Quali sono i casi in cui, per legge, una persona che effettua pagamenti in contanti può e deve essere segnalato, a chi e cosa prevede la normativa in vigore
La normativa che disciplina i pagamenti in contanti si è progressivamente consolidata per rispondere alle esigenze di trasparenza e contrasto a fenomeni come evasione fiscale, riciclaggio e finanziamento illecito.
La legge vigente prevede il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 5.000 euro, sia tra privati che tra operatori economici. Questo limite intende favorire la tracciabilità delle transazioni, fornendo così uno strumento efficace alle autorità per monitorare i flussi finanziari sospetti o non coerenti con i redditi dichiarati.
Secondo la normativa in vigore, il pagamento in contanti è consentito unicamente per importi inferiori a 5.000 euro. La violazione di questa soglia fa scattare l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti, non solo per chi effettua il pagamento, ma anche per chi lo riceve.
Dopo una serie di interventi legislativi negli ultimi vent’anni, dal 2023 il limite massimo fissato è pari a 4.999,99 euro per ciascuna transazione. Superare tale soglia, anche mediante frazionamento artificioso di somme, costituisce un illecito amministrativo. In alcune circostanze, la segnalazione alle autorità avviene automaticamente: per esempio, gli istituti bancari sono tenuti a trasmettere una "comunicazione oggettiva" all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ogniqualvolta il totale di operazioni in contante, tra prelievi e versamenti, raggiunga o superi i 10.000 euro nell’arco di un mese solare.
Questa soglia non riguarda il singolo movimento, ma la sommatoria di più operazioni (superiori a 1.000 euro ciascuna) effettuate dallo stesso soggetto presso la medesima banca. Anche al di sotto di tale limite, possono scattare segnalazioni per operazioni considerate sospette in base al profilo economico del cliente, la frequenza, l’entità o la natura stessa delle transazioni.
Tra le eccezioni significative vi sono le movimentazioni di denaro tra conti intestati alla stessa persona, che non sono considerate trasferimenti tra soggetti diversi e quindi non soggette al limite. Le autorità preposte al controllo, come la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, adottano sofisticati sistemi di incrocio dati per monitorare il rispetto della normativa. I criteri da rispettare sono:
Per valutare la sospettosità di un’operazione, si prendono in considerazione diversi indicatori, forniti dall’Unità di Informazione Finanziaria: importi inusuali rispetto al profilo economico del cliente, frequenza anomala di pagamenti o prelievi, modalità di esecuzione atipiche (ad esempio richiesta di banconote di grosso taglio), incoerenza tra l’operazione e le attività del soggetto coinvolto. Quando si manifesta almeno uno di questi elementi, la segnalazione viene predisposta usando la piattaforma ufficiale UIF, indicando dati identificativi e circostanze che generano il sospetto.
La procedura prevede di norma l’invio della segnalazione prima dell’esecuzione dell’operazione, chiaramente se possibile. Tuttavia, in caso di operazione già effettuata, permane il dovere di trasmissione senza ritardo.
È previsto il divieto assoluto di informare la controparte interessata dalla comunicazione. L’UIF, ricevuta la segnalazione, effettua analisi approfondite e, se emergono fondati sospetti di reati, trasmette un dossier alle autorità investigative come la Guardia di Finanza o la Procura competente.
Categorie soggetti obbligati | Attività soggette a SOS |
Intermediari bancari e finanziari | Tutte le operazioni sopra i limiti o sospette |
Professionisti | Transazioni non coerenti col profilo cliente |
Pubblica amministrazione | Pagamenti inusuali o fuori standard |
La normativa italiana prevede sanzioni rigorose per chi viola i limiti di utilizzo del contante o omette gli obblighi di segnalazione. Le sanzioni amministrative si applicano sia al soggetto che paga importi in contante oltre il limite consentito sia a chi li riceve e l'importo in questo caso oscilla da 3.000 a 50.000 euro per ogni infrazione, con inasprimenti nei casi di ripetute violazioni o di importi superiori a 250.000 euro, dove la sanzione viene quintuplicata.
Nel caso di omessa segnalazione di operazioni sospette, per i soggetti obbligati sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, interdittive (da 2 mesi a 5 anni d’impedimento nell’esercizio dell’attività) e, in presenza di recidiva o comportamenti dolosi, la sanzione può raggiungere i 300.000 euro. Il divieto di informare il soggetto interessato dall’operazione sospetta ("tipping off") implica l’arresto da 6 mesi a 1 anno e un’ammenda tra i 5.000 e i 30.000 euro.
Per quanto riguarda i controlli fiscali conseguenti, chi effettua trasferimenti di contante non coerenti con il reddito dichiarato può essere oggetto di accertamento e, in presenza di somme non giustificate, il Fisco presume l’esistenza di redditi non dichiarati, applicando la corrispondente tassazione e una sanzione amministrativa pari al 70% dell’importo contestato, con un minimo di 150 euro. In particolare sono previste:
In particolare, i soggetti obbligati al monitoraggio (banche, istituti finanziari, professionisti, aziende) devono attenersi al divieto tassativo di informare la persona interessata in caso di invio di una Segnalazione di Operazione Sospetta. Questa previsione è progettata per evitare l’inquinamento delle prove e la vanificazione di eventuali indagini.