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Conto termico 3.0, il rischio del mancato incentivo è del venditore e non ricade sul cliente

di Marcello Tansini pubblicato il
Conto termico 3 0 rischio mancato incent

Ricade sul venditore la responsabilità del mancato riconoscimento dell'incentivo relativo al conto Termico 3.0 e non sul cliente: cosa ha stabilito il Tribunale di Pisa

Con l’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, il tema della ripartizione del rischio nell’ottenimento dell’incentivo statale assume nuovi contorni giuridici e operativi. Mentre le precedenti versioni degli incentivi energetici avevano lasciato margini di interpretazione riguardo alla responsabilità in caso di mancato riconoscimento, l’impianto normativo e la più recente giurisprudenza affidano chiaramente il rischio al venditore.

Chi propone lo sconto in fattura collegato alla cessione del credito, infatti, si impegna contrattualmente a seguire la pratica presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il riconoscimento dell’incentivo.

La recente sentenza del Tribunale di Pisa ha definitivamente chiarito che, in assenza di dolo o colpa del cliente, è il venditore a dover rispondere dell’eventuale insuccesso nell’ottenimento del beneficio economico, sollevando l’acquirente da qualsiasi rischio finanziario legato alla procedura. 

Il meccanismo del Conto Termico 3.0: cos’è, chi può accedere e come funziona l’incentivo

Il Conto Termico 3.0 è destinato ad accelerare la transizione energetica degli edifici esistenti, permettendo a privati, aziende, pubbliche amministrazioni e soprattutto ai condomìni di ottenere un contributo a fondo perduto per interventi di efficienza e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Introducendo procedure più snelle rispetto alle tradizionali detrazioni fiscali, il sistema permette:

  • Accesso esclusivo per edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione preesistente e dichiarati in Catasto.
  • Adesione da parte di chi possiede la piena disponibilità dell’immobile e, nei casi condominiali, tramite rappresentanza dell’amministratore.
A differenza di altri bonus edilizi, il Conto Termico 3.0 prevede il rimborso diretto, sia in un’unica tranche per spese inferiori a 15.000 euro, sia a rate fino a cinque anni per importi maggiori. Il valore dell’incentivo varia generalmente dal 40% al 65% delle spese sostenute, a seconda della tipologia di intervento e delle prestazioni conseguite. Le operazioni ammissibili comprendono:
  • Sostituzione di impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda con soluzioni ad alta efficienza (pompe di calore, generatori a biomassa, solare termico).
  • Interventi di isolamento termico e building automation.
  • Progetti integrati per la produzione di energia termica da rinnovabili.
La richiesta va inoltrata mediante il Portaltermico del GSE, allegando documentazione dettagliata dei lavori e delle tecnologie impiegate. Un aspetto distintivo: la rapidità di erogazione dell’incentivo consente agli interessati di valutare in anticipo la copertura economica dell’operazione, riducendo il rischio di contenzioso tra le parti coinvolte nel processo decisionale, specie in ambito condominiale.

Sentenza del Tribunale di Pisa: il rischio del mancato incentivo nelle pratiche di cessione del credito

La decisione del Tribunale di Pisa, relativa a un caso di sconto in fattura legato alla cessione del credito per un intervento coperto dal Conto Termico, ha segnato un punto fermo nel panorama giuridico italiano. Secondo il dispositivo, qualora il venditore assuma l’impegno di gestire le procedure GSE per conto del cliente, il rischio che la pratica non venga riconosciuta grava esclusivamente su di lui.

Il ragionamento si fonda sul fatto che, con il meccanismo della cessione, l’acquirente paga solo il residuo non coperto dallo sconto, mentre il venditore si assume sia la gestione burocratica che la responsabilità del riconoscimento dell'incentivo economico:

  • Se l’incentivo è riconosciuto, il venditore riceve la quota spettante direttamente dal GSE.
  • Se la domanda viene respinta senza che ciò sia imputabile al cliente, il venditore non può avanzare pretese economiche nei confronti dell’acquirente per quanto riguarda la parte di spesa coperta dallo sconto in fattura.
Questa interpretazione è stata ritenuta conforme allo scopo protettivo della disciplina incentivante, che mira sia a promuovere la riqualificazione energetica sia a evitare comportamenti opportunistici da parte degli operatori economici. D’altra parte, la sentenza sottolinea la necessità per il venditore di agire con diligenza e trasparenza nella predisposizione della pratica, fornendo all’acquirente informazioni complete e veritiere circa requisiti, limiti di accesso e tempistiche della misura.

La cessione del credito, specie nei contesti condominiali, determina così una netta ripartizione dei rischi: il cliente viene sollevato da possibili richieste risarcitorie o richieste di saldo per importi che, secondo gli accordi contrattuali e la normativa vigente, dovrebbero invece essere stati coperti dal contributo statale. Il principio espresso dal Tribunale di Pisa sta già ispirando prassi più rigorose nei rapporti tra operatori del settore e clienti finali.

Vantaggi, procedure e documentazione necessari per l’accesso al Conto Termico 3.0

L’adozione di questo schema offre benefici economici e gestionale significativi per chi intende investire nell’efficientamento. Tra i vantaggi principali vi sono:

  • Contributo diretto fino al 65% delle spese ammissibili;
  • Tracciabilità e trasparenza delle operazioni;
  • Procedura digitalizzata e centralizzata tramite portale GSE;
  • Possibilità di progettare interventi “multipli” coordinati all’interno della stessa pratica.
Il processo di richiesta implica alcuni passaggi fondamentali:
  • Conclusione dei lavori di efficientamento;
  • Presentazione istanza entro 90 giorni tramite upload della domanda e degli allegati tecnici su Portaltermico GSE;
  • Allegazione di fatture, schede tecniche impianti, ricevute di pagamento, dichiarazioni di conformità, asseverazioni e certificazioni energetiche;
  • Per i progetti più articolati, obbligo di diagnosi energetica pre-intervento e Attestato di Prestazione Energetica post-lavori;
  • Conservazione della documentazione per 5 anni, anche dopo l’erogazione, per eventuali audit GSE.
La tabella seguente sintetizza le modalità di erogazione e i limiti:
Importo incentivo Modalità erogazione
Fino a 5.000 euro (privati) / 15.000 euro (imprese) Unica soluzione
Oltre soglia Rate annuali fino a 5 anni

Per accedere al beneficio occorre inoltre utilizzare impianti certificati conformi alle normative europee e la compilazione attenta della modulistica ufficiale. L’esattezza della procedura costituisce elemento centrale per la corretta imputazione dei rischi tra le parti coinvolte nel contratto di cessione del credito.