Le nuove regole sui pagamenti dei fondi pensione dal 2026 rivoluzioneranno tempi e modalità di incasso, anche rispetto all'anticipo legato al TFR
Le modifiche normative previste per il 2026 segnano un passo rilevante nel panorama della previdenza integrativa italiana. È proprio dal 1° gennaio di quest’anno che entrano in vigore nuove modalità di erogazione dei pagamenti per chi intende accedere anticipatamente alle somme accumulate nel proprio fondo pensione, specialmente se ha optato per il conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) in questi strumenti. Questo cambiamento normativo coinvolge sia lavoratori prossimi al pensionamento sia chi si trova ancora in attività, con effetti concreti sulle percentuali ottenibili come capitale e sulla flessibilità delle richieste di anticipo.
Il più significativo aggiornamento riguarda la percentuale massima di anticipo sul montante accumulato nei fondi di previdenza complementare. Se fino a fine 2025 il limite era fissato al 50%, dal 2026 si passa al 60%. Di conseguenza, i futuri pensionati potranno ottenere una quota più cospicua in un’unica soluzione, rispondendo meglio alle esigenze di liquidità tipiche della transizione alla pensione. Al contempo, la parte residua continua a poter essere percepita sotto forma di rendita, secondo modalità personalizzabili e con vantaggi fiscali progressivamente decrescenti in base all’anzianità di partecipazione al fondo.
Dal 2026 le modalità di richiesta e ricezione di un anticipo dal fondo pensione, in particolare per chi vi ha fatto confluire il proprio TFR, cambiano sensibilmente sia nella percentuale erogabile che nella varietà di opzioni a disposizione per la restante parte dell’assegno maturato.
Alla fine del rapporto lavorativo, i sottoscrittori di un fondo pensione complementare potranno chiedere un anticipo fino al 60% del montante finale, rispetto al precedente limite del 50%. Questa quota viene riconosciuta in un’unica soluzione, offrendo ai neo-pensionati un’immediata disponibilità finanziaria per far fronte a nuove esigenze, dal pagamento di eventuali debiti all’avvio di progetti personali. In particolare:
Alla quota pagata in capitale (anticipo fino al 60%) si affiancano varie possibilità per quanto riguarda il rimanente 40%:
Aspetti pratici della richiesta:
Esempio 1: Liquidazione con anticipo del 60%
Esempio 2: Simulazione di scenario fiscale
| Tipologia di erogazione | Importo | Aliquota fiscale applicata |
| Anticipo capitale (60%) | € 60.000 | 9% - 15% (in base all’anzianità di adesione) |
| Rendita vitalizia | € 40.000 (erogata mensilmente) |
Aliquota agevolata variabile |
| Rendita temporanea certa (es. 10 anni) | € 40.000 (frazionato in 120 mensilità) |
9% - 15% |
| Prelievi frazionati | Da € 40.000 (secondo necessità) |
15% - 20% |
Un esempio pratico chiarisce l’aspetto: se la permanenza nel fondo supera vent’anni, l’aliquota dell’anticipo in capitale scende al minimo (9%), garantendo un risparmio fiscale rispetto alla tassazione ordinaria che avrebbe colpito lo stesso TFR in azienda (Irpef ordinaria può arrivare al 23%-43%).
A partire dal luglio 2026 viene innalzato il limite deducibile dei contributi volontari a € 5.300 l’anno (dati aggiornati alla Manovra 2026), consentendo ulteriori risparmi fiscali in fase di accumulo. La tassazione finale degli importi liquidati resta agevolata e progressiva secondo l’anzianità di adesione al fondo.
La dott.ssa Serena Benedetti è un'esperta previdenziale con oltre 15 anni di esperienza nel campo della consulenza e dell'assistenza previdenziale. Laureata in Economia e Commercio, ha dedicato la sua carriera all'analisi delle politiche pensionistiche e alla consulenza su temi legati al welfare e alla previdenza sociale. Grazie alla sua competenza, ha collaborato con diversi...