è censito è fondamentale per la validità delle multe. La nuova banca dati, le modalità di verifica, le differenze tra censimento e omologazione e le possibili contestazioni.
Per la prima volta è attiva una banca dati unica nazionale che raccoglie esclusivamente gli autovelox ufficialmente autorizzati, dando maggiore trasparenza e sicurezza agli utenti. Questo nuovo strumento digitale, accessibile a tutti, consente agli automobilisti di individuare facilmente se i dispositivi che incontrano sulle strade sono effettivamente autorizzati dalle autorità competenti.
La creazione della lista pubblica rappresenta un passo importante nella gestione della sicurezza stradale, ponendo fine a situazioni di incertezza che, in passato, generavano confusione e numerose controversie sulle multe emesse da apparecchi non regolamentati.
Un autovelox viene definito censito quando è stato registrato dagli enti proprietari delle strade sulla piattaforma predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Censire un autovelox significa che tutte le sue caratteristiche - marca, modello, versione, matricola, ubicazione e riferimenti al decreto di approvazione - sono state inserite nell'elenco nazionale, seguendo lo schema stabilito dalla normativa (art. 1, commi 3 e 4, del decreto n. 367/2025).
Questa procedura non è una semplice pratica amministrativa, ma un requisito imprescindibile affinché il dispositivo possa essere utilizzato per rilevare infrazioni ai limiti di velocità. L'obbligo regola l'attività di comuni, province e forze dell'ordine, che devono garantire la totale trasparenza sulla presenza e sulle caratteristiche degli apparecchi attivi sul territorio. In passato la mancanza di chiarezza aveva favorito fenomeni come gli autovelox fantasma, dispositivi di cui risultava difficile tracciare il posizionamento o l'effettiva autorizzazione.
La registrazione nel censimento è diventata, quindi, garanzia per la validità delle sanzioni emesse dopo il 29 novembre 2025: qualunque verbale legato a strumenti non presenti nella piattaforma nazionale può essere contestato e dichiarato nullo. Di conseguenza, il censimento rafforza la fiducia nell'equità dei controlli stradali, tutelando sia i diritti degli automobilisti che la legittimità dell'operato delle amministrazioni.
Per conoscere la lista aggiornata dei dispositivi censiti può farlo attraverso il portale ufficiale del MIT. Il registro, digitalizzato e di libera consultazione, rende disponibili dati come la tipologia, la marca, il modello, la versione, la matricola (ove presente), la precisa ubicazione (chilometrica) e la direzione di funzionamento di ciascun apparecchio.
Il database ministeriale viene regolarmente implementato e permette una ricerca agevole dei dispositivi autorizzati, sia attraverso dati anagrafici (ad esempio numero di matricola) sia tramite la posizione sulla mappa stradale nazionale. In aggiunta, la piattaforma consente anche l'esportazione dei dati in vari formati, rendendo semplice e rapida qualsiasi verifica:
Per valutare la regolarità del dispositivo coinvolto in una sanzione, è sufficiente confrontare i dati riportati nel verbale con quelli pubblicati nel registro pubblico del MIT. Gli elementi salienti allegati al verbale includono marca, modello, eventuale matricola e collocazione tramite chilometro o indirizzo, oltre alla direzione di marcia accertata e al riferimento al decreto ministeriale di autorizzazione o omologazione.
La consultazione del registro nazionale permette di verificare, in pochi passaggi, non solo la presenza del dispositivo ma anche che fosse incluso nell'elenco alla data dell'infrazione rilevata. Qualora il dispositivo risulti mancante o inserito in data posteriore rispetto al verbale, la multa risulta priva dei requisiti richiesti per essere valida. La stessa procedura può essere seguita dagli operatori del diritto per offrire consulenza qualificata nei casi di controversie:
Effettuare una verifica richiede di recuperare alcune informazioni fondamentali dal verbale. Sono essenziali:
La registrazione nell'elenco nazionale (censimento) e l'omologazione tecnica sono due passaggi a cui ogni dispositivo deve sottoporsi. Il censimento attesta che l'autovelox è stato effettivamente segnalato e identificato dagli enti competenti, mentre l'omologazione riguarda gli aspetti tecnici e la conformità alle specifiche stabilite dal MIT.
Un dispositivo può risultare presente nell'elenco ufficiale, ma essere privo di omologazione. Secondo la giurisprudenza della Cassazione e le ultime posizioni delle associazioni di tutela dei consumatori, la mancanza di omologazione costituisce motivo di nullità del verbale, in quanto le apparecchiature devono rispettare precisi standard di funzionalità e sicurezza, come dettagliato dall'articolo 142 del Codice della Strada:
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Censimento |
Omologazione tecnica |
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Obbligo amministrativo di pubblicazione nell'elenco MIT; garantisce trasparenza e tracciabilità |
Valutazione tecnica sui requisiti dello strumento secondo norme ministeriali; necessaria per la validità delle sanzioni |
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Effettuato dagli enti locali |
Competenza del MIT |
Soltanto il rispetto di entrambi i requisiti rende la sanzione regolare; la semplice presenza del dispositivo nella piattaforma pubblica non basta a rendere la multa legittima se manca la documentazione tecnica richiesta. Per gli autovelox approvati prima del 2017 la situazione è spesso più complessa e può dar luogo a ulteriori ricorsi.
L'applicazione della normativa introdotta dal decreto direttoriale n. 367/2025 prevede che ogni violazione accertata da un dispositivo non registrato nell'elenco nazionale sia da considerare nulla. In questo modo viene posto un limite chiaro all'utilizzo di strumenti non autorizzati e vengono tutelati i diritti degli utenti della strada.
Eventuali multe emesse da apparecchi non censiti dopo la data di attivazione della banca dati sono quindi prive di valore giuridico. L'obbligo di pubblicazione nel registro pubblico rappresenta un filtro normativo a cui nessuna amministrazione può sottrarsi: il dispositivo spento (o non inserito) per mancata registrazione non può più essere utilizzato come strumento di rilevazione delle infrazioni, e ogni verbale così ottenuto può essere annullato con semplice verifica online.
Le sanzioni elevate prima della fine del periodo di registrazione restano comunque valide, in quanto fanno riferimento al regime vigente fino al 28 novembre 2025. Tuttavia, dopo tale data, gli autovelox privi di regolare censimento vanno disattivati e non generano più multe opponibili. Emerge così un quadro normativo unificato, dove sicurezza e affidabilità diventano pilastri centrali nella gestione dei controlli elettronici della velocità.
La procedura di opposizione a una sanzione collegata a un dispositivo non inserito nella lista ministeriale è oggi molto più accessibile rispetto al passato. La prova dell'irregolarità è data dall'assenza del dispositivo all'interno della banca dati pubblica. L'automobilista deve, in primo luogo, raccogliere tutti i dati riportati nel verbale - marca, modello, matricola, ubicazione - ed effettuare la verifica sul portale del MIT. In caso di esito negativo, è possibile allegare la schermata di ricerca alla documentazione da presentare in ricorso.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione: è possibile rivolgersi al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale oppure, in alternativa, al Giudice di Pace entro 30 giorni. Sarà sufficiente dettagliare la motivazione indicando che il dispositivo non è presente nell'elenco pubblico e che, pertanto, la legge nega validità alle multe emesse da apparecchi non censiti. In questo modo si rispetta una procedura snella, chiara e trasparente, in linea con la nuova disciplina sulla tutela amministrativa in materia di circolazione stradale.