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Pagamenti in contanti fino a 5mila euro nel turismo: per chi, come funziona e regole sulla nuova soglia

di Marcello Tansini pubblicato il
Nuova soglia e regole

La riforma introduce nuove regole sui pagamenti in contanti nel turismo: quadro normativo aggiornato, limiti e deroghe per turisti esteri, obblighi per operatori e implicazioni pratiche.

L'aggiornamento delle soglie per le operazioni in contanti rappresenta una delle novità normative più rilevanti nel comparto turistico. La Legge di Bilancio 2026 ha ridisegnato in maniera significativa il quadro regolamentare per commercianti e operatori turistici che gestiscono transazioni con clienti internazionali, aumentando la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di segnalazione.

Si tratta di una misura che mira a semplificare gli adempimenti amministrativi, con un'attenzione rinnovata alla trasparenza. L'innalzamento di detta soglia risponde alle reali abitudini di spesa dei visitatori stranieri, semplificando le procedure per gli operatori senza abbassare la guardia sui controlli previsti dalla normativa fiscale.

Normativa aggiornata: il quadro legale dei pagamenti in contanti per il turismo

L'ultima legge finanziaria ha apportato una modifica sostanziale all'art. 3, comma 2-bis del D.L. 16/2012, intervenendo sulla disciplina dei trasferimenti in contanti operati da stranieri nel settore turistico. Precedentemente, la soglia oltre la quale commercianti e agenzie di viaggio dovevano effettuare la segnalazione all'Agenzia delle Entrate era fissata a 1.000 euro. A partire dal 2026 questo limite è salito a 5.000 euro, riducendo la quantità di adempimenti burocratici poco significativi, senza trascurare l'esigenza di monitorare le transazioni più rilevanti dal punto di vista fiscale. Il nuovo orientamento normativo si basa sull'effettivo comportamento di turisti internazionali, spesso inclini a pagamenti cash per vari acquisti e servizi nel nostro Paese.

Questo aggiornamento tiene conto dei limiti antiriciclaggio dettati dall'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, che per la generalità delle operazioni stabilisce il tetto dei 4.999,99 euro. Tuttavia, per il turismo internazionale viene confermata una deroga che consente, rispettando specifiche procedure, l'acquisizione di contanti fino a 15.000 euro da clienti non residenti, provenienti da Paesi extra UE o SEE. Si tratta di un sistema a doppio livello: operazioni fino a 5.000 euro sono libere; da 5.000 a 15.000 euro occorrono adempimenti ulteriori e specifiche comunicazioni agli organi competenti.

La legge richiama il modello polivalente, con il quadro TU, quale canale ufficiale per la trasmissione delle informazioni necessarie alle autorità fiscali, consolidando una prassi già rodata negli anni precedenti. In ultima analisi, la riforma si inserisce in un contesto europeo che dal 2027 vedrà uniformarsi le soglie e la tracciabilità per le operazioni cash, ma consente ancora a livello nazionale di attuare deroghe pensate per sostenere il settore turistico e aiutare la competitività delle imprese italiane.

Chi può utilizzare la nuova soglia: soggetti coinvolti e ambito di applicazione

La platea dei soggetti che può avvalersi delle nuove regole è definita in modo preciso dalla normativa aggiornata. Da un lato, sono coinvolti clienti persone fisiche non residenti in Italia: cittadini stranieri che, durante il soggiorno, effettuano acquisti o usufruiscono di servizi collegati al turismo.

Dall'altro, la disciplina interessa i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici, come alberghi, ristoranti e agenzie di viaggio, che agiscono direttamente a contatto con la clientela internazionale. La deroga si applica alle sole persone fisiche: le società o le persone giuridiche rimangono soggette alle regole antiriciclaggio ordinarie:

  • Commercianti al dettaglio autorizzati
  • Titolari di pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar)
  • Prestatori di servizi di trasporto persone e bagagli
  • Agenzie di viaggio e di turismo
Rientrano nel campo di applicazione solo le operazioni legate alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuate sul territorio nazionale. La soglia dei 5.000 euro, quindi, opera esclusivamente nei rapporti con soggetti di cittadinanza straniera e residenza fuori dai confini italiani, a esclusione delle persone provenienti dai Paesi dell'Unione Europea o SEE: per queste rimane valida la disciplina generale.

Limiti generali e deroghe per i turisti esteri: soglie, regole e casistiche

Il quadro normativo distingue in modo chiaro tra limiti generali e deroghe previste per il comparto turistico. Per la generalità delle operazioni, il trasferimento di denaro contante è consentito entro il tetto di 4.999,99 euro, secondo le disposizioni dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Ad eccezione dei pagamenti rateali previsti contrattualmente, sono vietati i cosiddetti frazionamenti artificiali volti ad aggirare la soglia.

Nel caso di cittadini stranieri non residenti (extra UE/SEE), le soglie di legge sono:

Tipo di operazione

Regola applicabile

Importi

Operazioni ordinarie

Nessuna segnalazione

<= 4.999,99 €

Operazioni soggette a deroga

Comunicazione, identificazione e versamento

da 5.000 € a 15.000 €

Operazioni oltre la soglia

Transazione tracciabile obbligatoria

> 15.000 €

In presenza di importi tra 5.000 e 15.000 euro, gli operatori possono accettare contanti ma solo rispettando precisi passaggi di identificazione, comunicazione preventiva e successivo versamento su un conto corrente dedicato. Per cifre superiori, ogni transazione dovrà essere eseguita attraverso mezzi tracciabili, come bonifici o carte.

L'obiettivo della deroga è favorire transazioni da parte di clienti con usi e abitudini di pagamento differenti, garantendo comunque trasparenza amministrativa e contrasto agli abusi tramite una disciplina specifica e controllata.

Obblighi di identificazione, comunicazione e documentazione per gli operatori turistici

Gli operatori interessati sono tenuti a rispettare una procedura rigorosa per ogni operazione superiore alla soglia minima. Innanzitutto, il cliente deve essere identificato: occorre acquisire una fotocopia del passaporto e una dichiarazione che attesti cittadinanza estera e residenza fuori dall'Italia. A ciò si aggiunge l'obbligo di:

  • Conservare la documentazione raccolta per eventuali controlli;
  • Effettuare la comunicazione preventiva, tramite i canali telematici, all'Agenzia delle Entrate circa l'intenzione di accettare pagamenti in contanti in deroga;
  • Indicare nella comunicazione preventiva il conto corrente bancario o postale destinato a ricevere il versamento degli incassi cash il primo giorno feriale successivo all'incasso;
  • Inviare la comunicazione annuale delle operazioni superiori alla soglia prevista (modello polivalente, quadro TU).
Tali obblighi sono stati pensati per garantire la tracciabilità delle operazioni e limitare fenomeni evasivi, senza appesantire inutilmente il carico burocratico sugli operatori. Ogni passaggio deve essere adempiuto per potersi avvalere della deroga fino a 15.000 euro.

Adempimenti pratici: termini, procedure e modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La normativa prevede precisi passaggi procedurali:

  • Acquisizione documentazione identificativa del cliente straniero;
  • Invio comunicazione preventiva telematica all'Agenzia delle Entrate con indicazione dei conti utilizzati per il versamento;
  • Versamento dell'incasso in banca o posta entro il primo giorno feriale successivo;
  • Consegna delle ricevute e documentazione agli intermediari finanziari se richiesto.
Le operazioni devono essere riepilogate nel modello polivalente (quadro TU). La comunicazione annuale va inviata:
  • Entro il 10 aprile per chi liquida l'IVA mensilmente;
  • Entro il 20 aprile per chi liquida l'IVA trimestralmente (22 aprile se cade in un giorno festivo).
La trasmissione può avvenire direttamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure attraverso intermediari abilitati (commercialisti, consulenti fiscali). Una corretta compilazione del quadro TU è essenziale per evitare le sanzioni e garantire la conformità agli obblighi di legge.

Sanzioni per violazioni e corretta gestione delle procedure

La violazione delle regole poste dalla disciplina dei pagamenti in contanti comporta sanzioni amministrative di entità variabile in base alla gravità e all'importo in gioco. Per le operazioni non dichiarate o comunicazioni errate nel quadro TU, le sanzioni variano da 250 a 2.000 euro, come previsto dal D.Lgs. 158/2015.

In caso di superamento delle soglie consentite in assenza di documentazione o frazionamenti illeciti, le sanzioni arrivano:

  • Da 1.000 a 50.000 euro per importi fino a 250.000 euro;
  • Da 5.000 a 250.000 euro per importi superiori.
Nei casi di errori formali minori, è ammessa la procedura di ravvedimento operoso o definizione agevolata delle sanzioni. Gestire correttamente l'identificazione del cliente, la raccolta della documentazione e la trasmissione delle comunicazioni consente agli operatori di operare in sicurezza e di tutelare la propria posizione fiscale e amministrativa, limitando rischi di sanzioni onerose per omissioni o irregolarità.

L'innalzamento della soglia produce benefici concreti per le imprese del settore turistico. La riduzione degli obblighi di segnalazione riguarda situazioni di scarso rilievo informativo, alleggerendo la burocrazia e permettendo agli operatori di concentrarsi sulle attività principali. Dal punto di vista amministrativo, l'introduzione di un limite più coerente con il profilo medio della clientela internazionale riduce i rischi di errore ed evita l'adozione di comportamenti elusivi dovuti alla complessità normativa.

L'autorità finanziaria può focalizzare i controlli sulle operazioni di maggiore impatto economico, migliorando così l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e la qualità dei dati raccolti. In ottica di prospettiva, si attende l'allineamento con le future regole europee, che dal 2027 introdurranno tetti uniformi ai pagamenti in contante con possibilità per i singoli Stati di applicare limiti più restrittivi, laddove ritenuto necessario.

La riforma conferma la volontà del legislatore di bilanciare le esigenze di trasparenza con quelle di crescita del turismo, assicurando competitività alle imprese italiane senza sacrificarne l'affidabilità fiscale.






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