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Guida sotto effetto di droga: nessuna sanzione se si non si reca nessun pericolo secondo sentenza Corte Costituzionale

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Sentenza guida e droga

Una svolta giurisprudenziale in tema di guida sotto effetto di droga: la sentenza della Corte Costituzionale cambia i criteri di sanzionabilità, ponendo al centro la valutazione del pericolo.

Il tema della responsabilità legata alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti è uno degli ambiti più dibattuti e delicati all'interno del panorama giuridico italiano. Le evoluzioni normative e interpretative, culminate con la pronuncia della Consulta, hanno ridefinito le condizioni per la punibilità di tali comportamenti.

La centralità della sicurezza stradale e l'esigenza di bilanciare la prevenzione con i principi costituzionali di proporzionalità e offensività hanno guidato l'intervento giurisprudenziale, richiamando una maggiore attenzione sui criteri oggettivi e soggettivi di responsabilità.

La riforma dell'articolo 187 del Codice della Strada nel 2024

Nel 2024 è intervenuta una significativa modifica dell'articolo 187 del Codice della Strada. La nuova disciplina ha abbandonato il tradizionale riferimento allo stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, semplificando la condotta incriminata alla semplice guida dopo aver assunto questi composti. Il legislatore ha scelto questa strada per superare le difficoltà pratiche nella prova scientifica dello stato di alterazione effettiva durante la guida, che si erano più volte manifestate nei procedimenti.

In precedenza, per configurare l'illecito, era essenziale provare che la persona si trovasse realmente in una condizione di compromissione delle proprie capacità psicofisiche, direttamente riconducibili all'assunzione della sostanza. Con la riforma del 2024, il focus si è spostato sulla presenza della sostanza stessa nell'organismo, a prescindere dagli effetti dimostrabili sul guidatore nel momento del controllo.

Questa scelta ha suscitato ampio dibattito tra operatori del diritto e studiosi, soprattutto rispetto al rischio di incriminare anche condotte prive di effettivo pericolo. Le principali critiche si sono concentrate su alcune possibili irragionevoli disparità di trattamento rispetto, ad esempio, alle norme sulla guida in stato di ebbrezza e sull'indeterminatezza delle condotte punibili.

Molteplici associazioni accademiche e professionali hanno espresso dubbi, anche perché la rilevanza penale poteva scattare anche nei casi in cui l'assunzione fosse avvenuta giorni o settimane prima, senza alcuna relazione con una diminuzione effettiva delle capacità del conducente.

Il ruolo della Corte Costituzionale e la sentenza n. 10 del 2026

All'esame delle questioni sollevate dalla riforma dell'articolo 187 del Codice della Strada, la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 10 del 2026. Tre giudici di merito, sostenuti dalle posizioni di organizzazioni come l'Unione delle camere penali italiane e l'Associazione italiana dei professori di diritto penale, hanno sollevato dubbi di costituzionalità riguardo la nuova formulazione dell'articolo.

Le critiche riguardavano il rischio che potessero essere punite condotte inoffensive e prive di potenziale dannosità per la sicurezza della circolazione stradale. La Consulta, pur non accogliendo tali censure, ha fornito una precisa interpretazione volta a garantire la conformità ai principi costituzionali.

Secondo la sentenza, la norma non può trovare applicazione automatica solo in presenza della sostanza nell'organismo, ma richiede l'accertamento di una situazione che crei un rischio concreto per la circolazione. La punibilità resta quindi limitata ai soli casi in cui la condotta abbia un'effettiva attitudine a mettere in pericolo la pubblica sicurezza.

Perché non basta più dimostrare lo stato di alterazione

La riforma approvata nel 2024 ha spostato il baricentro della valutazione giuridica, eliminando dal testo normativo il requisito dell'alterazione psico-fisica. Questa modifica deriva dalla difficoltà, riscontrata nella prassi, di provare in modo oggettivo ed immediato lo stato di alterazione durante la guida attraverso analisi e testimonianze. Era quindi frequente che comportamenti potenzialmente pericolosi restassero impuniti per l'impossibilità di fornire una dimostrazione certa delle condizioni fisiche effettive del guidatore sul momento.

La nuova impostazione, pur semplificando gli aspetti probatori, ha sollevato la questione sulla necessità di assicurare il rispetto dei principi di tipicità, offensività e proporzionalità dell'illecito penale, richiedendo un approfondimento formale da parte della giurisprudenza costituzionale. Il ragionamento sotteso è che non può ritenersi punibile ogni persona che abbia assunto una qualche sostanza stupefacente in un qualsiasi tempo antecedente al mettersi alla guida, a meno che ne derivi concretamente un rischio attuale per la collettività.

Necessità di accertare il pericolo per la sicurezza stradale

In conformità con le osservazioni della Corte Costituzionale, la punizione della guida dopo l'assunzione di stupefacenti trova legittimità solo quando la condotta sia oggettivamente idonea a compromettere l'incolumità pubblica. La presenza della sostanza nel corpo - di per sé - non può più considerarsi criterio sufficiente ai fini della responsabilità penale.

Per rispettare i principi sanciti dalla Carta costituzionale, è indispensabile quindi che venga dimostrata una connessione effettiva tra la condotta e il rischio creato per la circolazione. I giudici dovranno valutare caso per caso, analizzando non solo l'aspetto strettamente tossicologico, ma anche la qualità e la quantità della sostanza, la condizione del conducente e l'incidenza sulla capacità di controllo del veicolo:

  • Verifica di concentrazioni nei liquidi corporei
  • Riferimento alle più avanzate conoscenze scientifiche
  • Relazione tra sostanza rilevata e possibile alterazione media dell'assuntore
  • Accertamento dell'idoneità a trasformare la condotta in fattore di pericolo concreto
L'attenzione si sposta quindi dalla mera presenza della sostanza in sé, alla sua reale potenzialità di incidere negativamente sulla sicurezza al volante, in coerenza con l'obiettivo di prevenzione e responsabilizzazione dei conducenti.

Il nuovo criterio di punibilità: qualità e quantità delle sostanze

Nelle motivazioni della sentenza viene elaborato un nuovo paradigma di valutazione per la responsabilità penale connessa all'assunzione di sostanze stupefacenti prima della guida. Non si tratta più solo di identificare la presenza della sostanza, ma di verificare se - per qualità e quantità - sia in grado di alterare la condizione psico-fisica nell'assuntore medio, secondo evidenze scientifiche aggiornate.

Questo orientamento impone agli organi di accertamento di analizzare nel dettaglio le specifiche caratteristiche chimiche e tossicologiche della sostanza. Non ogni traccia sarà sufficiente a integrare il reato. Occorrerà invece una valutazione fondata su dati oggettivi, provenienti da esami su sangue, urine o altre matrici biologiche, che attestino la concreta idoneità all'alterazione delle capacità psichiche o motorie richieste per la guida sicura.

Ciò significa che la responsabilità penale sarà configurabile solo nei casi in cui i riscontri analitici indichino livelli tali da generare un reale pericolo. In questo contesto, la collaborazione tra autorità giudiziaria, settore scientifico e medico assume centralità, garantendo valutazioni accurate e rispettose della dignità personale:

Criterio richiesto

Indicatori da verificare

Quantità della sostanza

Presenza superiore ai limiti medi di riferimento

Qualità della sostanza

Potenziale di alterare il comportamento di guida

Conseguenze osservate

Capacità compromessa in assuntore medio

Le critiche sollevate e la posizione della Consulta

All'indomani della riforma, molti operatori e studiosi hanno evidenziato possibili profili di incertezza e indeterminatezza della nuova normativa. Tra i rilievi sollevati particolare rilevanza hanno assunto il rischio di punire condotte prive di qualsiasi pericolo, la difficoltà di individuare con esattezza l'area del penalmente rilevante e le disparità rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza.

La Corte Costituzionale - pur non accogliendo integralmente tali osservazioni - ha invitato ad una interpretazione restrittiva e conforme ai principi costituzionali. Ha ribadito che

  • la sanzionabilità ha senso solo alla presenza di un'effettiva minaccia per la sicurezza della circolazione
  • la norma va letta nel rispetto dei principi di proporzionalità e offensività
  • l'obiettivo resta quello di tutelare realmente l'incolumità collettiva
In tal senso, la sentenza n. 10 del 2026 costituisce un punto di equilibrio tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti personali, evitando derive punitive sproporzionate e arbitrarie.




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