Ricade sul venditore la responsabilità del mancato riconoscimento dell'incentivo relativo al conto Termico 3.0 e non sul cliente: cosa ha stabilito il Tribunale di Pisa
Con l’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, il tema della ripartizione del rischio nell’ottenimento dell’incentivo statale assume nuovi contorni giuridici e operativi. Mentre le precedenti versioni degli incentivi energetici avevano lasciato margini di interpretazione riguardo alla responsabilità in caso di mancato riconoscimento, l’impianto normativo e la più recente giurisprudenza affidano chiaramente il rischio al venditore.
Chi propone lo sconto in fattura collegato alla cessione del credito, infatti, si impegna contrattualmente a seguire la pratica presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il riconoscimento dell’incentivo.
La recente sentenza del Tribunale di Pisa ha definitivamente chiarito che, in assenza di dolo o colpa del cliente, è il venditore a dover rispondere dell’eventuale insuccesso nell’ottenimento del beneficio economico, sollevando l’acquirente da qualsiasi rischio finanziario legato alla procedura.
Il Conto Termico 3.0 è destinato ad accelerare la transizione energetica degli edifici esistenti, permettendo a privati, aziende, pubbliche amministrazioni e soprattutto ai condomìni di ottenere un contributo a fondo perduto per interventi di efficienza e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Introducendo procedure più snelle rispetto alle tradizionali detrazioni fiscali, il sistema permette:
La decisione del Tribunale di Pisa, relativa a un caso di sconto in fattura legato alla cessione del credito per un intervento coperto dal Conto Termico, ha segnato un punto fermo nel panorama giuridico italiano. Secondo il dispositivo, qualora il venditore assuma l’impegno di gestire le procedure GSE per conto del cliente, il rischio che la pratica non venga riconosciuta grava esclusivamente su di lui.
Il ragionamento si fonda sul fatto che, con il meccanismo della cessione, l’acquirente paga solo il residuo non coperto dallo sconto, mentre il venditore si assume sia la gestione burocratica che la responsabilità del riconoscimento dell'incentivo economico:
La cessione del credito, specie nei contesti condominiali, determina così una netta ripartizione dei rischi: il cliente viene sollevato da possibili richieste risarcitorie o richieste di saldo per importi che, secondo gli accordi contrattuali e la normativa vigente, dovrebbero invece essere stati coperti dal contributo statale. Il principio espresso dal Tribunale di Pisa sta già ispirando prassi più rigorose nei rapporti tra operatori del settore e clienti finali.
L’adozione di questo schema offre benefici economici e gestionale significativi per chi intende investire nell’efficientamento. Tra i vantaggi principali vi sono:
| Importo incentivo | Modalità erogazione |
| Fino a 5.000 euro (privati) / 15.000 euro (imprese) | Unica soluzione |
| Oltre soglia | Rate annuali fino a 5 anni |
Per accedere al beneficio occorre inoltre utilizzare impianti certificati conformi alle normative europee e la compilazione attenta della modulistica ufficiale. L’esattezza della procedura costituisce elemento centrale per la corretta imputazione dei rischi tra le parti coinvolte nel contratto di cessione del credito.