L’ultima versione del programma incentivante del Conto Termico 3.0 gestito dal GSE, introdotta con il decreto del 7 agosto 2025, rappresenta un salto di qualità nel panorama delle politiche energetiche italiane. Il nuovo schema nasce per promuovere interventi su edifici esistenti, sostenendo sia l’incremento dell’efficienza energetica sia la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il Conto Termico 3.0 punta in particolare all’accelerazione della transizione energetica, favorendo la riduzione dei consumi e dell’impronta ambientale. L’incentivo, che si differenzia dalle tradizionali detrazioni fiscali poiché prevede contributi a fondo perduto erogati in tempi rapidi, rende possibile il recupero di parte delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, offrendo concrete opportunità di risparmio, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano.
Conto Termico 3.0: quadro normativo e novità del decreto ministeriale
L’attuale disciplina sulla possibilità di accesso al Conto Termico 3.0 è definita dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta il 26 settembre dello stesso anno. L’entrata in vigore della nuova versione, fissata al 25 dicembre 2025, ha sostituito in modo integrale il precedente quadro regolatorio del Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016), aggiornando sia la platea dei beneficiari sia le tecnologie ammissibili. Tra le principali novità del nuovo Conto Termico 3.0 si segnalano:
- Aumento della dotazione finanziaria: plafond da 900 milioni di euro l’anno, con ripartizione di 400 milioni alle Pubbliche Amministrazioni e 500 milioni a favore di soggetti privati, imprese ed enti del Terzo Settore;
- Gestione digitale rafforzata: nuovo portale GSE per domande, caricamento documenti e monitoraggio delle istanze;
- Estensione dei soggetti ammessi: ingresso ufficiale di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), enti del Terzo Settore, cooperative sociali e di abitanti; possibilità di accesso anche per soggetti non residenziali del settore terziario;
- Maggiore varietà di interventi incentivabili: efficienza energetica dell’involucro, tecnologie per l’automazione, colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici abbinati, sistemi di accumulo energetico (solo in abbinamento a pompe di calore);
- Aliquote e massimali aggiornati, con maggiore premialità per piccoli comuni, edifici pubblici, scuole e ospedali (fino al 100% della spesa ammissibile in casi specifici);
- Tempi di rimborso più rapidi e flessibili, allineati ai diversi importi richiesti.
Chi può accedere al Conto Termico 3.0: soggetti ammessi ed esclusi
La normativa aggiornata individua una
gamma ampia di beneficiari:
- Privati cittadini: sia proprietari che locatari o usufruttuari, purché titolari di un diritto reale o personale di godimento sugli immobili, anche in ambito condominiale;
- Imprese: incluse PMI, artigiani e grandi società, a condizione che perseguano una riduzione minima dei consumi e adottino impianti basati esclusivamente su fonti rinnovabili;
- Pubbliche Amministrazioni: Comuni, enti territoriali, scuole, ospedali, società in house, cooperative di abitanti, associazioni ed enti equiparati, con incentivi potenziati;
- Enti del Terzo Settore: cooperative sociali, fondazioni e associazioni, con criteri specifici in base alla tipologia di attività economica svolta;
- Comunità Energetiche Rinnovabili: per impianti e interventi condivisi di produzione e gestione termica collettiva;
- ESCo certificate: soggetti delegati secondo la UNI CEI 11352 che gestiscono procedure e pratiche per conto dei beneficiari.
Al contrario,
sono esclusi da qualsiasi forma di incentivo:
- soggetti per cui ricorrono cause di esclusione disciplinate dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici),
- aziende sottoposte a provvedimenti di decadenza o sospensione previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011,
- soggetti responsabili con morosità verso la PA, irregolarità fiscali o contributive,
- imprese in crisi o con ordini di recupero legati ad aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla UE.
Vengono inoltre escluse le richieste multiple relative ad uno stesso impianto e tutte le situazioni in cui manchi il requisito di edificio esistente con impianto funzionante.
Casi di esclusione e motivazioni: focus su morosità, violazioni fiscali e contributive
Le cause di esclusione sono espressamente previste dal decreto e richiamano sia norme antiriciclaggio che la trasparenza amministrativa e riguardano soprattutto:
- Morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione: i soggetti con debiti certi, liquidi ed esigibili verso enti pubblici non possono presentare richiesta di incentivo;
- Irregolarità fiscale o contributiva: sono escluse le domande presentate da chi non sia in regola con il pagamento delle imposte, IVA, contributi INPS o INAIL. È necessaria, per tutti i soggetti, la regolarità del DURC;
- Società con procedure di fallimento o liquidazione: la situazione di crisi o insolvenza, come pure l’avvio di procedure concorsuali, comporta la decadenza dal beneficio;
- Interdizioni da aiuti di Stato: in caso di provvedimenti dell’Unione Europea riguardo a precedenti incentivi illegittimi, la nuova domanda è automaticamente respinta.
Interventi ammessi e interventi esclusi dal Conto Termico 3.0
L’ambito degli
interventi ammessi è stato
ampio e aggiornato con la versione 3.0. Il decreto ministeriale delinea due grandi gruppi di azioni incentivabili:
- Efficienza energetica su edifici esistenti: isolamento termico delle superfici opache, sostituzione infissi, installazione di schermature solari, automazione e controllo degli impianti, relamping (illuminazione efficiente), trasformazione in NZEB (edifici a energia quasi zero);
- Produzione di energia termica da fonti rinnovabili: sostituzione di impianti obsoleti con pompe di calore elettriche, a gas o ibride; generatori a biomassa (stufe, caldaie, termocamini ad alta efficienza); installazione di solare termico, microcogenerazione rinnovabile, scaldacqua a pompa di calore; sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Sono incentivate anche: infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici e impianti fotovoltaici (solamente se installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore elettrica, principalmente nei settori non residenziali).
Non sono invece ammessi:
- Nuove installazioni su edifici privi di impianto di climatizzazione preesistente funzionante;
- Realizzazione di solo impianto fotovoltaico senza contestuale sostituzione di un impianto esistente;
- Interventi soggetti a doppio beneficio (già destinatari di Ecobonus, Superbonus, altri incentivi statali sullo stesso importo);
- Apparecchi e impianti che non garantiscano il rispetto delle norme tecniche europee o dei requisiti minimi previsti.
Per le imprese, è prevista l’assoluta esclusione di qualsiasi tecnologia che, anche parzialmente, utilizzi combustibili fossili.
Requisiti tecnici, economici e documentali per accedere agli incentivi
L’accesso al meccanismo incentivante è subordinato al rispetto di molteplici requisiti, secondo quanto fissato dal decreto e dalle Regole Applicative pubblicate dal GSE. Si distinguono:
- Requisiti tecnici: gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti, dotati di impianto funzionante, e assicurare un miglioramento misurabile dell’efficienza energetica o della quota di energia da fonti rinnovabili. Tutti i prodotti e impianti installati devono rispettare le certificazioni minime e le norme UNI/EN applicabili.
- Requisiti economici: sono previsti massimali di spesa per tipologia di intervento (€/kW o €/m²). L’incentivo, calcolato secondo parametri standardizzati o a consuntivo, non può mai superare il 65% della spesa complessiva (100% per particolari edifici pubblici);
- Requisiti documentali: occorre produrre attestazioni e certificati quali:
- APE (Attestato di Prestazione Energetica) post intervento;
- Relazione tecnica e progetto;
- Fatture dei lavori e pagamenti tracciabili (bonifico parlante, carta);
- Asseverazioni di conformità redatte da tecnico abilitato;
- Certificazioni di efficienza degli impianti installati (Solar Keymark, EN, CE, ecc.);
- Documentazione fotografica pre e post intervento.
I soggetti richiedenti devono inoltre essere in regola con DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e dichiarare la proprietà o l’idoneità giuridica sull’immobile.
Procedura di richiesta e tempistiche degli incentivi
L’intera procedura di accesso è gestita digitalmente tramite il portale Portaltermico del GSE, operativo dal 2026, che consente la presentazione di domande e il caricamento dei documenti. La normativa ha introdotto scadenze più rigide rispetto alle versioni precedenti:
- Termine di presentazione: la richiesta deve essere inviata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (rispetto ai 60 giorni della versione 2.0);
- Tempistiche di valutazione: il GSE dispone di 60 giorni per valutare la conformità tecnica ed emettere l’esito;
- Tempistiche di erogazione: per importi fino a 15.000 euro, il rimborso è in un’unica soluzione. Per importi superiori, le rate sono da 2 a 5 anni, a seconda del tipo e della dimensione dell’intervento.
Oltre all’
accesso diretto (a lavori conclusi),
le Pubbliche Amministrazioni possono accedere alla modalità di prenotazione: prenotano le risorse prima dei lavori e ottengono un acconto proporzionale.
La pratica può essere gestita anche da soggetti delegati, come le ESCo, in nome e per conto del beneficiario finale.
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