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Nella separazione conta il tenore di vita, nel divorzio no per stabilire l'assegno di mantenimento moglie e figli

di Marianna Quatraro pubblicato il

L'assegno di mantenimento dopo la separazione o dopo il divorzio segue regole e calcoli differenti, proprio per la diversa natura degli istituti: cosa cambia e il ruolo del tenore di vita

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Quando una coppia si trova ad affrontare la fine del matrimonio, una delle domande più frequenti riguarda l'assegno di mantenimento: quanto spetta al coniuge economicamente più debole e ai figli? La risposta cambia a seconda della fase in cui ci si trova. Nella separazione, infatti, il criterio di riferimento resta il tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre nel divorzio questo parametro non trova più applicazione per l'assegno al coniuge, sostituito da un criterio più rigoroso legato all'autosufficienza economica. Diverso, invece, il discorso per l'assegno destinato ai figli, per i quali il tenore di vita resta un riferimento imprescindibile in entrambe le fasi.

La differenza tra separazione e divorzio

Prima di entrare nel merito dell'assegno di mantenimento, è utile chiarire la differenza tra separazione e divorzio. La separazione è una fase transitoria in cui il vincolo matrimoniale non si scioglie, ma i coniugi sospendono gli obblighi di convivenza e fedeltà. Il divorzio, invece, determina lo scioglimento definitivo del matrimonio, con la cessazione di tutti gli effetti civili.

Questa distinzione non è solo formale: ha conseguenze dirette sul piano economico, in particolare sui criteri con cui viene quantificato l'assegno di mantenimento per il coniuge.

Nella separazione: il tenore di vita resta il parametro guida

Durante la separazione, il coniuge economicamente più debole ha diritto a un assegno che gli consenta di mantenere, per quanto possibile, lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la separazione non deve comportare un drastico peggioramento delle condizioni di vita del coniuge più debole, proprio perché il vincolo coniugale, seppur sospeso, non è ancora sciolto.

Per determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, i giudici valutano diversi elementi:

  • Le condizioni economiche dei coniugi, comprese redditi, patrimonio immobiliare e mobiliare.
  • La durata del matrimonio, elemento che incide sia sull'entità dell'assegno sia sulla sua eventuale revisione futura.
  • Il contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare, inclusa l'attività di cura della casa e dei figli.
  • Le ragioni della separazione, in particolare quando è stata pronunciata l'addebito a carico di uno dei due coniugi.
In sostanza, chi si separa mantiene un legame economico ancora forte con lo stile di vita costruito insieme, e questo si riflette nell'importo dell'assegno.

Nel divorzio: cambia il criterio, non più il tenore di vita

Con il divorzio e lo scioglimento definitivo del matrimonio, il quadro cambia radicalmente. Per anni la giurisprudenza aveva esteso anche al divorzio il criterio del tenore di vita, ma questa impostazione è stata superata da una svolta storica della Cassazione. Con la sentenza n. 11504 del 2017, e successivamente con le Sezioni Unite n. 18287 del 2018, i giudici di legittimità hanno stabilito un nuovo criterio, oggi consolidato: l'assegno divorzile non deve più garantire il mantenimento del precedente tenore di vita, ma deve rispondere a una funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

In pratica, l'assegno di divorzio viene riconosciuto quando il coniuge richiedente non è economicamente autosufficiente e quando, allo stesso tempo, si può dimostrare che durante il matrimonio ha contribuito in modo significativo alla formazione del patrimonio comune o alla carriera dell'altro coniuge, sacrificando magari le proprie opportunità lavorative.

I criteri principali che il giudice deve considerare, secondo l'articolo 5 della legge sul divorzio, sono:

  • Le condizioni economiche dei coniugi al momento del divorzio.
  • Le ragioni della decisione, ossia il contesto che ha portato alla fine del matrimonio.
  • Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale.
  • La durata del matrimonio, fattore centrale nella valutazione complessiva.
  • L'età dell'avente diritto, che può incidere sulla possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.
Questo nuovo approccio ha comportato, in molti casi, una riduzione degli importi riconosciuti in sede di divorzio rispetto a quelli stabiliti in fase di separazione, proprio perché il parametro non è più lo stile di vita passato, ma la capacità effettiva del coniuge richiedente di provvedere a se stesso.

Assegno di mantenimento per i figli: il tenore di vita resta centrale

Se per il coniuge il criterio cambia radicalmente tra separazione e divorzio, per i figli il principio resta invariato. I minori, infatti, hanno diritto a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godevano quando i genitori vivevano insieme, indipendentemente dal fatto che si tratti di separazione o di divorzio.

Questo principio trova fondamento nell'articolo 337 ter del Codice Civile, che stabilisce il diritto del figlio minore a ricevere un mantenimento proporzionato alle proprie esigenze e alle possibilità economiche dei genitori, tenendo conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza.

Nel calcolo dell'assegno di mantenimento per i figli, i giudici valutano in particolare:

  • Le attuali esigenze del figlio, in base all'età, alla salute e alle attività svolte.
  • Il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori.
  • I tempi di permanenza presso ciascun genitore, elemento centrale soprattutto in caso di affido condiviso.
  • Le risorse economiche di entrambi i genitori.
  • La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
È importante sottolineare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma prosegue fino al conseguimento dell'indipendenza economica, sempre che il figlio dimostri un impegno concreto nella ricerca di un'occupazione o nel completamento del proprio percorso di studi.

Perché questa distinzione ha senso dal punto di vista giuridico

La logica alla base di questa differenza tra separazione e divorzio è coerente con la natura stessa dei due istituti. Nella separazione il matrimonio non si scioglie: resta quindi ragionevole tutelare il coniuge più debole garantendogli condizioni di vita simili a quelle precedenti, in attesa di un eventuale riavvicinamento o della definizione del divorzio.

Con il divorzio, invece, il legame matrimoniale si estingue del tutto, e diventa necessario un criterio che valuti la situazione in modo più autonomo, senza ancorarla indefinitamente al passato. L'obiettivo diventa quello di riequilibrare le posizioni economiche dei due ex coniugi, riconoscendo però il contributo dato durante gli anni di matrimonio, senza però trasformare l'assegno in una rendita perpetua legata a uno stile di vita ormai superato.

Per i figli, invece, il principio non cambia perché la loro posizione è estranea alle dinamiche della coppia: un minore non deve subire le conseguenze economiche della fine del rapporto tra i genitori, e ha diritto a mantenere, per quanto possibile, lo stesso livello di benessere di cui godeva in precedenza.

Non esiste una formula matematica valida per ogni situazione: i giudici procedono caso per caso, basandosi su documentazione reddituale, patrimoniale e sulle dichiarazioni fiscali dei coniugi. È comunque possibile individuare alcuni elementi ricorrenti nella prassi:

  • Il reddito netto di ciascun coniuge, comprese eventuali entrate accessorie.
  • Il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto.
  • Le spese fisse sostenute per l'abitazione, i figli e le necessità quotidiane.
  • L'eventuale assegnazione della casa coniugale, che può incidere sull'importo complessivo dell'assegno.
In molti casi, soprattutto quando la situazione economica è complessa, viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio per accertare con precisione i redditi effettivi dei coniugi, specialmente quando si sospetta che uno di essi percepisca entrate non dichiarate.




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Marianna Quatraro

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...