L'estensione della cassa integrazione agli studi professionali con uno o due dipendenti è una delle novità più rilevanti del nuovo decreto del Ministero del Lavoro.
La cassa integrazione è stata estesa anche agli studi professionali con uno o due dipendenti. Il Fondo settoriale erogherà l’assegno di integrazione salariale a queste realtà finora escluse.
Il provvedimento amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i piccoli studi professionali, una categoria finora non coperta dalle misure di sostegno al reddito. Questo passo è un sostegno concreto anche ai lavoratori degli studi di dimensioni più ridotte.
L'estensione della cassa integrazione mira a garantire una maggiore equità tra i diversi settori professionali, assicurando che anche le microimprese possano accedere agli strumenti di sostegno nei periodi di difficoltà economica. Questo cambiamento risponde alla necessità di proteggere i lavoratori di tutti i settori, specialmente quelli più vulnerabili.
Il Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali (Fsap) è stato istituito con l’obiettivo di fornire un supporto economico ai lavoratori degli studi professionali in situazioni di crisi. La riforma del 21 maggio 2024 segna un passo avanti nell'ampliamento della protezione sociale, adattandosi alle esigenze emergenti del mercato del lavoro.
Questa misura rafforza il sistema di welfare e promuove anche una maggiore stabilità occupazionale nel settore degli studi professionali. La speranza è che, attraverso l'estensione della cassa integrazione, si possa evitare la perdita di posti di lavoro e garantire una ripresa più rapida e sostenibile per tutti i lavoratori coinvolti. Ecco le informazioni da conoscere:
La riforma ha esteso le tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda. Nei settori dove erano stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali, le tutele sono state garantite dal Fondo di integrazione salariale gestito dall’Inps, in attesa che i fondi stessi venissero adeguati.
Il recente decreto adegua il Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali alle novità introdotte dalla legge di bilancio. La principale novità è l'estensione delle tutele della cassa integrazione anche ai datori di lavoro con uno o due dipendenti, una categoria finora esclusa. Nel calcolo della soglia dimensionale dell’azienda, vengono ora considerati anche i dipendenti con contratto di apprendistato, i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
In questo modo, anche i piccoli studi professionali possono accedere agli strumenti di sostegno nei periodi di difficoltà economica, rafforzando il sistema di welfare e promuovendo una maggiore stabilità occupazionale.
Il Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali eroga un assegno di integrazione salariale ai dipendenti colpiti da una riduzione dell’orario di lavoro o da una sospensione temporanea dell’attività lavorativa, simile alla cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria. La durata massima della prestazione è di 26 settimane in un biennio mobile.
L’assegno è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, tra zero e il limite dell’orario di lavoro contrattuale, con un massimale fissato a 1.311,56 euro per il 2024. Possono beneficiare di questa prestazione tutti i dipendenti con almeno 30 giorni di anzianità nello studio, inclusi gli apprendisti di qualsiasi tipo di contratto, con l’eccezione dei dirigenti.
La fruizione dell'assegno di integrazione salariale, nei tradizionali tempi previsti dalla cassa integrazione, richiede la partecipazione del beneficiario a un percorso di riqualificazione professionale, assicurando così che i lavoratori mantengano o migliorino le proprie competenze durante i periodi di riduzione dell'attività.
Il fondo è finanziato attraverso due tipi di contributi: ordinario e addizionale. Il contributo ordinario, dovuto indipendentemente dall’uso delle prestazioni, varia in base alla dimensione dello studio: fino a cinque dipendenti, tra cinque e quindici, o oltre quindici dipendenti. Questo contributo è suddiviso tra lo studio (due terzi) e i lavoratori (un terzo).
Il contributo addizionale è dovuto solo in caso di fruizione delle prestazioni e ammonta al 4% delle retribuzioni delle ore perse dai lavoratori, interamente a carico dello studio.