La possibilità di portare in detrazione fiscale gli interessi passivi sui mutui ipotecari è prevista principalmente per l'acquisto dell'abitazione principale. La normativa vigente per il modello 730/2025 disciplina con precisione i requisiti, i limiti e le eccezioni per questo beneficio fiscale. Nello specifico, la detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi del mutuo fino a un tetto massimo di 4.000 euro annui spetta esclusivamente per l'acquisto della prima casa o per la relativa ristrutturazione o costruzione.
Per quanto riguarda la seconda casa, la disciplina è decisamente più stringente: in linea generale gli interessi passivi sul mutuo contratto per una seconda abitazione non possono essere detratti in dichiarazione dei redditi. Questa impostazione risponde alla finalità di sostenere fiscalmente la proprietà dell'abitazione principale, considerata dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari, e non le case aggiuntive o di investimento.
Eccezioni e situazioni particolari per le detrazioni sulla seconda casa
Nonostante la regola generale, esistono delle eccezioni definite dalla normativa e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate che meritano attenzione:
- Trasferimento per motivi lavorativi: chi acquista una casa con mutuo ipotecario e, dopo l’acquisto, è costretto a trasferirsi per lavoro, può continuare a beneficiare della detrazione pur non dimorando più nell'immobile, a patto però che esso resti a disposizione del contribuente e non venga locato.
- Personale delle Forze Armate e Forze di Polizia: per queste categorie, la detrazione rimane fruibile anche quando l'immobile acquistato sia una casa di proprietà non utilizzata come dimora abituale, purché sia l'unica abitazione posseduta.
- Ricoveri permanenti in strutture sanitarie o nuclei in cui per ragioni documentate il trasferimento della residenza non sia possibile: la detrazione resta mantenuta solo se l’immobile non viene concesso in affitto.
Inoltre, la regola relativa all’
abitazione principale consente di usufruire della detrazione nei casi in cui si acquisti una seconda casa con l’obiettivo di renderla, entro l’anno dall’acquisto,
nuova abitazione principale (ad esempio, in seguito alla vendita o alla perdita di idoneità dell’abitazione precedente), realizzando con tempestività il trasferimento della residenza anagrafica. In tal caso, si accede al beneficio e la detrazione sugli interessi passivi diventa applicabile all’immobile che acquisisce lo status di principale secondo la legge.
Requisiti oggettivi e soggettivi per la detrazione
La detrazione del 19% degli interessi passivi su mutuo nel 730/2025 spetta a chi:
- stipula un mutuo per l’acquisto di abitazione principale (non è rilevante che sia la prima o la seconda casa in senso assoluto, ma conta la destinazione a dimora abituale);
- trasferisce la residenza entro 12 mesi dall'acquisto nell’immobile stesso (termine esteso a 2 anni in caso di ristrutturazione comprovata da titoli abilitativi);
- documenta l’effettivo pagamento degli interessi tramite mezzi tracciabili come bonifici o carte;
- non destina l’immobile locato ad altro utilizzo che perda lo status di abitazione principale (ad esempio, affitto a terzi);
- è sia intestatario del mutuo che acquirente dell’immobile.
In presenza di mutuo cointestato, la detrazione va suddivisa tra gli intestatari sulla base della quota di proprietà. È consentito detrarre anche spese accessorie collegate alla stipula del mutuo, come le commissioni di intermediazione bancaria, spese notarili relative al mutuo, imposta di iscrizione, imposta sostitutiva e le spese per perizie tecniche.
Detrazioni non spettanti per la seconda casa
Quando il mutuo riguarda un’abitazione che non viene destinata a dimora abituale né dal proprietario né dai suoi familiari, le detrazioni fiscali di cui all’art. 15 TUIR non sono riconosciute, nemmeno se i pagamenti sono tracciati o l'immobile viene utilizzato per le vacanze o è locato. In questo scenario, la seconda casa resta fuori dalla sfera dei benefici fiscali per interessi mutuo.
Resta comunque sempre obbligatorio dichiarare gli interessi passivi maturati per la seconda casa in quanto elemento informativo, ma non sarà attivata alcuna deducibilità Irpef a meno che non ricorrano le fattispecie di eccezione previste dalla legge.
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