Cosa prevede la normativa vigente sulla possibilità di usufruire di misure di sostegno e agevolazioni per i figli se sono residenti all'estero
L’accesso alle misure di sostegno per le famiglie, come l’assegno unico, le detrazioni fiscali e i diversi bonus per i figli, è oggetto di domande frequenti, in particolare quando i figli vivono all’estero per periodi temporanei o in modo stabile.
L’assegno unico universale per i figli costituisce lo strumento cardine del welfare familiare in Italia dal marzo 2022.
Per beneficiare di questa prestazione, la normativa impone due requisiti fondamentali: la residenza fiscale in Italia e il domicilio in territorio nazionale, riferiti sia al richiedente sia al figlio.
La presenza di figli iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) o comunque residenti fuori dai confini italiani comporta per il nucleo familiare l’esclusione dal diritto all’assegno unico.
Se il figlio vive all’estero, i genitori non possono ricevere l’assegno unico, considerando che la misura è strettamente legata all’Isee che, non considerando la figura del figlio nel nucleo familiare, non risulta tale da poter riconoscere le agevolazioni ai genitori.
Per essere consideri nel calcolo dell’Isee, bisogna essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente in Italia. Ciò significa che i figli residenti all’estero, non essendo inclusi nel nucleo Isee non possono essere considerati a carico ai fini dell’assegno unico.
Lo stesso discorso vale per le detrazioni fiscali. Per figli che risiedono permanentemente all’estero, non è più possibile fruire delle detrazioni, sia per lavoratori che per pensionati, anche se i figli risultano fiscalmente a carico.
Diversa è la situazione per i figli che vivono all’estero ma solo temporaneamente, per esempio per studio o lavoro: in questo caso, infatti, le detrazioni possono essere riconosciute perché, stando a quanto stabilito dalla normativa vigente, la disposizione secondo cui per i familiari all’estero, anche se fiscalmente a carico, non si può più usufruire delle detrazioni fiscali, riguarda unicamente i contribuenti che non sono cittadini italiani, o appartengono ad uno Stato membro dell’Unione europea, o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo. Ciò significa aver trasferito in modo fisso la residenza in un posto lontano da casa.
Così come per l'assegno unico per i figli, la regola generale esclude tutta una serie di bonus legati all’ISEE (inclusi bonus asilo nido e contributi aggiuntivi regionali) per coloro che non rientrano nel nucleo familiare dichiarato nell’ISEE.
Prestazione | Figlio residente in Italia | Figlio residente all'estero |
Assegno unico universale | Sí | No |
Bonus asilo nido | Sí | No |
Premio nascita | Sí | No |
Detrazioni fiscali (sotto 21 anni) | No | No* |
Detrazioni fiscali (figli disabili) | Sí | Sí* |