Quali sono le regole da rispettare sul lavoro quando fa troppo caldo per i lavoratori del settore Edile
L’intensificarsi degli episodi di calore estremo nei mesi estivi, dovuto al cambiamento climatico, espone chi lavora nei cantieri edili a rischi significativi per la salute e la sicurezza.
La gestione del rischio termico rappresenta una sfida crescente per imprese, lavoratori e parti sociali, rendendo sempre più rilevante chiedersi quali sono le regole per il lavoro se fa troppo caldo nel CCNL edile 2025.
Le ultime evoluzioni normative e contrattuali hanno previsto specifici limiti orari e condizioni, affidando un importante ruolo sia alle autorità regionali che alla contrattazione collettiva per garantire i diritti degli addetti ai lavori nei periodi più critici.
La disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro quando fa caldo è dettata dal D.Lgs. 81/2008, che riconosce il "microclima" tra i fattori di rischio da valutare obbligatoriamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e garantisce al lavoratore il diritto di allontanarsi in caso di pericolo grave e immediato senza subire ripercussioni.
In ambito contrattuale, il CCNL Edile 2025 si allinea con queste disposizioni integrandole con previsioni specifiche, soprattutto in merito a misure preventive, sospensione delle attività e diritti retributivi.
Recenti ordinanze regionali si sono affiancate alle normative nazionali, individuando soglie oltre cui vietare il lavoro e fornendo linee operative a protezione di chi opera all’aperto nelle ore più calde.
Nel 2025 la maggior parte delle Regioni italiane ha adottato ordinanze che vietano il lavoro nei cantieri edili in condizioni di forte calore, solitamente tra le ore 12.30 e le 16.00, nel periodo compreso fra luglio e agosto. Il divieto si applica nei giorni in cui, secondo le mappe INAIL e CNR pubblicate su portali istituzionali, viene segnalato un livello di rischio "ALTO" per esposizione diretta ai raggi solari e intensa attività fisica.
Le prescrizioni si riferiscono ad attività all’aperto e in caso di esposizione prolungata, mentre rimangono esclusi interventi urgenti di pubblica utilità. L’applicazione concreta delle regole nel Ccnl Edile coinvolge anche la valutazione delle condizioni microclimatiche e l’adozione di soluzioni organizzative volte a ridurre il rischio.
Regione | Fascia oraria di divieto | Periodo di efficacia |
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Piemonte, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata | 12:30 - 16:00 | Dal 1/07 al 31/08 (variazioni regionali possibili) |
Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi collegati alle condizioni ambientali dei dipendenti con Ccnl Edile e attuare tutte le misure idonee per minimizzare l’esposizione dei dipendenti al calore estremo: ciò implica sia soluzioni tecniche (fornitura di acqua, D.P.I. adeguati, aree d’ombra, ventilatori, organizzazione di pause frequenti, programmazione delle attività pesanti fuori dalle ore più calde), sia l’aggiornamento dei modelli organizzativi (turnazione, spostamento degli orari, formazione su rischi e sintomi).
In presenza di ordinanze territoriali che vietano il lavoro, grava sull’impresa l’obbligo di sospendere l’attività, garantendo comunque le tutele salariali previste. In caso di inadempimento si configura responsabilità civile e, in presenza di danno accertato, anche penale.
Nei casi in cui la sicurezza sia compromessa dalle condizioni termiche, il lavoratore può rifiutare la prestazione senza perdita di retribuzione ordinaria.
Lo stop alle attività imposto dalle ordinanze regionali mette in campo anche gli ammortizzatori sociali: la sospensione forzata può essere coperta da Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale “eventi meteo”, senza necessità che la temperatura effettiva superi sempre i 35°C, ma considerando rischio percepito e tipo di lavorazione. Il lavoratore è comunque protetto dal licenziamento o da penalizzazioni per aver esercitato il diritto all’autotutela in condizioni di pericolo.
La domanda deve essere presentata dall’impresa, segnalando la causale “caldo eccessivo” o “ordine di pubblica autorità”. Nei periodi e nelle fasce orarie indicate dalla pubblica autorità, il trattamento economico è a carico dell’INPS, estendendosi anche alle lavorazioni in ambienti chiusi senza climatizzazione, qualora si verifichino condizioni comparabili ai rischi previsti per il lavoro esterno.