Dal 2026 le plusvalenze sulle criptovalute subiranno una nuova tassazione al 33%. I cambiamenti normativi, categorie tassate, calcoli, affrancamento, obblighi fiscali e prospettive future per investitori.
Dalla prossima annualità fiscale, il regime di imposizione delle plusvalenze legate a Bitcoin, Ethereum e a quasi tutte le cripto-attività sarà aggiornato, innalzando l’aliquota ordinaria dal 26% al 33%. Questa misura, già prevista dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata nelle bozze della Legge 2026, segna un punto di svolta per investitori e operatori del settore. Il nuovo schema fiscale pone anche alcune eccezioni per specifici token ancorati all’euro e introduce strumenti come l’affrancamento per gestire al meglio l’impatto dell’aumento contributivo.
La trasformazione del quadro normativo sulle cripto-attività in Italia ha avuto origine con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) che, tramite la lettera c-sexies dell’art. 67 del TUIR, ha definito per la prima volta la tassazione delle plusvalenze su valute virtuali. Questa normativa ha introdotto un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze per le persone fisiche, mantenendo una franchigia annuale di 2.000 euro. Questa soglia rappresentava un’esenzione parziale, consentendo agli investitori minori di non subire tassazione sulle piccole plusvalenze.
L’evoluzione si compie con la Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) che elimina completamente la franchigia a far data dal 1° gennaio 2025 e innalza l’aliquota sulle plusvalenze a il 33% a partire dal 2026. Fatti salvi alcuni casi specifici, la maggior parte dei proventi derivanti da cessione, detenzione o impiego di cripto-attività rientrano ora nella categoria dei “redditi diversi”.
Il legislatore ha però introdotto eccezioni: nella bozza della Legge di Bilancio 2026 si precisa che i token di moneta elettronica denominati in euro continueranno a essere tassati al 26%. Questa scelta mira a favorire l’integrazione degli strumenti finanziari regolamentati nell'ecosistema europeo MiCAR. Tutte le altre tipologie di asset digitali, invece, subiscono ora il regime pieno della nuova aliquota.
Le modifiche segnano la progressiva ufficializzazione della disciplina fiscale sulle valute virtuali, superando l'epoca delle incertezze interpretative che aveva contraddistinto gli anni precedenti e preparano il quadro normativo a rispondere alle sfide poste da nuove tecnologie e asset digitali complessi.
L’ampiezza dell’aliquota al 33% non si applica indistintamente a tutto il settore dei token digitali. La fonte normativa distingue ora due principali categorie di asset con trattamenti differenti.
La normativa precisa anche che la gestione delle minusvalenze rimane separata tra cripto-attività e strumenti finanziari tradizionali, consentendo la compensazione solo all’interno della medesima categoria e nel rispetto dei limiti temporali previsti (riporto per quattro anni).
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una misura straordinaria per gestire il passaggio al nuovo regime: l’affrancamento tramite imposta sostitutiva del 18%. Questo strumento consente agli investitori di “rivalutare” il prezzo di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, pagando un’imposta unica calcolata sul valore di mercato rilevato in quella data.
L’affrancamento produce effetti fiscali rilevanti:
L’affrancamento rappresenta una strategia di pianificazione fiscale avanzata per chi intende disinvestire dopo il 2025: nel caso di vendita a parità di valore rivalutato, non si generano plusvalenze future imponibili, ottenendo un risparmio significativo sul carico fiscale teorico (dal 33% al 18%).
La disciplina fiscale aggiornata prevede per gli investitori una serie di adempimenti chiari e articolati. Gli obblighi dichiarativi si strutturano su due filoni principali:
È essenziale conservare documentazione certificata (attestanti la titolarità dei wallet, l’acquisto degli asset e i valori di conferimento), in modo da non incorrere nella presunzione di plusvalenza integrale in caso di controlli, il tutto in coerenza con le regole di trasparenza e tracciabilità delle operazioni.
Per illustrare l’impatto delle nuove regole, sono riportati alcuni casi esemplificativi:
| Scenario | Valore iniziale | Valore al 1/1/2025 | Valore di vendita 2026 | Tassazione senza affrancamento | Tassazione con affrancamento |
| BTC acquistato 2020 | 10.000€ | 90.000€ | 100.000€ | 33% su 90.000€ (29.700€) |
18% su 90.000€ (16.200€) + 33% su 10.000€ (3.300€) TOTALE: 19.500€ |
| EURC stablecoin | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 26% su eventuali proventi | n.d. |
I vantaggi dell’affrancamento emergono soprattutto per chi ha grandi plusvalenze latenti e intende disinvestire dopo il 2025. Senza rivalutazione, il contribuenti subisce l’imposizione piena sul guadagno maturato sin dall’acquisto, mentre l’affrancamento consente di “azzerare” le plusvalenze maturate fino al 1° gennaio 2025, pagandole con aliquota ridotta. La scelta deve però tenere conto anche della liquidità disponibile per il versamento dell’imposta sostitutiva e della propria strategia temporale di investimento.
Il nuovo quadro fiscale offre aspetti positivi e alcune criticità per il contribuente italiano: