La clausola visto e piaciuto protegge davvero il venditore? I limiti legali, i casi di vizi occulti, i diritti delle parti e le conseguenze di difformità o mala fede nella compravendita.
La compravendita di beni, siano essi immobili o mobili, spesso reca tra le sue clausole la formula visto e piaciuto. Questa espressione indica l'accettazione del bene nello stato attuale, una prassi diffusa in particolare nel mercato dell'usato e tra privati. Ma quali conseguenze derivano per acquirente e venditore? E quali sono i limiti che la legge impone a tale forma di esclusione della garanzia su eventuali difetti? Un'analisi approfondita svela che la tutela dell'acquirente permane in diversi casi, specialmente quando si tratta di vizi non evidenti o di comportamenti scorretti da parte del venditore.
La clausola visto e piaciuto risponde a precise esigenze contrattuali, fungendo da patto volto a limitare la responsabilità del venditore in presenza di difetti palesi, ossia riconoscibili con la comune diligenza al momento della vendita. Secondo gli artt. 1490 e 1491 del Codice Civile, il venditore deve garantire che il bene sia immune da vizi che lo rendano inadatto all'uso o ne diminuiscano il valore in modo sostanziale. Tuttavia, è possibile escludere o limitare questa garanzia tramite accordi specifici, come appunto la clausola in oggetto.
Ai sensi di legge, la manleva dalla garanzia opera solo per i vizi noti o facilmente riconoscibili. Se, ad esempio, durante la compravendita di un'automobile, viene sottoscritta tale clausola, l'acquirente non può dolersi ex post di danni evidenti quali graffi o usura degli interni, in quanto avrebbe dovuto notarli prima della firma. La ratio normativa si fonda su un principio di responsabilità e attenzione reciproci. In caso di difetti evidenti, la garanzia non opera, salvo che il venditore abbia esplicitamente garantito l'assenza di vizi.
Permangono però limiti stringenti a questa disciplina. La garanzia non può essere esclusa se il venditore agisce in mala fede, ad esempio taciando di proposito un vizio grave: la legge pone qui uno sbarramento a tutela dell'acquirente. Analogamente, la conoscenza effettiva dei vizi da parte del compratore, oppure una loro facile individuabilità, esonera il venditore da responsabilità, a meno che questi non abbia assicurato l'assenza di difetti. La giurisprudenza, infatti, ha stabilito in modo chiaro che la clausola visto e piaciuto non è uno scudo assoluto e cede sempre dinanzi alla scorrettezza o all'intenzionalità dolosa dell'alienante.
Esiste una linea rossa oltre la quale la visto e piaciuto non offre più riparo al venditore: ciò accade quando entrano in gioco i vizi occulti e la mala fede. Un vizio occulto è un difetto non visibile o non rilevabile con la normale diligenza durante l'esame del bene. Se il venditore conosce tali difetti ma li nasconde consapevolmente - si pensi a strutture danneggiate mascherate da restauri superficiali, o impianti mal funzionanti mascherati da interventi temporanei - la disciplina legale prevede la completa inefficacia della clausola di manleva.
Questo principio, ribadito più volte anche dalle pronunce della Corte di Cassazione, si fonda sull'esigenza di tutelare la buona fede e la correttezza nei rapporti commerciali. In caso di occultamento doloso, l'acquirente conserva intatti tutti i rimedi concessi dalla normativa, potendo agire per la risoluzione del contratto o per ottenere un adeguamento del prezzo. Il venditore, in simili situazioni, risponde in pieno anche se era stata prevista la formula di esclusione della garanzia.
Va sottolineato che la dimostrazione della mala fede può risultare complessa, poiché spesso i difetti non emergono subito o sono stati celati con cura. Esistono casi emblematici nei quali una riverniciatura cela danni strutturali evidenti soltanto a posteriori. In questa ipotesi, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto dell'acquirente a essere risarcito o a chiedere la restituzione di quanto pagato, affermando che la visto e piaciuto non si sovrappone agli obblighi di lealtà e trasparenza previsti dalla legge.
L'ordinamento impone precisi obblighi sia all'acquirente, sia al venditore nelle compravendite dove emergono difetti non palesi. Da una parte, l'acquirente è tenuto a un esame diligente del bene prima della stipula: difetti che si sarebbero potuti rilevare facilmente non potranno essere oggetto di successiva contestazione. La responsabilità di escludere superficialità o disattenzione ricade quindi sul compratore.
Al venditore spetta invece un dovere informativo e di correttezza. Non può tacere - tanto meno occultare - difetti gravi, soprattutto se questi incidono sull'idoneità o il valore del bene. Nel caso in cui la vendita sia preceduta da dichiarazioni rassicuranti o garanzie sull'assenza di determinati vizi, tali affermazioni vincolano il venditore anche a fronte della clausola di esclusione. La legge è chiara: se il vizio era stato taciuto con dolo, il venditore risponde pienamente delle conseguenze, anche civilmente.
Nei casi in cui la conoscenza del vizio da parte dell'acquirente sia dubbia, la giurisprudenza assegna l'onere della prova al venditore, che dovrà dimostrare con idonei elementi che il compratore era consapevole della problematica al momento della firma. Sono considerate valide, in giudizio, anche prove presuntive e dichiarazioni testimoniali, che possono includere comunicazioni scritte, testimonianze di terzi o riferimenti a visite precontrattuali dettagliate.
La dimostrazione dell'esistenza di difetti occulti e della mala fede dell'alienante richiede particolare attenzione e spesso si basa su una pluralità di indizi. L'acquirente, per agire efficacemente, deve poter offrire al giudice elementi concreti come:
Chi si trova a scoprire vizi occultati con dolo può invocare i rimedi civilistici previsti dalla legge. Il più incisivo tra questi è la risoluzione contrattuale, che comporta la restituzione integrale di quanto pagato a seguito della restituzione del bene difettoso. Si tratta di uno strumento potente, disponibile laddove il vizio incida in modo apprezzabile sull'idoneità all'uso o sul valore del bene.
Oltre alla risoluzione, sono previsti anche:
Nel settore immobiliare, la presenza di difformità edilizie o abusi costruisce una casistica particolare, dove la formula visto e piaciuto può avere effetti diversi a seconda della natura e della gravità delle irregolarità. Gli atti di trasferimento immobiliare sono nulli solo in assenza delle dichiarazioni obbligatorie di conformità ai sensi dell'art. 46 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In questi casi, la nullità scatta di diritto per motivi formali, a prescindere da qualsivoglia patto tra le parti.
Per quanto riguarda difformità di minor rilievo, la situazione si sposta sul piano delle garanzie civili: l'acquirente può agire per la riduzione del prezzo o, nei casi più gravi che incidono sulle possibilità d'uso o sul valore, chiedere la risoluzione del contratto. Tuttavia, qualora tali difformità fossero note o facilmente riconoscibili, la possibilità di lamentarsi dopo l'acquisto si riduce sensibilmente.
Resta di centrale importanza la diligenza preventiva dell'acquirente, che dovrebbe sempre richiedere alla parte venditrice tutta la documentazione relativa a titoli edilizi, eventuali sanatorie, conformità catastale e così via. In presenza di difformità non sanabili o assenza delle dichiarazioni obbligatorie, il rischio di nullità si manifesta immediatamente, mentre per le situazioni minori l'azione dell'acquirente è regolata dal diritto comune sulla garanzia per vizi.
Le strategie migliori per gestire la visto e piaciuto si basano su trasparenza e documentazione puntuale. Il venditore dovrebbe: