Le festività di dicembre rappresentano un momento cruciale per chi lavora nel turismo. Maggiorazioni stipendiali, calcolo degli aumenti, differenze tra lavoro feriale e festivo, oltre ai diritti e voci in busta paga
ll settore turistico italiano si distingue per una presenza significativa di aziende che operano nei pubblici esercizi, nella ristorazione e nell’accoglienza. La disciplina che regola i rapporti di lavoro in questo ambito è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Turismo, un punto di riferimento che garantisce condizioni contrattuali chiare e tutela sia per i lavoratori che per le imprese. Dicembre rappresenta un mese ricco di festività riconosciute dal calendario nazionale, come la Vigilia, il Natale e Santo Stefano, durante le quali le dinamiche lavorative e retributive assumono caratteristiche specifiche legate alle norme contrattuali. Comprendere queste regole consente di affrontare i picchi di domanda tipici del periodo natalizio valorizzando sia i diritti dei dipendenti, sia la sostenibilità delle imprese turistiche.
Il CCNL per il settore Turismo si applica ai dipendenti di alberghi, villaggi turistici, campeggi, stabilimenti balneari, bed and breakfast, ostelli, centri congressi, bar e ristoranti. Il contratto è stato rinnovato nel luglio 2024 e rimarrà valido fino al 31 dicembre 2027.
Il contratto riconosce a coloro che prestano servizio in giornate come Vigilia, Natale e Santo Stefano trattamenti economici migliorativi rispetto ai giorni ordinari. Tali ambiti prevedono:
Il rispetto delle regole contrattuali impedisce squilibri e valorizza l’impegno dei dipendenti. Non va sottovalutata la rilevanza del consenso alla prestazione lavorativa nei giorni festivi: la normativa tutela la volontarietà, prevedendo sanzioni nel caso di abusi o forzature. Il datore di lavoro che non applica correttamente le maggiorazioni o non rispetta gli obblighi informativi e di documentazione, può incorrere in sanzioni amministrative e contenziosi.
Infine, va ricordato che le maggiorazioni per festività non sono cumulabili con quelle previste per lavoro straordinario notturno: quando entrambe le condizioni si verificano, si applica soltanto la più favorevole al lavoratore, in coerenza con i principi di tutela previsti dal contratto.
Il 24 dicembre non è considerato una festività nazionale, pertanto viene trattato come un normale giorno lavorativo. Secondo la normativa generale, chi lavora alla Vigilia non ha diritto ad alcuna maggiorazione retributiva automatica, a meno che non siano previste disposizioni specifiche dal contratto collettivo o da accordi aziendali. Nel CCNL Turismo non sono previste maggiorazioni specifiche per la Vigilia di Natale se questa cade in un giorno feriale. L'unica eccezione si verifica quando il 24 dicembre cade di domenica: in questo caso si applicano le maggiorazioni previste per il lavoro domenicale.
Il giorno di Natale è una festività nazionale riconosciuta dalla legge. Per il CCNL Turismo, chi lavora il 25 dicembre ha diritto a: Maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria per le ore lavorate durante la festività. Anche il 26 dicembre (Santo Stefano) è una festività nazionale riconosciuta. Il trattamento economico è identico a quello del giorno di Natale.
La determinazione dell’aumento della retribuzione per le festività natalizie segue regole tecniche ben definite all’interno del settore turistico. Il contratto collettivo prevede una precisa applicazione delle maggiorazioni, che variano in base al tipo di prestazione resa e al giorno lavorato. Di seguito, una rappresentazione tipica delle maggiorazioni previste:
| Tipologia Lavoro | Maggiorazione |
| Lavoro festivo (Natale, Santo Stefano) | +50% sulla paga base oraria |
| Lavoro straordinario feriale (oltre orario contrattuale) | +25% |
| Lavoro straordinario festivo | +50% |
| Lavoro notturno | +15% |
Il calcolo avviene sulla paga oraria normale, ottenuta dividendo la retribuzione mensile per 172 (nel caso di 40 ore settimanali). In presenza di più cause di maggiorazione, si applica quella di valore superiore. Esempio: un lavoratore con una paga base di 10 euro/ ora che opera il 25 dicembre riceverà 15 euro per ogni ora lavorata. In caso di lavoro notturno nello stesso giorno, la percentuale più favorevole (50%) si applica sull’intera prestazione.
La trasparenza nei calcoli è garantita dalla busta paga, che deve sempre riportare in modo distinto le ore lavorate nei festivi e le maggiorazioni corrisposte. Ove i dipendenti svolgano il servizio per meno di un mese, il rateo delle maggiorazioni sarà proporzionale alle giornate effettivamente lavorate.
Attenzione anche all’eventuale presenza di contrattazioni integrative aziendali o territoriali, che possono prevedere ulteriori trattamenti migliorativi. Questi accordi, quando applicati, aiutano a chiarire definitivamente la quantificazione dell’aumento stipendiale durante i giorni di festa.
Nel turismo, il regime contrattuale distingue tra lavoro feriale, straordinario e festivo, con conseguenze rilevanti sulla retribuzione e sui diritti correlati. Il lavoro feriale fa riferimento alle normali prestazioni all’interno dell’orario settimanale pattuito (di solito 40 ore). Le attività che eccedono questo limite vengono considerate straordinarie e beneficiano di specifiche maggiorazioni economiche, che variano in base al giorno e all’orario di svolgimento (diurno/notturno).