Quando possibile negare una sanatoria edilizia nel caso di leggero scostamento delle cubature e chi deve motivare il diniego: cosa prevede la nuova sentenza del Tar del Lazio
L’ordinamento italiano disciplina severamente la regolarità urbanistica degli edifici attraverso un insieme articolato di norme statali, regionali e comunali. Le questioni legate al condono edilizio e alla sanatoria per difformità di volumetria sono oggetto di costante attenzione, specialmente a seguito di recenti interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali.
Il Testo Unico dell’Edilizia rappresenta la fonte primaria in materia, disciplinando le fattispecie sanzionabili e le procedure di sanatoria sia a livello nazionale che in armonia con fonti locali ma le tolleranze costruttive introdotte dal legislatore negli ultimi anni, soprattutto con il Decreto Salva Casa 2024, hanno innovato il panorama normativo.
Il calcolo della cubatura rappresenta una delle attività tecniche più rilevanti nella valutazione delle pratiche di regolarizzazione edilizia. Si tratta dell’operazione mediante la quale si determina il volume legittimo di un immobile o edificio, in funzione dei parametri fissati dalla normativa di riferimento, regionale e comunale.
La volumetria viene calcolata considerando l’ingombro massimo del fabbricato (Superficie Utile Lorda) moltiplicato per l’altezza interpiano, escludendo determinate superfici come i vani scala, le parti comuni, i balconi, le logge e i volumi tecnici.
La disciplina regionale può prevedere limiti volumetrici differenziati in base alla destinazione dell’unità immobiliare. Prendendo a riferimento la legge regionale Lazio 12/2004, si evidenzia una distinzione tra:
Elemento | Incluso nel volume? |
Superficie utile lorda | Sì |
Balconi, logge | No |
Vani scala | No |
Parti comuni | No |
Volumi tecnici | No |
Un errore frequente riscontrato nell’istruttoria amministrativa è l’inclusione, nel computo volumetrico, di superfici non residenziali o non chiuse.
Un aspetto di particolare rilievo riguarda il caso in cui la cubatura supera di poco il limite normativamente previsto. In questi casi, la disciplina nazionale e locale non prevede una sanatoria automatica, ma la recente giurisprudenza ha imposto vincoli stringenti all’attività amministrativa dei Comuni.
La sentenza 12462/2025 del TAR Lazio ha stabilito che, nei casi di scostamento volumetrico di lieve entità, spetta all’amministrazione l’obbligo di fornire una motivazione dettagliata del diniego della sanatoria. La decisione prende le mosse dall’esame di una sopraelevazione residenziale che, secondo il Comune, aveva superato di circa 46 metri cubi il limite di 300 mc.
Il ricorrente aveva contestato la metodologia di calcolo applicata dall’ente, sostenendo che fossero state illegittimamente comprese nel computo volumetrico superfici non residenziali, come i balconi, e che non fossero stati valutati correttamente parametri strutturali (come le altezze variabili dovute a tetto a falda).
Il TAR ha accolto queste osservazioni rilevando carenze nelle istruttorie comunali: l’ente non aveva disposto un sopralluogo né richiesto chiarimenti tecnici che avrebbero potuto incidere sulla valutazione del limite superato.
E' stato stabilito che, a fronte di un differenziale non ingente rispetto al limite, la Pubblica Amministrazione deve dimostrare di aver valutato puntualmente la conformità dell’opera e motivare le proprie conclusioni. Nel caso specifico, il diniego privo di adeguate argomentazioni è stato giudicato illegittimo, con obbligo di riesame della domanda di sanatoria.
Il Decreto Salva Casa 2024 ha introdotto significative novità in tema di tolleranze costruttive, incidendo direttamente sul regime delle difformità edilizie minori.
Secondo TUE, il mancato rispetto di parametri quali altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e altri elementi delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se entro una determinata soglia percentuale rispetto al progetto approvato. I nuovi valori percentuali dipendono dalla superficie utile:
Superficie unità immobiliare | Tolleranza consentita |
> 500 mq | 2% |
300 - 500 mq | 3% |
100 - 300 mq | 4% |
< 100 mq | 5% |
< 60 mq | 6% |
Ulteriori innovazioni riguardano le cosiddette tolleranze esecutive, con cui sono considerate legittime anche varie irregolarità geometriche, minori modifiche delle finiture o della collocazione di impianti, purché non incidano sui parametri essenziali o sulla stabilità dell’edificio. La dichiarazione di conformità può essere resa dal tecnico abilitato e allegata agli atti di trasferimento o alle istanze edilizie, facilitando le compravendite e la gestione amministrativa degli immobili.