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Concordato preventivo biennale fiscale, seconda fase al via ora a febbraio

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Concordato preventivo fiscale biennale

La responsabilit operativa del concordato preventivo biennale ricade sull'Agenzia delle entrate, incaricata di definire il complesso di dati e parametri.

Al via la seconda fase del concordato preventivo fiscale biennale per la definizione delle questioni non chiarite. Ad esempio, solo per citarne alcune:

  • In che modo l'Agenzia delle entrate formula la proposta di reddito?
  • Quali sono i casi che fanno scattare la fine e la non applicazione e validità del del patto col fisco?
  • Quali sono i dati da comunicare all'amministrazione finanziaria per ricevere una proposta di reddito?
Il decreto legislativo 13 del 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, introduce modifiche sull'accertamento e il concordato preventivo biennale. Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Le novità saranno operative per gli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024.

In merito al concordato preventivo biennale, la responsabilità operativa ricade sull'Agenzia delle entrate, incaricata di definire il complesso di dati e i parametri essenziali per la redazione della proposta di reddito. In parallelo, il Ministero dell'Economia è coinvolto in due aspetti.

Da un lato deve approvare tramite decreto la metodologia delineata dall'Agenzia delle entrate per la valutazione e la formulazione della proposta di reddito rivolta ai contribuenti. Dall'altro è tenuto a individuare, sempre tramite decreto specifico, le circostanze eccezionali che determinano l'esclusione dell'applicazione del patto fiscale nel caso in cui il contribuente o l'aderente subisca una contrazione del reddito superiore al 50% rispetto a quanto proposto dall'amministrazione. Vediamo allora:

  • Le novità della fase due del concordato preventivo fiscale biennale
  • Concordato preventivo fiscale biennale, si muove il Ministero dell'Economia

Le novità della fase due del concordato preventivo fiscale biennale

L'articolo 9 del decreto legislativo 13 del 2024 stabilisce che, con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, devono essere individuate le modalità e i dati da trasmettere telematicamente all'amministrazione finanziaria al fine di consentirle di formulare una proposta di reddito. Sogei, in questo contesto, sta collaborando con l'Agenzia delle entrate per definire e sviluppare la metodologia necessaria per il calcolo di questa proposta.

Il calcolo può essere effettuato autonomamente dal contribuente tramite l'applicazione "il tuo Isa", che sarà disponibile a partire dal 15 giugno e sarà integrata con ulteriori dati reddituali necessari per determinare il reddito biennale.

Il reddito proposto si baserà sul pacchetto informativo dei dati già richiesti per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale, insieme ad altri dati in fase di definizione.

Oltre agli aspetti tecnici, è previsto che l'Agenzia delle entrate emetta una circolare interpretativa per affrontare alcuni aspetti ancora da chiarire, come la specificazione dei requisiti di accesso in relazione alla mancanza di debiti tributari e previdenziali superiori a 5.000 euro, nonché gli effetti prodotti dalla decadenza, anche nei casi in cui il reddito del contribuente sia inferiore a quello concordato.

Concordato preventivo fiscale biennale, si muove il Ministero dell'Economia

La proposta di concordato viene elaborata dall'Agenzia delle entrate in conformità con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva. Questa proposta è basata su una metodologia che sfrutta le informazioni già disponibili all'Amministrazione finanziaria, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, al fine di limitare l'introduzione di nuovi obblighi dichiarativi.

L'ultimo periodo dell'articolo 9, che regola questo aspetto del concordato, specifica che l'approvazione della metodologia elaborata dall'Agenzia delle entrate spetta al Ministro dell'Economia. Quest'ultimo, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, sarà chiamato ad approvare la metodologia mediante decreto.

Un altro decreto specifico emanato dal Ministero dell'Economia individuerà e stabilirà le circostanze eccezionali che determinano la disapplicazione del concordato preventivo nel caso in cui il contribuente o l'aderente registri un reddito effettivo o valori della produzione netta inferiori del 50% rispetto a quelli concordati. In presenza di queste condizioni e nel rispetto delle casistiche individuate dal Ministero dell'Economia, il concordato preventivo biennale cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verifica la differenza.

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