Diritti e limiti della servitù di passaggio secondo il Codice Civile: cosa può fare il titolare, quali opere sono consentite e come si tutela l'equilibrio tra le esigenze di entrambi i proprietari
La servitù di passaggio rappresenta un equilibrio tra le esigenze di accessibilità del fondo dominante e il diritto di proprietà del fondo servente. La normativa vigente mira a garantire l'esercizio del diritto di passaggio nel modo meno invasivo possibile, tutelando entrambi i proprietari attraverso un sistema di diritti e obblighi reciproci chiaramente definiti dal Codice Civile.
La servitù di passaggio si configura come un diritto permanente e segue la destinazione economica dei fondi, trasferendosi automaticamente in caso di vendita o successione.
Secondo l’art. 1027 del Codice Civile, la servitù è definita come un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo. Tale utilità può essere sia attuale che futura, purché non contingente o irrilevante. L’aspetto principale è che il rapporto di servitù non può esistere in assenza di una relazione tra i due fondi.
La servitù di passaggio può essere esercitata a piedi o tramite mezzi di trasporto, distinguendosi rispettivamente in servitù pedonale e servitù carrabile. Qualunque sia la modalità, il diritto si esercita rispettando i limiti previsti nel titolo costitutivo o, in caso di servitù coattiva, tenendo conto delle decisioni giudiziali in merito alla sua ampiezza e modalità d’uso. Inoltre, l’art. 1051 garantisce il passaggio in caso di “interclusione”, ove il fondo dominante non abbia accesso diretto alla pubblica via.
Le servitù di passaggio possono essere costituite secondo diverse modalità, che distinguono tra servitù volontarie e servitù coattive.
La costituzione di una servitù volontaria avviene mediante un accordo tra le parti, formalizzato attraverso un atto pubblico o una scrittura privata, che deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari ai fini dell’opponibilità a terzi. L’accordo deve identificare in modo chiaro il fondo servente e il fondo dominante, così come l’utilità derivante e le modalità di esercizio del diritto.
La servitù di passaggio può essere inoltre costituita:
Il proprietario del fondo dominante ha il diritto di usufruire del passaggio garantito, secondo le modalità previste dal titolo costitutivo o stabilite legalmente. Detto diritto deve essere esercitato senza eccedere i limiti concordati, evitando comportamenti che possano aggravare inutilmente il peso sul fondo servente.
Il titolare della servitù di passaggio può:
Il Codice Civile all'art. 1067 prevede che il proprietario del fondo servente non possa diminuire o rendere più scomodo l'uso della servitù. Tuttavia, l'art. 1068 consente, a determinate condizioni, lo spostamento della servitù se l'originaria ubicazione è divenuta più gravosa o impedisce lavori migliorativi sul fondo servente.
Il titolare della servitù può realizzare opere necessarie all'esercizio della stessa, ma non può alterarne la natura o aumentarne il peso. Ad esempio, può eseguire opere di manutenzione del passaggio ma non può asfaltare un sentiero sterrato se ciò non è previsto nel titolo.