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I medici, infermieri e Oss hanno diritto ai buoni pasto? Cosa dice il contratto, circolari e sentenze tribunali

di Marianna Quatraro pubblicato il
medici buoni pasto

Quali sono i casi in cui i buoni pasto dovrebbero essere riconosciuti ai lavoratori della Sanità secondo i recenti pronunciamenti: cosa prevede il Ccnl

I medici, infermieri e Oss hanno diritto ai buoni pasto secondo quanto previsto dal relativo Ccnl e le norme vigenti? I medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari Oss portano avanti da tempo discussioni a livello sindacale per ottenere i buoni pasto sostitutivo della mensa. 

  • Cosa prevede il Ccnl per i buoni pasto a medici, infermieri e Oss
  • Le sentenze sul riconoscimento dei buoni pasto ai lavoratori della sanità

Cosa prevede il Ccnl per i buoni pasto a medici, infermieri e Oss

Il Contratto della Sanità prevede il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto ma non l’esplicito riconoscimento dei buoni pasto a medici, infermieri e Oss.

Secondo quanto stabilito, infatti, le aziende, in base al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, specificando che hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, compresi coloro che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro e a seconda dell’organizzazione dell’orario. 

E’ previsto poi che il pasto vada consumato al di fuori dell’orario di lavoro e il tempo disponibile non deve essere superiore a 30 minuti. 

Le sentenze sul riconoscimento dei buoni pasto ai lavoratori della sanità

Nulla, dunque, viene esplicitamente riportato sul diritto anche i lavoratori della Sanità ad avere i buoni pasto, ma in merito si sono pronunciate diverse circolari e sentenze, a partire da una recente dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito come il buono pasto non ha una funzione retributiva, ma un carattere assistenziale. 

Secondo i giudici, il diritto alla pausa pranzo non è legato alla fascia oraria lavorata, e quindi agli orari considerati standard per il consumo dei pasti, per cui il buono per il settore sanità si configura come un diritto in sostituzione del servizio mensa dopo le 6 ore di lavoro, indipendentemente dal momento del giorno o della notte in cui queste ore vengono lavorate.

Ciò significa che, se il turno di lavoro supera quotidianamente il limite delle sei ore continuative, deve essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore della pausa mensa per il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro e per permettere al dipendente di proseguire la sua prestazione in condizioni di benessere.

Il buono pasto deve, quindi, essere riconosciuto ugualmente a tale scopo, per cui anche medici, infermieri e Oss dovrebbero avere i buoni pasto, come la maggior parte dei lavoratori dipendenti. 

Anche una recente sentenza del Tribunale di Roma ha stabilito che le aziende, in base al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, cioè con il riconoscimento dei buoni pasto.
 

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