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Contratto Nazionale CCNL Turismo, quanto aumenta stipendio se si lavora alla Vigilia, Natale, Santo Stefano

di Marcello Tansini pubblicato il
CCNL Turismo

Le festività di dicembre rappresentano un momento cruciale per chi lavora nel turismo. Maggiorazioni stipendiali, calcolo degli aumenti, differenze tra lavoro feriale e festivo, oltre ai diritti e voci in busta paga

ll settore turistico italiano si distingue per una presenza significativa di aziende che operano nei pubblici esercizi, nella ristorazione e nell’accoglienza. La disciplina che regola i rapporti di lavoro in questo ambito è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Turismo, un punto di riferimento che garantisce condizioni contrattuali chiare e tutela sia per i lavoratori che per le imprese. Dicembre rappresenta un mese ricco di festività riconosciute dal calendario nazionale, come la Vigilia, il Natale e Santo Stefano, durante le quali le dinamiche lavorative e retributive assumono caratteristiche specifiche legate alle norme contrattuali. Comprendere queste regole consente di affrontare i picchi di domanda tipici del periodo natalizio valorizzando sia i diritti dei dipendenti, sia la sostenibilità delle imprese turistiche.

Regole contrattuali e maggiorazioni stipendiali

Il CCNL per il settore Turismo si applica ai dipendenti di alberghi, villaggi turistici, campeggi, stabilimenti balneari, bed and breakfast, ostelli, centri congressi, bar e ristoranti. Il contratto è stato rinnovato nel luglio 2024 e rimarrà valido fino al 31 dicembre 2027.

Il contratto riconosce a coloro che prestano servizio in giornate come Vigilia, Natale e Santo Stefano trattamenti economici migliorativi rispetto ai giorni ordinari. Tali ambiti prevedono:

  • Riconoscimento delle festività come giorni non lavorativi, salvo diversa esigenza d’impresa o accordi specifici a livello aziendale;
  • Facoltà per le aziende di richiedere la prestazione lavorativa durante questi giorni, nel rispetto delle normative vigenti e della volontà del dipendente;
  • Maggiorazione della retribuzione per ogni ora lavorata in tali date, secondo quanto previsto dai criteri contrattuali;
  • Tutela del diritto al riposo compensativo o, in alternativa, corrispettivo economico sostitutivo se il riposo non viene fruito.
Le maggiorazioni applicate in occasione delle festività possono raggiungere il 50% della retribuzione oraria base per il lavoro prestato, ciò significa che, quando si lavora il 24, 25 o 26 dicembre, la paga oraria è significativamente incrementata rispetto ai giorni feriali. È importante distinguere tra lavoro programmato e straordinario.

Il rispetto delle regole contrattuali impedisce squilibri e valorizza l’impegno dei dipendenti. Non va sottovalutata la rilevanza del consenso alla prestazione lavorativa nei giorni festivi: la normativa tutela la volontarietà, prevedendo sanzioni nel caso di abusi o forzature. Il datore di lavoro che non applica correttamente le maggiorazioni o non rispetta gli obblighi informativi e di documentazione, può incorrere in sanzioni amministrative e contenziosi.

Infine, va ricordato che le maggiorazioni per festività non sono cumulabili con quelle previste per lavoro straordinario notturno: quando entrambe le condizioni si verificano, si applica soltanto la più favorevole al lavoratore, in coerenza con i principi di tutela previsti dal contratto.

24 dicembre, Natale e Santo Stefano, le tutele applicate dal CCNL Turismo:

Il 24 dicembre non è considerato una festività nazionale, pertanto viene trattato come un normale giorno lavorativo. Secondo la normativa generale, chi lavora alla Vigilia non ha diritto ad alcuna maggiorazione retributiva automatica, a meno che non siano previste disposizioni specifiche dal contratto collettivo o da accordi aziendali.  Nel CCNL Turismo non sono previste maggiorazioni specifiche per la Vigilia di Natale se questa cade in un giorno feriale. L'unica eccezione si verifica quando il 24 dicembre cade di domenica: in questo caso si applicano le maggiorazioni previste per il lavoro domenicale.

Il giorno di Natale è una festività nazionale riconosciuta dalla legge. Per il CCNL Turismo, chi lavora il 25 dicembre ha diritto a: Maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria per le ore lavorate durante la festività. Anche il 26 dicembre (Santo Stefano) è una festività nazionale riconosciuta. Il trattamento economico è identico a quello del giorno di Natale. 

Come si calcola l'aumento dello stipendio nei giorni festivi secondo il CCNL Turismo

La determinazione dell’aumento della retribuzione per le festività natalizie segue regole tecniche ben definite all’interno del settore turistico. Il contratto collettivo prevede una precisa applicazione delle maggiorazioni, che variano in base al tipo di prestazione resa e al giorno lavorato. Di seguito, una rappresentazione tipica delle maggiorazioni previste:

Tipologia Lavoro Maggiorazione
Lavoro festivo (Natale, Santo Stefano) +50% sulla paga base oraria
Lavoro straordinario feriale (oltre orario contrattuale) +25%
Lavoro straordinario festivo +50%
Lavoro notturno +15%

Il calcolo avviene sulla paga oraria normale, ottenuta dividendo la retribuzione mensile per 172 (nel caso di 40 ore settimanali). In presenza di più cause di maggiorazione, si applica quella di valore superiore. Esempio: un lavoratore con una paga base di 10 euro/ ora che opera il 25 dicembre riceverà 15 euro per ogni ora lavorata. In caso di lavoro notturno nello stesso giorno, la percentuale più favorevole (50%) si applica sull’intera prestazione.

La trasparenza nei calcoli è garantita dalla busta paga, che deve sempre riportare in modo distinto le ore lavorate nei festivi e le maggiorazioni corrisposte. Ove i dipendenti svolgano il servizio per meno di un mese, il rateo delle maggiorazioni sarà proporzionale alle giornate effettivamente lavorate.

Attenzione anche all’eventuale presenza di contrattazioni integrative aziendali o territoriali, che possono prevedere ulteriori trattamenti migliorativi. Questi accordi, quando applicati, aiutano a chiarire definitivamente la quantificazione dell’aumento stipendiale durante i giorni di festa.

Differenze tra lavoro feriale, straordinario e festivo nel settore turismo

Nel turismo, il regime contrattuale distingue tra lavoro feriale, straordinario e festivo, con conseguenze rilevanti sulla retribuzione e sui diritti correlati. Il lavoro feriale fa riferimento alle normali prestazioni all’interno dell’orario settimanale pattuito (di solito 40 ore). Le attività che eccedono questo limite vengono considerate straordinarie e beneficiano di specifiche maggiorazioni economiche, che variano in base al giorno e all’orario di svolgimento (diurno/notturno).

  • Lavoro feriale: retribuito secondo la paga base senza maggiorazioni, salvo che non si verifichi il superamento delle ore contrattuali.
  • Straordinario feriale: remunerato con una maggiorazione variabile (25% per le prime 8 ore settimanali oltre il normale orario), più elevata se il lavoro prosegue oltre otto ore eccedenti o si configura come notturno.
  • Lavoro festivo: tutte le ore lavorate in ricorrenze come Natale o Santo Stefano vengono retribuite con la maggiorazione del 50%, a prescindere dal fatto che si superi o meno il monte ore settimanale stabilito dal contratto.
  • Lavoro straordinario festivo: qualora il dipendente ecceda le ore previste anche durante i giorni di festività, la maggiorazione viene applicata ugualmente (fino al 50%).
Questa distinzione consente una gestione chiara della complessità operativa che caratterizza il settore, permettendo di equilibrare le esigenze dell’impresa e i diritti di chi lavora durante i periodi di maggior affluenza.


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