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Ferie non godute statali e ricorsi: si è entrati in una nuova fase. Cosa sta succedendo nella realtà

di Marcello Tansini pubblicato il
Ferie non godute statali ricorsi Cosa st

La questione delle ferie non godute nel pubblico impiego entra in una nuova fase: tra sentenze recenti, evoluzione normativa, settori coinvolti e percorsi rapidi per la liquidazione, si delinea un diritto sempre più tutelato

Negli ultimi anni si è assistito a una trasformazione radicale nella tutela dei diritti dei lavoratori pubblici in materia di ferie residue. Le recenti sentenze europee e nazionali hanno determinato un cambio di prospettiva rispetto al passato, aprendo la strada a una maggiore attenzione alle esigenze dei dipendenti. Fino a poco tempo addietro, la monetizzazione delle ferie non godute sembrava un’ipotesi remota nel comparto pubblico, ostacolata da barriere legislative e culturali consolidate.

Con l’avvio del 2025 si è affermata una nuova fase, caratterizzata da un’interpretazione giurisprudenziale favorevole ai lavoratori: le controversie relative alle ferie arretrate sono divenute oggetto di pronunce rapide e orientamenti consolidati, soprattutto decisi nel giro di pochi mesi.

Il quadro normativo e le principali sentenze: cosa dice oggi la legge su ferie non fruite e monetizzazione

Il diritto al riposo annuale retribuito rappresenta un pilastro sia nell’ordinamento italiano che nel diritto dell’Unione Europea. Storicamente, la normativa nazionale ha sempre imposto l’obbligo di fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici, sancendo solo in via eccezionale la possibilità di una compensazione economica. L’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 esprime chiaramente il divieto di monetizzazione, salvo precisi casi stabiliti dalla legge. Parallelamente, il D.Lgs. 66/2003 e i successivi pareri dell’ARAN e della contrattazione collettiva rafforzano l’irrinunciabilità delle ferie.

L’avvento delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare la causa C-218/22 del 2024, ha contribuito a ridefinire il confine tra diritto al riposo, dovere di vigilanza datoriale e possibilità di indennizzo. Il diritto europeo impone che le ferie non godute siano economicamente compensate in caso di impedimenti oggettivi non imputabili al dipendente, come il pensionamento, la malattia o l’impossibilità concreta di fruirne dovuta a carenze organizzative. In assenza di un’attività diligente del datore di lavoro volta a rendere realmente possibile la fruizione, la mancata monetizzazione diviene illegittima.

La giurisprudenza nazionale si è rapidamente adeguata. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale della normativa che negava l’indennità sostitutiva nei casi di cause non dipendenti dal lavoratore. Recenti ordinanze della Cassazione (ad esempio la n. 5496/2025) hanno consolidato questa impostazione, sia per i ruoli apicali sia per i contratti a termine, evidenziando come l’obbligo di informazione puntuale e la prova dell’invito formale al dipendente siano presupposti fondamentali per il diniego dell’indennizzo.

La nuova fase nei ricorsi: tempi rapidi, processi semplificati e liquidazioni immediate

L’anno appena trascorso ha segnato l’avvio di una nuova stagione per il contenzioso in materia di mancato riposo: i procedimenti hanno conosciuto un’accelerazione senza precedenti per effetto del consolidamento delle linee guida giurisprudenziali e dell’orientamento largamente favorevole ai lavoratori.

I dati parlano chiaro: nel corso del 2025 sono state pubblicate circa 2.090 decisioni in materia di giorni di ferie non fruite, con una percentuale superiore al 95% di esiti positivi per i dipendenti. Il trend evidenzia processi più rapidi, iter decisionali abbreviati, accordi stragiudiziali crescenti e tempistiche di liquidazione che, in alcuni settori come la Sanità e le amministrazioni centrali, si sono ridotte da 12-18 mesi a poche settimane dal deposito della sentenza.

Questa semplificazione è il naturale risultato della chiarezza normativa e giurisprudenziale: la materia non richiede più lunghe prove testimoniali o istruttorie complesse, ma si basa su documentazione oggettiva, cedolini paga, certificazioni di ferie residue e corrispondenza tra dipendente e ufficio personale. Di fatto, le amministrazioni pubbliche tendono oggi a definire i ricorsi attraverso accordi anticipati, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per interessi e spese legali, nonché condanne accessorie che sono ormai prassi in caso di soccombenza processuale.

Casi e settori: pubblica amministrazione, sanità, scuola e comparti speciali a confronto

L’applicazione della disciplina su ferie non godute interessa l’intero pubblico impiego, ma assume caratteristiche specifiche a seconda del settore:

  • Nel comparto Sanità, la cronica mancanza di organico ha portato a un vero boom di richieste e cause, con i tribunali che riconoscono come sistematicamente l’impedimento al riposo sia dipeso da cause organizzative e non dal lavoratore.
  • Nella Scuola, le recenti sentenze hanno, ad esempio, esteso ai docenti precari e al personale con contratti a termine il diritto all’indennità sostitutiva, anche se collocati in ferie d’ufficio durante le sospensioni delle lezioni, purché la PA non abbia dato chiara comunicazione sui rischi di perdita delle ferie residue.
  • Per i comparti speciali (forze armate, polizia), la disciplina segue i profili amministrativi, con i TAR ormai orientati a riconoscere l’onere dell’amministrazione sulla corretta informazione e sulla documentazione delle eventuali cause ostative al riposo.
Sindacati e associazioni di categoria hanno giocato un ruolo centrale nel supporto legale e nella sensibilizzazione, aprendo la strada a decisioni favorevoli anche per personale temporaneo o dirigente.

Il boom delle sentenze 2025: numeri, modalità e orientamento dei giudici verso i lavoratori

Gli ultimi mesi del 2025 hanno segnato una crescita record di pronunce a favore dei lavoratori pubblici. Secondo stime raccolte presso le principali sezioni lavoro dei tribunali ordinari e amministrativi, oltre il 97% degli esiti ha riconosciuto il diritto all’indennità compensativa, con importi lordi variabili in base alla qualifica e alla quantità delle ferie residue (dai 3.000 ai 30.000 euro e oltre nei casi più rilevanti).

I giudizi si sono contraddistinti per:

  • Processi documentali semplificati: pochi passaggi istruttori, focalizzazione sulla prova scritta dell’impossibilità di fruizione e sui mancati adempimenti informativi da parte delle Amministrazioni.
  • Tempi di definizione rapidi: in molti casi l’intervallo tra la proposizione del ricorso e la liquidazione della somma non ha superato i 4-6 mesi, grazie alla prassi sempre più diffusa di accordi transattivi, specie nel comparto sanitario.
  • Dati nazionali omogenei: la prevalenza di cause vinte dai ricorrenti si registra in tutte le regioni, senza macroscopiche differenze, e con una giurisprudenza di merito ormai allineata sui criteri individuati dalla Cassazione e dai Tribunali Amministrativi Regionali.

Come agire per ottenere l’indennità: iter pratico, prove richieste e consigli ai lavoratori

Chi ritiene di aver maturato giorni di ferie non fruite al termine del proprio servizio può richiedere la relativa indennità attraverso un percorso ormai chiaro:
  • Verifica dei requisiti: rapporto di lavoro cessato per pensionamento, dimissioni, fine contratto o altro, e impossibilità oggettiva di fruizione delle ferie;
  • Predisposizione della documentazione: certificati di servizio, contratti, cedolini paga attestanti le ferie residue, eventuali certificazioni di malattia o disposizioni organizzative;
  • Richiesta formale all’Amministrazione: presentazione di istanza scritta con allegazione delle prove; in caso di mancata risposta o diniego non motivato, è consigliato inviare diffida tramite raccomandata o PEC;
  • Azioni giudiziarie: ricorso presso il giudice del lavoro o TAR di competenza; la procedura si fonda prevalentemente su elementi documentali, riducendo rischio di lungaggini;
  • Tempi e prescrizione: il diritto alla monetizzazione si prescrive in 10 anni dalla cessazione del rapporto; la liquidazione della somma è subordinata alla valutazione della posizione personale, ma nella quasi totalità dei recenti casi l’esito è stato favorevole al lavoratore.


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