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Fondi pensione, dal 2026 cambiano le regole sui pagamenti e liquidazione quando si va in pensione. Calcoli ed esempi

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di Dott.ssa Serena Benedetti pubblicato il

Le nuove regole sui pagamenti dei fondi pensione dal 2026 rivoluzioneranno tempi e modalità di incasso, anche rispetto all'anticipo legato al TFR

Le modifiche normative previste per il 2026 segnano un passo rilevante nel panorama della previdenza integrativa italiana. È proprio dal 1° gennaio di quest’anno che entrano in vigore nuove modalità di erogazione dei pagamenti per chi intende accedere anticipatamente alle somme accumulate nel proprio fondo pensione, specialmente se ha optato per il conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) in questi strumenti. Questo cambiamento normativo coinvolge sia lavoratori prossimi al pensionamento sia chi si trova ancora in attività, con effetti concreti sulle percentuali ottenibili come capitale e sulla flessibilità delle richieste di anticipo.

Il più significativo aggiornamento riguarda la percentuale massima di anticipo sul montante accumulato nei fondi di previdenza complementare. Se fino a fine 2025 il limite era fissato al 50%, dal 2026 si passa al 60%. Di conseguenza, i futuri pensionati potranno ottenere una quota più cospicua in un’unica soluzione, rispondendo meglio alle esigenze di liquidità tipiche della transizione alla pensione. Al contempo, la parte residua continua a poter essere percepita sotto forma di rendita, secondo modalità personalizzabili e con vantaggi fiscali progressivamente decrescenti in base all’anzianità di partecipazione al fondo.

Anticipo del fondo pensione con TFR: cosa cambia nel 2026, modalità di richiesta e pagamento

Dal 2026 le modalità di richiesta e ricezione di un anticipo dal fondo pensione, in particolare per chi vi ha fatto confluire il proprio TFR, cambiano sensibilmente sia nella percentuale erogabile che nella varietà di opzioni a disposizione per la restante parte dell’assegno maturato.

Alla fine del rapporto lavorativo, i sottoscrittori di un fondo pensione complementare potranno chiedere un anticipo fino al 60% del montante finale, rispetto al precedente limite del 50%. Questa quota viene riconosciuta in un’unica soluzione, offrendo ai neo-pensionati un’immediata disponibilità finanziaria per far fronte a nuove esigenze, dal pagamento di eventuali debiti all’avvio di progetti personali. In particolare:

  • Il restante 40% del montante potrà essere trasformato in rendita vitalizia o in altre tipologie di rendita temporanea/frazionata.
  • Coloro che durante la carriera hanno già beneficiato di anticipazioni “ordinarie” dovranno detrarre tali importi dal totale oggi richiedibile (il diritto si calcola su quanto effettivamente rimasto nel montante finale).
  • Il legislatore prevede che per l’anticipo alla fine del rapporto siano necessari almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare e il raggiungimento dei requisiti di pensionamento nel regime obbligatorio.
Durante la vita lavorativa, il regime di previdenza complementare permette di ottenere più anticipazioni, rispettando precise condizioni:
  • Per spese sanitarie gravi documentate: fino al 75% del valore maturato, in qualsiasi momento della carriera.
  • Per acquisto o ristrutturazione della casa: fino al 75%, ma solo dopo otto anni di partecipazione al fondo.
  • Per esigenze personali non documentate: massimo il 30% dopo otto anni.
L’individuazione della quota richiedibile si basa sulla posizione individuale maturata al momento della domanda ed è sempre vincolata al rispetto dei limiti cumulativi previsti dalla normativa.

Modalità di erogazione e nuove opzioni rendita

Alla quota pagata in capitale (anticipo fino al 60%) si affiancano varie possibilità per quanto riguarda il rimanente 40%:

  • Rendita vitalizia classica: soluzione tradizionale, percepita mensilmente per tutta la vita.
  • Rendita temporanea certa: l’iscritto può optare per ricevere la residua quota come rendita per un periodo predeterminato (ad esempio 10 o 15 anni), beneficiando in tal caso di una tassazione ridotta (9%-15%).
  • Prelievi frazionati: possibilità, sempre più flessibile, di effettuare prelievi periodici direttamente dal fondo senza l’obbligo di stipulare una rendita assicurativa. In questo caso la tassazione si colloca tra il 15% e il 20%, restando comunque spesso vantaggiosa rispetto alla tassazione Irpef del TFR lasciato in azienda.
L’accesso alle opzioni sopra descritte è riservato a chi ha maturato almeno cinque anni di partecipazione al fondo e rispetta i requisiti di accesso alla pensione. Il sistema, inoltre, promuove la trasparenza attraverso comunicazioni periodiche agli iscritti e la possibilità di reintegro del montante in caso di precedenti anticipi, rendendo la gestione della posizione più dinamica e personalizzata.

Aspetti pratici della richiesta:

  • La domanda si presenta direttamente all’ente gestore del fondo di previdenza complementare, seguendo le specifiche procedure indicate negli statuti dei fondi e fornendo l’apposita documentazione richiesta (ad esempio, autocertificazione, certificati medici, atti notarili per le spese abitative).
  • L’importo liquidato viene accreditato sul conto corrente personale o secondo le modalità di pagamento previste dall’ente.

Calcoli, esempi pratici e scenari fiscali delle nuove regole sui pagamenti dei fondi pensione

Le nuove disposizioni introducono importanti vantaggi sia economici che fiscali, ridefinendo la convenienza della scelta tra liquidazione in capitale e rendita. Di seguito si propongono alcuni esempi e scenari pratici per meglio comprendere il funzionamento delle novità 2026 per i fondi pensione.

Esempio 1: Liquidazione con anticipo del 60%

  • Montante maturato nel fondo pensione: € 100.000
  • Anticipo richiedibile (60%): € 60.000 (in unica soluzione all’atto del pensionamento)
  • Residuo per la rendita (40%): € 40.000, da destinare a rendita a scelta tra vitalizia, temporanea certa o prelievi frazionati
Confronto con le regole precedenti: Fino al 2025 il massimo ottenibile come anticipo sarebbe stato € 50.000, lasciando a rendita € 50.000. L’aumento della quota in capitale può risultare cruciale per chi ha necessità immediate di liquidità.

Esempio 2: Simulazione di scenario fiscale

Tipologia di erogazione Importo Aliquota fiscale applicata
Anticipo capitale (60%) € 60.000 9% - 15% (in base all’anzianità di adesione)
Rendita vitalizia € 40.000
(erogata mensilmente)
Aliquota agevolata variabile
Rendita temporanea certa (es. 10 anni) € 40.000
(frazionato in 120 mensilità)
9% - 15%
Prelievi frazionati Da € 40.000
(secondo necessità)
15% - 20%

Un esempio pratico chiarisce l’aspetto: se la permanenza nel fondo supera vent’anni, l’aliquota dell’anticipo in capitale scende al minimo (9%), garantendo un risparmio fiscale rispetto alla tassazione ordinaria che avrebbe colpito lo stesso TFR in azienda (Irpef ordinaria può arrivare al 23%-43%).

A partire dal luglio 2026 viene innalzato il limite deducibile dei contributi volontari a € 5.300 l’anno (dati aggiornati alla Manovra 2026), consentendo ulteriori risparmi fiscali in fase di accumulo. La tassazione finale degli importi liquidati resta agevolata e progressiva secondo l’anzianità di adesione al fondo.






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Dott.ssa Serena Benedetti

La dott.ssa Serena Benedetti è un'esperta previdenziale con oltre 15 anni di esperienza nel campo della consulenza e dell'assistenza previdenziale. Laureata in Economia e Commercio, ha dedicato la sua carriera all'analisi delle politiche pensionistiche e alla consulenza su temi legati al welfare e alla previdenza sociale. Grazie alla sua competenza, ha collaborato con diversi...