La riforma introduce nuove regole sui pagamenti in contanti nel turismo: quadro normativo aggiornato, limiti e deroghe per turisti esteri, obblighi per operatori e implicazioni pratiche.
L'aggiornamento delle soglie per le operazioni in contanti rappresenta una delle novità normative più rilevanti nel comparto turistico. La Legge di Bilancio 2026 ha ridisegnato in maniera significativa il quadro regolamentare per commercianti e operatori turistici che gestiscono transazioni con clienti internazionali, aumentando la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di segnalazione.
Si tratta di una misura che mira a semplificare gli adempimenti amministrativi, con un'attenzione rinnovata alla trasparenza. L'innalzamento di detta soglia risponde alle reali abitudini di spesa dei visitatori stranieri, semplificando le procedure per gli operatori senza abbassare la guardia sui controlli previsti dalla normativa fiscale.
L'ultima legge finanziaria ha apportato una modifica sostanziale all'art. 3, comma 2-bis del D.L. 16/2012, intervenendo sulla disciplina dei trasferimenti in contanti operati da stranieri nel settore turistico. Precedentemente, la soglia oltre la quale commercianti e agenzie di viaggio dovevano effettuare la segnalazione all'Agenzia delle Entrate era fissata a 1.000 euro. A partire dal 2026 questo limite è salito a 5.000 euro, riducendo la quantità di adempimenti burocratici poco significativi, senza trascurare l'esigenza di monitorare le transazioni più rilevanti dal punto di vista fiscale. Il nuovo orientamento normativo si basa sull'effettivo comportamento di turisti internazionali, spesso inclini a pagamenti cash per vari acquisti e servizi nel nostro Paese.
Questo aggiornamento tiene conto dei limiti antiriciclaggio dettati dall'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, che per la generalità delle operazioni stabilisce il tetto dei 4.999,99 euro. Tuttavia, per il turismo internazionale viene confermata una deroga che consente, rispettando specifiche procedure, l'acquisizione di contanti fino a 15.000 euro da clienti non residenti, provenienti da Paesi extra UE o SEE. Si tratta di un sistema a doppio livello: operazioni fino a 5.000 euro sono libere; da 5.000 a 15.000 euro occorrono adempimenti ulteriori e specifiche comunicazioni agli organi competenti.
La legge richiama il modello polivalente, con il quadro TU, quale canale ufficiale per la trasmissione delle informazioni necessarie alle autorità fiscali, consolidando una prassi già rodata negli anni precedenti. In ultima analisi, la riforma si inserisce in un contesto europeo che dal 2027 vedrà uniformarsi le soglie e la tracciabilità per le operazioni cash, ma consente ancora a livello nazionale di attuare deroghe pensate per sostenere il settore turistico e aiutare la competitività delle imprese italiane.
La platea dei soggetti che può avvalersi delle nuove regole è definita in modo preciso dalla normativa aggiornata. Da un lato, sono coinvolti clienti persone fisiche non residenti in Italia: cittadini stranieri che, durante il soggiorno, effettuano acquisti o usufruiscono di servizi collegati al turismo.
Dall'altro, la disciplina interessa i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici, come alberghi, ristoranti e agenzie di viaggio, che agiscono direttamente a contatto con la clientela internazionale. La deroga si applica alle sole persone fisiche: le società o le persone giuridiche rimangono soggette alle regole antiriciclaggio ordinarie:
Il quadro normativo distingue in modo chiaro tra limiti generali e deroghe previste per il comparto turistico. Per la generalità delle operazioni, il trasferimento di denaro contante è consentito entro il tetto di 4.999,99 euro, secondo le disposizioni dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Ad eccezione dei pagamenti rateali previsti contrattualmente, sono vietati i cosiddetti frazionamenti artificiali volti ad aggirare la soglia.
Nel caso di cittadini stranieri non residenti (extra UE/SEE), le soglie di legge sono:
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Tipo di operazione |
Regola applicabile |
Importi |
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Operazioni ordinarie |
Nessuna segnalazione |
<= 4.999,99 € |
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Operazioni soggette a deroga |
Comunicazione, identificazione e versamento |
da 5.000 € a 15.000 € |
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Operazioni oltre la soglia |
Transazione tracciabile obbligatoria |
> 15.000 € |
In presenza di importi tra 5.000 e 15.000 euro, gli operatori possono accettare contanti ma solo rispettando precisi passaggi di identificazione, comunicazione preventiva e successivo versamento su un conto corrente dedicato. Per cifre superiori, ogni transazione dovrà essere eseguita attraverso mezzi tracciabili, come bonifici o carte.
L'obiettivo della deroga è favorire transazioni da parte di clienti con usi e abitudini di pagamento differenti, garantendo comunque trasparenza amministrativa e contrasto agli abusi tramite una disciplina specifica e controllata.
Gli operatori interessati sono tenuti a rispettare una procedura rigorosa per ogni operazione superiore alla soglia minima. Innanzitutto, il cliente deve essere identificato: occorre acquisire una fotocopia del passaporto e una dichiarazione che attesti cittadinanza estera e residenza fuori dall'Italia. A ciò si aggiunge l'obbligo di:
La normativa prevede precisi passaggi procedurali:
La violazione delle regole poste dalla disciplina dei pagamenti in contanti comporta sanzioni amministrative di entità variabile in base alla gravità e all'importo in gioco. Per le operazioni non dichiarate o comunicazioni errate nel quadro TU, le sanzioni variano da 250 a 2.000 euro, come previsto dal D.Lgs. 158/2015.
In caso di superamento delle soglie consentite in assenza di documentazione o frazionamenti illeciti, le sanzioni arrivano:
L'innalzamento della soglia produce benefici concreti per le imprese del settore turistico. La riduzione degli obblighi di segnalazione riguarda situazioni di scarso rilievo informativo, alleggerendo la burocrazia e permettendo agli operatori di concentrarsi sulle attività principali. Dal punto di vista amministrativo, l'introduzione di un limite più coerente con il profilo medio della clientela internazionale riduce i rischi di errore ed evita l'adozione di comportamenti elusivi dovuti alla complessità normativa.
L'autorità finanziaria può focalizzare i controlli sulle operazioni di maggiore impatto economico, migliorando così l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e la qualità dei dati raccolti. In ottica di prospettiva, si attende l'allineamento con le future regole europee, che dal 2027 introdurranno tetti uniformi ai pagamenti in contante con possibilità per i singoli Stati di applicare limiti più restrittivi, laddove ritenuto necessario.
La riforma conferma la volontà del legislatore di bilanciare le esigenze di trasparenza con quelle di crescita del turismo, assicurando competitività alle imprese italiane senza sacrificarne l'affidabilità fiscale.