Entrano oggi in piena operatività le nuove regole sulla rilevazione elettronica della velocità, con 2.856 dispositivi regolarmente omologati e censiti secondo il decreto firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tuttavia, la chiusura del lungo periodo di incertezza normativa non preclude del tutto la via dei ricorsi amministrativi e giudiziari. La legge attuale sancisce infatti nuovi paletti tecnici, ma non impedisce agli automobilisti di impugnare le sanzioni quando emergano vizi documentali, carenze formali o difetti nelle modalità di accertamento. I dispositivi esclusi dal censimento, oltre 1.200, sono invece da considerarsi spenti e inefficaci ai fini di sanzioni valide, ma anche tra quelli rimasti in servizio l'automobilista conserva strumenti di verifica e contestazione, in particolare su aspetti come taratura entro termini, correttezza della procedura di rilevamento, difformità tra modello utilizzato e quello citato nel verbale. Dunque, se la fase emergenziale sembra superata, la stagione dei ricorsi non si è ancora chiusa.
Il decreto di omologazione non blinda le multe
La disciplina degli autovelox ha colmato un vuoto normativo, imponendo criteri tecnici uniformi e trasparenti per ognuno dei dispositivi in funzione. Ma resta centrale una questione interpretativa: l'equiparazione fra approvazione e omologazione non è pacifica né definitiva, nonostante i chiarimenti ministeriali. Tra dottrina e giurisprudenza, il dibattito si concentra sulla distinzione tra questi due tipi di autorizzazione:
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L'approvazione è un provvedimento amministrativo che consente la produzione di un modello, basato su test generali di funzionamento;
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L'omologazione comporta verifiche stringenti e certifica che il dispositivo soddisfa requisiti tecnici precisi per la rilevazione della velocità a fini sanzionatori.
Nelle pronunce degli ultimi anni, la
Corte di Cassazione è stata chiara nel ribadire che la sola approvazione non è sufficiente: occorre una documentazione completa di omologazione, senza la quale la multa può essere annullata (Cass. 10505/2024 e successive). Il Ministero, dal canto suo, ha adottato misure transitorie per regolarizzare dispositivi già in uso e ha individuato una lista di modelli considerati automaticamente conformi,
ma solo se accompagnati da specifici certificati e aggiornamenti. La questione resta quindi potenziale terreno di disputa:
la normativa tende a rafforzare la sicurezza dell'impianto sanzionatorio, ma non preclude un controllo concreto e puntuale su ciascun verbale.
Motivi per un ricorso valido: omologazione, taratura e verbale
Nonostante la blindatura introdotta dal nuovo decreto, molti ricorsi potranno ancora trovare accoglimento, purché siano fondati su elementi oggettivi e verificabili. Ecco i motivi principali che possono sostenere un ricorso oggi:
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Omologazione assente, incompleta o irregolare: se il dispositivo utilizzato non compare tra quelli omologati, presenta anomalie nella documentazione oppure non è correttamente riportato il numero di serie nel verbale, la sanzione può risultare viziata. La mera presenza nella lista non basta: la corrispondenza tra modello, matricola, decreto e apparecchio installato è indispensabile.
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Taratura non aggiornata: ogni autovelox deve essere sottoposto a verifica almeno ogni 12 mesi. Se la data della taratura non è specificata o risulta scaduta al momento della rilevazione, il verbale perde validità giuridica. Ricordiamo che la Suprema Corte ha più volte ribadito che la carenza di taratura fa venir meno la presunzione di affidabilità del dato (Cass. 3467/2025).
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Difetti nei dati del verbale: il verbale deve riportare tutte le informazioni essenziali (modello usato, luogo e ora, matricola, dati identificativi del veicolo, modalità di accertamento). Se la descrizione è incompleta, generica o presenta errori materiali, la multa può essere impugnata con buone possibilità di successo.
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Irregolarità nella segnaletica o nella posizione: l'installazione e l'uso devono seguire le regole fissate dal Codice della Strada, incluso l'obbligo di preavviso della postazione e autorizzazione prefettizia per i dispositivi fissi. Mancanze su questi temi (segnale assente, cartellonistica fuori distanza, autorizzazione non aggiornata) restano veri e propri vizi sostanziali.
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Altri profili tecnici: dal 2026 la validità della rilevazione dipende anche dalla conformità dei software e dalla sicurezza dei dati raccolti (firma digitale, crittografia). Anomalie in questi ambiti possono integrare ulteriori motivi di ricorso.
I ricorsi non sono più automatici, ma l'automobilista informato ha ancora margini per contestare multe irregolari.
Le multe elevate prima del 12 luglio restano impugnabili
Il nuovo quadro normativo vale solo per il futuro. Le sanzioni comminate prima dell'entrata in vigore della disciplina attuale conservano piena impugnabilità secondo le vecchie regole. Per gli automobilisti già raggiunti da un verbale, o con ricorsi pendenti, nulla cambia: i procedimenti proseguono secondo la normativa precedente, che resta favorevole in presenza di vizi formali anche minimi, specie riguardo l'omologazione. Il decreto non prevede alcuna sanatoria retroattiva dei verbali emessi con dispositivi solo approvati, privi di omologazione o non censiti.
Le opposizioni presentate nei termini manterranno quindi tutta la loro efficacia: solo la definitiva archiviazione o il pagamento della sanzione chiudono la strada all'annullamento. È bene sapere che l'efficacia non retroattiva è stata voluta proprio per evitare forme di condono generalizzato e per tutelare i diritti di chi aveva già impugnato multe considerate dubbie. Questo significa che chi è stato sanzionato con vecchi apparecchi, e non ha ancora definito la propria posizione, conserva pieno diritto a avvalersi della giurisprudenza ante riforma.
Ricorso contro una multa da autovelox: procedure e tempi
Gli automobilisti che ritengono di avere subìto una sanzione illegittima possono scegliere due strade principali per impugnare il verbale:
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Ricorso al Prefetto: da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, senza particolari formalità. Il Prefetto esamina il ricorso sulla base degli atti e delle prove scritte prodotte, decidendo se annullare la sanzione o respingerla. Il procedimento è gratuito, ma attenzione: in caso di rigetto, la sanzione può essere aumentata fino al doppio dell'importo originario.
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Ricorso al Giudice di Pace: termine più breve, 30 giorni dalla notifica, ma consente la discussione anche orale e la presentazione di testimoni o ulteriori prove. Comporta il pagamento di un contributo unificato e dell'eventuale marca da bollo; la decisione avrà valore giudiziario e potrà essere impugnata solo per motivi di diritto.
Per entrambe le vie,
è essenziale allegare tutta la documentazione a sostegno delle contestazioni:
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verbale originale della multa
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richiesta di accesso agli atti per la verifica di omologazione, taratura e autorizzazione della postazione
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fotografie o altro materiale che documenti eventuali irregolarità (segnaletica, posizione, visibilità del dispositivo, dati tecnici del verbale, ecc.)
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nel caso di Tutor o altri dispositivi complessi, ogni ricevuta di sosta o documento che possa provare eventuali errori nel calcolo della velocità media
È decisivo controllare che la contestazione non sia generica: vanno indicati, con riferimenti precisi, i punti del verbale che si ritengono irregolari.
Una richiesta motivata e documentata aumenta le possibilità di vedere annullata la sanzione.
Verifiche prima di ricorrere: censimento, taratura e confronto
Prima di attivare una delle due procedure di impugnazione, è opportuno effettuare alcune verifiche tecniche e amministrative:
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Consultare il censimento del MIT: tramite il portale pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è possibile verificare se il dispositivo che ha rilevato l'infrazione è tra i 2.856 apparecchi regolarmente omologati e attivi, oppure risulta tra quelli disattivati e non più autorizzati.
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Controllare la taratura annuale: la data di controllo periodico deve essere chiaramente riportata sul verbale. In caso di assenza, scadenza o incertezza sul certificato, il verbale è contestabile.
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Verificare la corrispondenza tra modello e prototipo: il codice, la matricola e la serie dello strumento indicato devono coincidere con le informazioni presenti sul censimento e nella documentazione ministeriale. Ogni discrepanza può essere elemento di contestazione efficace.
Cosa succederà nei prossimi mesi: scenari di ricorsi collettivi
L'entrata in vigore di standard più severi e della piattaforma ministeriale
potrebbe alimentare una nuova stagione di ricorsi collettivi promossi dalle associazioni dei consumatori, specie su sanzioni elevate con dispositivi che, seppur regolarizzati, presentano irregolarità pregresse o mancanza di dati aggiornati. Non è da escludere che,
a fronte di possibili errori nella procedura di omologazione o di interpretazioni discordanti sulla legittimità della sanatoria per i modelli precedenti al 2017, il contenzioso si trasferisca, oltre che presso i giudici di pace, anche presso il TAR e la magistratura ordinaria.
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Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...