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I 5 beni che non fanno mai parte di una eredità che non si trasmettono mai e altri casi particolari

di Marianna Quatraro pubblicato il
beni, eredità

Quali beni non vanno mai in successione e non passano mai in eredità. I motivi e le cause stabilite dalle attuali normative e giurisprudenza

Quando si parla di successione, molti pensano che tutto ciò che apparteneva al defunto venga automaticamente trasferito agli eredi. In realtà, non tutti i beni possono essere inclusi nell’asse ereditario. Esistono categorie di diritti e beni che, per legge, vengono esclusi dalla successione: il loro trattamento particolare tutela sia la natura personale di alcuni rapporti, sia interessi pubblici o familiari.

I diritti strettamente personali: beni non trasmissibili per legge

Alcune situazioni giuridiche si estinguono con la persona che ne è titolare e non sono suscettibili di essere trasmesse agli eredi. I diritti strettamente personali sono un esempio tipico. Il codice civile italiano (art. 5 c.c.) prevede che tali diritti, intrinsecamente collegati all’identità, alla dignità o all'intimo sentire del soggetto, non possano essere oggetto di successione. Tra questi rientrano:

  • Potestà e responsabilità genitoriali
  • Diritto all’immagine o alla reputazione
  • Usufrutto concesso "vita natural durante"
  • Funzioni pubbliche o incarichi strettamente fiduciari
  • Onorificenze, titoli accademici o premi strettamente personali
Ad esempio, l’usufrutto concesso a una persona, anche se ha un valore patrimoniale, si estingue con la morte del soggetto e non entra nell’eredità. Lo stesso vale per diritti morali d’autore che restano personali e non trasmissibili.

Tali esclusioni rispondono sia a esigenze di certezza giuridica sia alla volontà di evitare che interessi e qualità non patrimoniali possano essere oggetto di contesa o abuso post mortem. Di conseguenza, gli eredi non possono in alcun modo rivendicare, cedere o disporre di questi diritti.

Casi particolari di successione e trasmissione come eredità per indennità lavorative e assegni esclusi dall’asse ereditario: TFR, fondi pensione e non solo

Sotto il profilo delle indennità lavorative e previdenziali, la legge italiana individua diverse situazioni nelle quali certi valori economici non rientrano nell’asse ereditario. Una delle ipotesi più discusse riguarda il trattamento di fine rapporto (TFR): se il lavoratore aveva destinato, secondo le regole contrattuali o normative, l’indennità a specifici beneficiari (ad esempio il coniuge superstite o i figli minori), tale importo viene liquidato direttamente a questi soggetti, prescindendo dalle regole sulle quote ereditarie.

Lo stesso principio si applica alle prestazioni assicurative a beneficiario designato, ai fondi pensione complementari e a talune indennità di preavviso: quando il contratto o la normativa attribuisce l’importo a un nominativo scelto, questa somma non costituisce parte della successione e non può essere divisa tra tutti gli eredi a prescindere dalle volontà del defunto.

I casi particolari sono i seguenti

  • TFR vincolato per legge o contratto (a favore di coniuge o figli)
  • Quote di fondi pensione con indicazione fiscale di un beneficiario
  • Indennità di preavviso destinate a beneficiari specifici
  • Assicurazioni sulla vita o sulla persona con beneficiario designato
Escludere queste somme dalla successione ha lo scopo di velocizzare le pratiche ed evitare che, per esempio, il coniuge superstite o i figli rimangano senza un supporto economico immediato. Gli eredi non designati non possono dolersi per l’esclusione, né vantare diritti su tali importi secondo la disciplina successoria (si veda D.lgs. 165/1997 e fonti previdenziali specifiche).

Compensi e crediti professionali, benefici e limiti nella trasmissibilità

Un’ulteriore categoria da valutare è quella dei compensi e crediti professionali. Non tutti gli onorari o diritti derivanti da attività lavorativa sono automaticamente trasmissibili agli eredi. Il principio generale prevede che entrino nell'asse ereditario solo i crediti già maturati e definiti al momento della morte.

Vi sono tuttavia diverse eccezioni:

  • Compensi condizionati alla esecuzione personale dell’opera (esempio: attività artistiche, incarichi fiduciari, consulenze professionali non ultimate)
  • Diritti d’autore non patrimoniali (diritti morali)
  • Opere o incarichi non ancora conclusi
Il codice civile (art. 2222 e ss.) stabilisce che se l’opera non è stata portata a compimento, il compenso non è dovuto e dunque non può essere acquisito dagli eredi. Di contro, i crediti già liquidi ed esigibili a favore del defunto fanno invece parte della massa ereditaria. Un esempio riguarda le royalty derivanti dai diritti sfruttati prima della morte, che spettano agli eredi, mentre i diritti collegati all’originalità e alla persona dell’artista restano esclusi dalla trasmissione..

I principi giuridici e le ragioni delle esclusioni ereditarie

Le norme che escludono determinati beni o diritti dalla successione non sono casuali. Esse sono costruite per tutelare il rispetto della persona, la volontà individuale e il buon funzionamento delle pratiche successorie. La protezione della dignità del defunto, ad esempio, impone che non si possano ereditare incarichi pubblici o diritti personalissimi.

Vi è inoltre l’intenzione di garantire la certezza nelle procedure, escludendo dalla massa beni che non possono essere oggetto di valutazione economica oggettiva o che, per loro natura, non sarebbero frazionabili (ad esempio funzioni, rappresentanze, situazioni affettive). Le normative puntano anche a prevenire conflitti tra eredi o con enti terzi, assicurando che denaro e beni spettanti per specifica destinazione legale non siano oggetto di litigi.

In sintesi:

Categoria bene Motivo esclusione
Diritti strettamente personali Natura individuale, intrasmissibili
Indennità a beneficiario designato Tutela soggetto indicato, rapidità di liquidazione
Compensi non maturati Manutenzione rapporto personale col defunto

Esempi pratici: casi reali di beni esclusi dall'eredità

L’applicazione concreta di questi principi può essere illustrata con esempi di vita vissuta, come:

  • Decesso di un lavoratore con TFR destinato per legge al coniuge: il marito di una dipendente riceve direttamente il TFR, la quota non è divisibile con eventuali figli o altri eredi.
  • Artista deceduto con opere incompiute: nessun erede può completare o vendere quelle opere senza titolo specifico, e nessun diritto patrimoniale può maturare in assenza di accordi contrattuali.
  • Professionista con incarico personale non portato a termine: se un avvocato o consulente aveva in corso un incarico retribuito solo a risultato raggiunto, il compenso decade, con impossibilità per gli eredi di vantare pretese economiche.
Altri casi riguardano la pensione complementare o assicurazioni sulla vita con beneficiari specificamente indicati: ne beneficeranno solo i soggetti previsti dal contratto o dalla normativa, a prescindere dal rapporto di parentela.
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