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Come si calcolano le ferie degli statali e dipendenti P.A. Regole ed esempi

di Marianna Quatraro pubblicato il
calcolo ferie statali dipendenti PA

Quali sono le regole di calcolo delle ferie per i dipendenti pubblici e cosa cambia dopo i primi tre anni di anzianità: le norme in vigore

L’organizzazione delle ferie per i lavoratori del settore pubblico rappresenta un aspetto delicato che tutela sia il diritto al riposo sia le esigenze di servizio degli enti. Il calcolo delle ferie per i dipendenti pubblici segue regole specifiche, che variano a seconda dell’anzianità, del tipo di contratto e dalla particolare articolazione dell’orario lavorativo, come avviene nel caso del part-time o della settimana corta. 

L’accesso alle ferie retribuite rappresenta un diritto imprescindibile per ogni lavoratore alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Le norme vigenti prevedono:

  • CCNL Funzioni Centrali: stabilisce un minimo di 28 giorni lavorativi di ferie per chi lavora su cinque giorni alla settimana; la medesima durata è richiamata nei comparti di scuola, enti locali e sanità, con lievi adattamenti;
  • Il diritto alle ferie è irrinunciabile, salvo quanto previsto in casi eccezionali di cessazione del rapporto;
  • Le ferie vanno godute nell’arco dell’anno di maturazione, con possibilità di differimento entro limiti fissati dai CCNL e dalle disposizioni interne dell’ente.

Calcolo delle ferie: criteri, anzianità e casi specifici

I giorni di ferie riconosciuti ai dipendenti pubblici varia sulla base delle disposizioni contrattuali e può essere oggetto di incremento in relazione all’anzianità di servizio. In linea generale:
  • Dipendenti neoassunti: maturano 26 giorni di ferie (in caso di articolazione settimanale su cinque giorni);
  • Dopo tre anni di servizio, si accede a 28 giorni di ferie all’anno, secondo il sistema premiale previsto dai CCNL delle Funzioni Centrali e assimilati;
  • Tali periodi sono conteggiati pro quota in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, arrotondando per eccesso se la frazione di mese lavorata è superiore a 15 giorni.
Nel calcolo delle ferie dei dipendenti della P.A. rientrano anche i servizi prestati in altre pubbliche amministrazioni, compresi quelli a tempo determinato, indipendentemente dalla posizione o qualifica ricoperta. Le assenze per maternità, malattia o richiamo alle armi non interrompono la maturazione delle ferie. Tuttavia, i periodi in aspettativa non retribuita ne determinano la sospensione.

Incrementi legati all’anzianità di servizio e riconoscimento dei contratti a termine

Il Contratto degli Statali ha anche introdotto un meccanismo premiale basato sull’anzianità. La norma stabilisce che, dopo tre anni di servizio prestati presso una qualsiasi pubblica amministrazione, il dipendente ha diritto ad un aumento di due giorni di ferie spettanti annualmente.

L’Aran ha fornito diversi chiarimenti in merito, spiegando che anche i contratti a termine contano per raggiungere i tre anni di anzianità. La norma vigente non prevede, infatti, alcuna distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Dunque, per l’Agenzia, il calcolo dell’anzianità utile al raggiungimento del triennio per la determinazione delle ferie deve considerare tutti i precedenti rapporti di lavoro del dipendente presso qualsiasi pubblica amministrazione, indipendentemente dalla loro natura (a termine o a tempo pieno) e anche se prestati con una qualifica o un inquadramento diverso.

Il meccanismo premiale che aumenta le ferie al compimento dei tre anni di servizio si applica, dunque, a tutto il lavoro pubblico svolto alle dipendenze di qualsiasi ente.

Per esempio, chi entra in ruolo nel 2025 ma ha già maturato tre anni di rapporti a termine tra Comune e Regione, ottiene subito il diritto ai giorni di ferie maggiorati, secondo il calcolo “a calendario” del triennio.

Inoltre, CCNL impongono che nei casi di assunzione o cessazione durante l’anno, il diritto alle ferie sia determinato in ragione dei mesi effettivamente lavorati. La frazione di mese superiore a 15 giorni è computata come mese intero.

Il calcolo delle ferie nei rapporti part-time: verticale, orizzontale e misto

Nel pubblico impiego, le ferie dei lavoratori con contratto part-time sono regolate dal principio di parità di trattamento con i dipendenti a tempo pieno. Tuttavia, la specificità dell’orario parziale richiede di adeguare la fruizione o la retribuzione delle ferie secondo la tipologia di contratto part time:

  • Part-time orizzontale: lavoratore impegnato tutti i giorni, ma con orario ridotto. In questo caso, i giorni di ferie coincidono numericamente con il full-time, ma la retribuzione associata riflette l’orario ridotto;
  • Part-time verticale: prestazione lavorativa concentrata su determinati giorni della settimana. I giorni di ferie vanno goduti nei periodi lavorativi secondo la programmazione individuale, considerando l’effettiva presenza in servizio;
  • Part-time misto: combina le due soluzioni precedenti. Anche in questo caso si mantiene il numero di giorni previsto dal CCNL, ma la modalità di fruizione e la quota retributiva sono proporzionali all’orario contrattuale.
La maturazione mensile delle ferie richiede la presenza di almeno 15 giorni lavorati nel mese (per full-time o per le giornate effettivamente lavorate nei part-time verticali). Ogni trasformazione del rapporto influisce solo sulla retribuzione spettante durante le ferie, non sul numero di giornate maturate.
Tipologia part-time N. giorni ferie Retribuzione
Orizzontale Uguale a full-time Proporzionale orario
Verticale Uguale a full-time Proporzionale ai giorni/gli effettivamente lavorati
Misto Uguale a full-time Proporzionale

Esempi pratici di calcolo delle ferie negli enti pubblici

Per fare un esempio pratico di calcolo delle ferie per i dipendenti pubblici, osserviamo i seguenti casi:

  • Dipendente a tempo pieno, primo impiego (5 giorni/settimana): diritto a 26 giorni. Se inizia il primo marzo, i giorni maturati saranno 26 x 10/12 = 21,6 (arrotondati a 22).
  • Dipendente con 3 anni di servizio: a partire dal quarto anno solare, la quota sale a 28 giorni.
  • Passaggio da tempo determinato a indeterminato: tutti i periodi si sommano per il triennio che dà diritto all’incremento ferie.
  • Part-time verticale (es. 3 giorni/sett.) con contratto di 26 giorni annui su 5 gg.: la quota ferie sarà riproporzionata: (26 x 3/5) = 15,6 arrotondato a 16 giorni.
  • Settimana corta (4 giorni su 28 annui): il numero complessivo di giorni non cambia, ma la fruizione dovrà essere adattata allo schema della settimana corta.
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