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Se fa troppo caldo cosa prevede il contratto CCNL Edile 2025? Regole, orari, limiti e diritti lavoratori

di Marianna Quatraro pubblicato il
troppo caldo CCNL Edile 2025

Quali sono le regole da rispettare sul lavoro quando fa troppo caldo per i lavoratori del settore Edile

L’intensificarsi degli episodi di calore estremo nei mesi estivi, dovuto al cambiamento climatico, espone chi lavora nei cantieri edili a rischi significativi per la salute e la sicurezza.

La gestione del rischio termico rappresenta una sfida crescente per imprese, lavoratori e parti sociali, rendendo sempre più rilevante chiedersi quali sono le regole per il lavoro se fa troppo caldo nel CCNL edile 2025.

Le ultime evoluzioni normative e contrattuali hanno previsto specifici limiti orari e condizioni, affidando un importante ruolo sia alle autorità regionali che alla contrattazione collettiva per garantire i diritti degli addetti ai lavori nei periodi più critici. 

Riferimenti normativi: cosa stabilisce la legge e il CCNL Edile 2025 in caso di caldo eccessivo

La disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro quando fa caldo è dettata dal D.Lgs. 81/2008, che riconosce il "microclima" tra i fattori di rischio da valutare obbligatoriamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e garantisce al lavoratore il diritto di allontanarsi in caso di pericolo grave e immediato senza subire ripercussioni. 

In ambito contrattuale, il CCNL Edile 2025 si allinea con queste disposizioni integrandole con previsioni specifiche, soprattutto in merito a misure preventive, sospensione delle attività e diritti retributivi.

Recenti ordinanze regionali si sono affiancate alle normative nazionali, individuando soglie oltre cui vietare il lavoro e fornendo linee operative a protezione di chi opera all’aperto nelle ore più calde.

Orari di sospensione lavori per caldo estremo: regole, limiti e aggiornamenti regionali

Nel 2025 la maggior parte delle Regioni italiane ha adottato ordinanze che vietano il lavoro nei cantieri edili in condizioni di forte calore, solitamente tra le ore 12.30 e le 16.00, nel periodo compreso fra luglio e agosto. Il divieto si applica nei giorni in cui, secondo le mappe INAIL e CNR pubblicate su portali istituzionali, viene segnalato un livello di rischio "ALTO" per esposizione diretta ai raggi solari e intensa attività fisica. 

Le prescrizioni si riferiscono ad attività all’aperto e in caso di esposizione prolungata, mentre rimangono esclusi interventi urgenti di pubblica utilità. L’applicazione concreta delle regole nel Ccnl Edile coinvolge anche la valutazione delle condizioni microclimatiche e l’adozione di soluzioni organizzative volte a ridurre il rischio.

Regione Fascia oraria di divieto Periodo di efficacia
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Piemonte, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata 12:30 - 16:00 Dal 1/07 al 31/08 (variazioni regionali possibili)

Doveri e responsabilità del datore di lavoro durante le ondate di calore

Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi collegati alle condizioni ambientali dei dipendenti con Ccnl Edile e attuare tutte le misure idonee per minimizzare l’esposizione dei dipendenti al calore estremo: ciò implica sia soluzioni tecniche (fornitura di acqua, D.P.I. adeguati, aree d’ombra, ventilatori, organizzazione di pause frequenti, programmazione delle attività pesanti fuori dalle ore più calde), sia l’aggiornamento dei modelli organizzativi (turnazione, spostamento degli orari, formazione su rischi e sintomi). 

In presenza di ordinanze territoriali che vietano il lavoro, grava sull’impresa l’obbligo di sospendere l’attività, garantendo comunque le tutele salariali previste. In caso di inadempimento si configura responsabilità civile e, in presenza di danno accertato, anche penale.

Diritti dei lavoratori edili: sospensione, rifiuto della prestazione e tutela retributiva

Nei casi in cui la sicurezza sia compromessa dalle condizioni termiche, il lavoratore può rifiutare la prestazione senza perdita di retribuzione ordinaria

Lo stop alle attività imposto dalle ordinanze regionali mette in campo anche gli ammortizzatori sociali: la sospensione forzata può essere coperta da Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale “eventi meteo”, senza necessità che la temperatura effettiva superi sempre i 35°C, ma considerando rischio percepito e tipo di lavorazione. Il lavoratore è comunque protetto dal licenziamento o da penalizzazioni per aver esercitato il diritto all’autotutela in condizioni di pericolo.

  • Pausa retribuita e richiesta di sospensione in caso di rischio (tutela legale)
  • Accesso a CIGO anche per temperature inferiori al limite normativo, previa valutazione tecnica
  • Obbligo del datore di reintegrare il dipendente in caso di allontanamento per motivi di sicurezza
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria anche quando fa troppo caldo interviene a sostegno dei lavoratori ai quali è impedita temporaneamente la normale attività lavorativa per eventi meteo estremi. 

La domanda deve essere presentata dall’impresa, segnalando la causale “caldo eccessivo” o “ordine di pubblica autorità”. Nei periodi e nelle fasce orarie indicate dalla pubblica autorità, il trattamento economico è a carico dell’INPS, estendendosi anche alle lavorazioni in ambienti chiusi senza climatizzazione, qualora si verifichino condizioni comparabili ai rischi previsti per il lavoro esterno.

  • Richiesta CIGO: causale “evento meteo/caldo eccessivo” o “ordine di autorità pubblica”
  • Requisiti: nessun limite di anzianità per casi meteorologici
  • Documentazione: relazione tecnica, dati da portali pubblici, ordinanza regionale
  • Durata massima: 13 settimane, prorogabili fino a 52

 

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