Pagamenti elettronici e contanti pongono nuove sfide a esercenti e consumatori. Obblighi di legge, sanzioni, eccezioni tecniche, diritti dei clienti e le indicazioni della Cassazione su rifiuti legittimi o meno.
L'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, fra cui bancomat e carte di credito, è diventato un aspetto quotidiano della vita economica moderna. In Italia, la diffusione dei pagamenti digitali è stata incentivata anche da precise disposizioni di legge, che mirano a garantire trasparenza, tracciabilità delle transazioni e lotta all'evasione fiscale.
L'obbligo per commercianti, professionisti e artigiani di accettare questi strumenti si inserisce in questo contesto di modernizzazione e rispetto delle regole fiscali, ma solleva spesso dubbi sulla legittimità di eventuali rifiuti e sulle reali tutele a disposizione dei consumatori.
La normativa italiana impone agli esercenti di accettare pagamenti elettronici attraverso POS (Point of Sale) senza limiti d'importo. L'obbligo è previsto dal D.L. n. 179/2012, successivamente rafforzato e reso efficace sotto il profilo sanzionatorio con il D.L. n. 152/2021. L'eliminazione di soglie minime, un tempo fissate a 5 euro, ha reso la normativa estremamente chiara: il pagamento tramite bancomat o carta di credito deve essere accettato anche per importi irrisori. Il quadro è il seguente:
L'esercente che si sottrae all'obbligo di accettare pagamenti tramite bancomat incorre in sanzioni pecuniarie. L'importo è pari a 30 euro per ogni transazione rifiutata, maggiorato del 4% dell'importo negato. Non è previsto alcun regime di pagamento ridotto, a differenza delle multe stradali.
La sanzione non trova applicazione laddove sia accertata una oggettiva impossibilità tecnica, come un guasto documentato del POS o un'interruzione della connettività che coinvolge tutta la zona. In base alla legge n. 208/2015, tale situazione deve essere formalmente dimostrata dall'esercente in caso di contestazione.
La Corte di Cassazione, in diverse sentenze, ha confermato l'importanza degli obblighi imposti agli operatori commerciali, stabilendo che i rifiuti ingiustificati sono considerati inadempimenti sanzionabili, mentre i casi eccezionali devono essere verificati puntualmente dalle autorità di controllo. In pratica:
Violazione |
Sanzione |
Rifiuto senza motivo tecnico |
30 euro + 4% importo negato |
Rifiuto per oggettiva impossibilità |
Non sanzionabile |
La legge riconosce la possibilità per l'esercente di rifiutare legittimamente pagamenti con bancomat o carte in presenza di motivi tecnici comprovati. Tra questi rientrano:
Quando un consumatore si vede negare la possibilità di pagare elettronicamente senza una motivazione documentata, può tutelarsi attraverso vari strumenti:
Una vicenda iniziata nell’ottobre del 2023 si è conclusa, a distanza di quasi due anni, con una sentenza favorevole al commerciante. Un tabaccaio genovese era stato sanzionato dopo aver negato alla cliente la possibilità di pagare con il bancomat un pacchetto di sigarette. La donna, dopo il rifiuto, aveva chiesto l’intervento della Guardia di Finanza, che aveva provveduto a comminare al titolare una multa da 35 euro e 50 centesimi.
Il tabaccaio, convinto della legittimità del proprio comportamento, aveva avviato una battaglia legale in difesa del principio di proporzionalità e sostenibilità economica dell’obbligo di accettare pagamenti elettronici. Assistito dai suoi legali, si era rivolto dapprima al prefetto per chiedere l’annullamento del provvedimento, poi al Ministero dell’Economia e infine aveva impugnato il verbale davanti al giudice di pace.
Secondo quanto sostenuto dall’esercente e dai suoi avvocati, l’obbligo del POS non può essere applicato ai beni soggetti al Monopolio di Stato, come le sigarette, il cui prezzo fisso impedisce all’esercente di assorbire i costi delle commissioni bancarie. L’obbligo di accettare il pagamento elettronico, in questo caso, si tradurrebbe in una vendita in perdita, aggravata dalla mancanza di margine decisionale sui prezzi e sulle spese, elemento che secondo la difesa lede i diritti costituzionali dell’imprenditore.
Il giudice di pace ha accolto il ricorso, annullando la sanzione e condannando la Prefettura al pagamento delle spese legali. Una decisione che, secondo i legali del tabaccaio, potrebbe costituire un precedente rilevante per altri operatori del settore.
L'uso del denaro contante è garantito quale mezzo di pagamento a corso legale fino alla somma di 4.999,99 euro, come stabilito dall'art. 1277 del Codice Civile e dalla normativa antiriciclaggio. Gli esercenti non possono rifiutare il pagamento in contanti entro questi limiti, salvo specifici accordi con il cliente (ad esempio, pagamenti pattuiti con mezzi tracciabili). L'eventuale affissione di cartelli che vietano il contante è priva di valore legale. In estrema sintesi:
Limite uso contante |
Fino a €4.999,99 |
Sanzione per rifiuto illegittimo |
Fino a €30 |
Esistono eccezioni, regolate da normative specifiche, quali il limite più elevato (15.000 euro) per i commercianti che vendono a cittadini non europei, previa comunicazione e acquisizione di documentazione. La Corte di Cassazione, con un'altra sentenza, la 6634 del 2014, ha ribadito che la moneta legale è mezzo d'estinzione delle obbligazioni pecuniarie, salvo accordi o impossibilità oggettive.