La responsabilit operativa del concordato preventivo biennale ricade sull'Agenzia delle entrate, incaricata di definire il complesso di dati e parametri.
Al via la seconda fase del concordato preventivo fiscale biennale per la definizione delle questioni non chiarite. Ad esempio, solo per citarne alcune:
In merito al concordato preventivo biennale, la responsabilità operativa ricade sull'Agenzia delle entrate, incaricata di definire il complesso di dati e i parametri essenziali per la redazione della proposta di reddito. In parallelo, il Ministero dell'Economia è coinvolto in due aspetti.
Da un lato deve approvare tramite decreto la metodologia delineata dall'Agenzia delle entrate per la valutazione e la formulazione della proposta di reddito rivolta ai contribuenti. Dall'altro è tenuto a individuare, sempre tramite decreto specifico, le circostanze eccezionali che determinano l'esclusione dell'applicazione del patto fiscale nel caso in cui il contribuente o l'aderente subisca una contrazione del reddito superiore al 50% rispetto a quanto proposto dall'amministrazione. Vediamo allora:
Il calcolo può essere effettuato autonomamente dal contribuente tramite l'applicazione "il tuo Isa", che sarà disponibile a partire dal 15 giugno e sarà integrata con ulteriori dati reddituali necessari per determinare il reddito biennale.
Il reddito proposto si baserà sul pacchetto informativo dei dati già richiesti per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale, insieme ad altri dati in fase di definizione.
Oltre agli aspetti tecnici, è previsto che l'Agenzia delle entrate emetta una circolare interpretativa per affrontare alcuni aspetti ancora da chiarire, come la specificazione dei requisiti di accesso in relazione alla mancanza di debiti tributari e previdenziali superiori a 5.000 euro, nonché gli effetti prodotti dalla decadenza, anche nei casi in cui il reddito del contribuente sia inferiore a quello concordato.
La proposta di concordato viene elaborata dall'Agenzia delle entrate in conformità con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva. Questa proposta è basata su una metodologia che sfrutta le informazioni già disponibili all'Amministrazione finanziaria, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, al fine di limitare l'introduzione di nuovi obblighi dichiarativi.
L'ultimo periodo dell'articolo 9, che regola questo aspetto del concordato, specifica che l'approvazione della metodologia elaborata dall'Agenzia delle entrate spetta al Ministro dell'Economia. Quest'ultimo, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, sarà chiamato ad approvare la metodologia mediante decreto.
Un altro decreto specifico emanato dal Ministero dell'Economia individuerà e stabilirà le circostanze eccezionali che determinano la disapplicazione del concordato preventivo nel caso in cui il contribuente o l'aderente registri un reddito effettivo o valori della produzione netta inferiori del 50% rispetto a quelli concordati. In presenza di queste condizioni e nel rispetto delle casistiche individuate dal Ministero dell'Economia, il concordato preventivo biennale cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verifica la differenza.