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TFR e fondi pensione: dal 1° luglio 2026 al via l’adesione automatica per i neoassunti. Le nuove regole in vigore

di Marcello Tansini pubblicato il
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Dal primo luglio 2026, le regole su TFR e previdenza cambieranno radicalmente per i nuovi assunti: adesione automatica ai fondi pensione, nuove modalitŕ, tempistiche e impatti concreti su aziende e lavoratori

Il sistema di gestione del Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori privati italiani si prepara ad una trasformazione senza precedenti, con l’introduzione di meccanismi automatizzati per l’adesione ai fondi pensione negoziali dal 1° luglio 2026. Questo cambiamento trae origine dalla Manovra 2026 che interviene in modo deciso sulle modalità di destinazione delle somme accantonate a titolo di retribuzione differita, valorizzando la previdenza integrativa e rafforzando il cosiddetto secondo pilastro previdenziale.

L’attenzione principale è sulle nuove regole che riguardano i neoassunti nel settore privato: costoro, a differenza dei lavoratori già in forza, si vedranno automaticamente iscritti a una forma di previdenza complementare collettiva salvo non esercitino la facoltà di scelta alternativa entro il termine previsto.

L’intervento coinvolge anche i datori di lavoro, che avranno l’obbligo di fornire adeguata informativa e supporto al momento dell’assunzione, nel rispetto della trasparenza e della consapevolezza del lavoratore. 

Adesione automatica dei neoassunti alla previdenza complementare: meccanismi, opzioni e tempistiche

A partire dal 1° luglio 2026, le procedure di destinazione del TFR per chi avvia un nuovo rapporto di lavoro nel settore privato subiranno una radicale revisione. Le nuove normative prevedono l'iscrizione d’ufficio al fondo pensione collettivo individuato dal contratto nazionale, territoriale o aziendale, tramite il sistema del silenzio-assenso.

La dinamica del silenzio-assenso comporta che se, entro 60 giorni dall’avvio del rapporto lavorativo, non viene manifestata una esplicita volontà contraria, il trattamento di fine rapporto maturando (TFR) viene interamente trasferito alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi collettivi di riferimento. In assenza di accordi specifici, il canale designato "in via residuale" è rappresentato dal Fondo Cometa.

Fin dal primo giorno, l’azienda ha obblighi informativi puntuali: è tenuta a illustrare al lavoratore tutte le opzioni disponibili (compreso il mantenimento del TFR in azienda secondo le previsioni dell’art. 2120 Codice Civile), a far presente il funzionamento del nuovo meccanismo automatico, e a informare circa la tempistica entro cui comunicare eventuali decisioni alternative.

Le scelte a disposizione del neoassunto nei primi 60 giorni dall’assunzione sono essenzialmente tre:

  • Mantenere il TFR presso il datore di lavoro, optando per la soluzione tradizionale, revocabile successivamente per aderire a un fondo;
  • Destinarlo a un fondo pensione diverso rispetto a quello individuato dal CCNL, scegliendo fra fondi pensione negoziali, aperti o individuali, secondo preferenze personali;
  • Non fornire alcuna indicazione: in questo caso, dopo i 60 giorni, scatta automaticamente l’iscrizione collettiva e la devoluzione del capitale al fondo individuato dagli accordi.
Anche la quota dei contributi segue logiche precise: l’adesione comporta che confluiscano nel fondo non soltanto il TFR, ma anche i contributi previsti a carico dell’azienda e la quota minima eventualmente dovuta dal lavoratore (ad eccezione delle posizioni con retribuzioni inferiori all’assegno sociale annuale INS). Oltre ai nuovi iscritti, anche per i dipendenti già in possesso di una posizione previdenziale sarà obbligatoria un’informativa specifica sulla destinazione futura del TFR.

Un’ulteriore evoluzione riguarda la portabilità della posizione: dopo due anni di iscrizione, sarà possibile trasferire liberamente il proprio montante, comprensivo dei contributi aziendali futuri, verso altri fondi pensione (negoziali, aperti o individuali), favorendo la mobilità e la concorrenza tra le diverse forme di previdenza integrativa.

Impatto delle novità su aziende, lavoratori e prestazioni: cosa cambia in concreto dal 2026

Le novità introdotte dalla normativa 2026 si riverberano su tutto l’ecosistema del lavoro privato, interessando sia chi offre occupazione, sia chi la presta, sia l’assetto complessivo delle prestazioni previdenziali.

Aziende: nuovi obblighi gestionali e informativi:


Le imprese, in particolare quelle con numeri crescenti di personale, dovranno adeguare i processi amministrativi e assicurare una corretta informazione agli assunti in materia di previdenza integrativa. Le responsabilità riguardano:

  • Preparazione e consegna di informative chiare sui fondi pensione previsti dagli accordi collettivi;
  • Gestione del modulo TFR2 per raccogliere la scelta del lavoratore e conservarne traccia in modo documentale;
  • Trasmissione delle scelte (o del silenzio assenso) ai fondi pensione e avvio delle contribuzioni entro il mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni;
  • Verifica delle precedenti adesioni per lavoratori non di prima assunzione e attivazione degli adempimenti previsti.
Dal punto di vista delle soglie dimensionali, il meccanismo per determinare l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS diventa progressivo e dinamico:
  • 2026-2027: soglia fissata a 60 dipendenti;
  • 2028-2031: riduzione fino a 50 dipendenti;
  • Dal 2032: abbassamento a 40 dipendenti.
Lavoratori: tutela della posizione e nuove possibilità di scelta
Per chi intraprende un nuovo rapporto lavorativo, l’innovazione porta con sé maggior tutela e flessibilità:
  • Piena portabilità delle posizioni dopo due anni di contribuzione;
  • Maggiore garanzia di intangibilità degli importi accumulati presso i fondi rispetto al TFR lasciato in azienda (impignorabilità, insequestrabilità, con poche eccezioni);
  • Trasparenza delle condizioni di investimento grazie alla strategia "life cycle" adottata d’ufficio nelle iscrizioni automatiche;
  • Possibilità di modificare la scelta anche dopo la prima indicazione iniziale.
Un punto di rilievo riguarda anche il nuovo regime fiscale: a partire dal 2026 il limite massimo dei contributi deducibili dei versamenti nei fondi pensione ai fini IRPEF viene elevato a 5.300 euro, innalzando (anche per i giovani lavoratori) la convenienza nell’aderire a forme di previdenza integrativa.

Prestazioni, più flessibilità e maggiori incentivi fiscali:

Sul fronte delle prestazioni, la nuova disciplina garantisce ampia libertà agli iscritti nella fase di pensionamento:

  • Prelievo in capitale fino al 60% dell’accumulato (contro il precedente limite del 50%);
  • Erogazione frazionata su almeno cinque anni, similmente all’opzione RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata);
  • Possibilità di richiedere una rendita vitalizia tradizionale o a durata definita, con tutela degli eredi per la quota non ancora percepita in caso di decesso anticipato.
Gli effetti complessivi delle nuove regole delineano un contesto pensionistico più aderente alle esigenze contemporanee e alle dinamiche del lavoro: la previdenza complementare acquisisce centralità per assicurare maggior protezione contro il rischio di insufficienza dei trattamenti pubblici, mentre le aziende diventano parte attiva nel favorire scelte consapevoli e accesso ai vantaggi fiscali previsti.
Elemento Vecchie regole Novità dal 2026
Scelta sul TFR 6 mesi dalla data di assunzione 60 giorni per optare prima dell’adesione automatica
Adesione automatica Solo in mancanza di esplicita scelta dopo 6 mesi Decorrenza automatica dal giorno successivo al 60° giorno
Prelievo in capitale Fino al 50% dell’importo maturato Fino al 60% dell’importo maturato
Deduzione fiscale massima 5.164,57 euro/anno 5.300 euro/anno





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