Nel contesto delle riforme fiscali italiane, il concordato preventivo biennale rappresenta uno degli strumenti di compliance più innovativi rivolti alle partite IVA.
Destinato a favorire l’adempimento spontaneo e la trasparenza tra contribuenti e Fisco, consente di concordare preventivamente la base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Il periodo di validità si riferisce agli anni d’imposta 2025-2026, con particolare attenzione verso i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).
Cosa prevede il concordato fiscale 2025: funzionamento e requisiti
L’adesione al concordato fiscale biennale comporta l’accettazione di una proposta dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce, sulla base di dati storici e indici di affidabilità, il reddito presunto su cui calcolare le imposte per due anni fiscali consecutivi. Ai fini dell’accesso occorrono:
- Regolarità nell’adempimento degli obblighi tributari e contributivi, con eventuali pendenze inferiori a 5.000 euro completamente regolarizzate.
- Mancanza di condanne tributarie rilevanti recenti e assenza di gravi irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi.
- Per i soggetti che applicano ISA, il non aver ottenuto redditi esclusi dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o lavoro autonomo.
- Assenza di operazioni societarie straordinarie che comportano modifiche radicali nell’attività (fusioni, scissioni, conferimenti) o cambi nella compagine sociale, quando rilevanti.
- Per i forfetari, l’applicabilità è limitata esclusivamente al 2024.
La scelta di aderire va formalizzata entro la scadenza fissata per la presentazione dei modelli Redditi di periodo, trasmettendo il relativo modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Vantaggi e benefici dell’adesione al concordato fiscale
Aderire al concordato preventivo fiscale comporta diversi vantaggi riconosciuti per legge:
- Possibilità di sapere in anticipo quanto versare, a prescindere dai redditi effettivamente prodotti durante il biennio di vigenza dell’accordo.
- Esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici per i periodi oggetto di concordato.
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità fino a 70.000 euro per IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP.
- Flat tax incrementale, modulata tra 10%, 12% e 15% per i soggetti ISA sulla differenza tra il reddito concordato e quello dell’anno precedente, e aliquota del 10% per i forfetari (con ulteriore agevolazione al 3% per le startup forfetarie).
- Sospensione degli ordinari accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nei periodi fiscalmente coperti dall’accordo.
- Accesso a procedure di sanatoria pregressa (2018-2022) per i soggetti ISA che aderiscono, grazie a un ravvedimento speciale con aliquote ridotte e modalità semplificate di pagamento.
Restano, tuttavia, invariati gli obblighi contabili, dichiarativi e di trasmissione dei dati ISA.
I chiarimenti della circolare 9/E Ade sul concordato fiscale e le conseguenze per chi non aderisce
La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata martedì 24 giugno, spiega quali sono le verifiche e le conseguenze previste per i titolari di Partite Iva che non aderiscono al concordato fiscale 2025.
Le Entrate hanno, in particolare, chiarito che aumenteranno gli accertamenti sui conti correnti, sugli investimenti e sui depositi delle partite Iva che non aderiscono, o che non hanno valutato positivamente la proposta del concordato biennale 2025-2026.
In pratica, chi non aderisce all'accordo diventerà più facilmente bersaglio di controlli fiscali, che permetteranno di ricostruire profili di rischio più accurati, agevolando le attività di accertamento.
Inoltre, in questi casi, si riducono le soglie da cui scattano le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e Iva. Entrando più nel dettaglio, chi sarà colto in violazione o chi decadrà dal concordato dopo aver aderito, rischia l'esclusione dagli appalti pubblici, l'interdizione dalle cariche societarie o la sospensione dall'esercizio dell'attività.
Al contrario, chi aderisce al concordato biennale sarà meno soggetto all'attività accertativa, il che non significa che sarà esente del tutto da controlli e verifiche, ma sarà certamente ridotto il rischio di accertamenti fondati su presunzioni semplici.
La circolare ha anche precisato diversi aspetti operativi e interpretativi sul funzionamento del nuovo istituto. Tra i punti salienti si segnalano:
- Il reddito concordato è determinato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori, e va dichiarato integralmente.
- Per i contribuenti ISA, il ravvedimento speciale consente una regolarizzazione delle annualità passate, escludendo la rilevanza ai fini IVA dei maggiori imponibili oggetto di sanatoria.
- Le cause di esclusione sono dettagliate e prevedono ipotesi specifiche: aver iniziato l’attività nel 2023 preclude l’adesione tanto per gli ISA quanto per i forfetari; la modifica dell’attività nel corso del biennio causa la cessazione dell’efficacia solo se muta il codice ISA di riferimento o, per i forfetari, il gruppo di coefficiente di redditività.
- L’omesso versamento non determina automaticamente la decadenza dall’agevolazione, purché il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso prima della comunicazione di esito negativo del controllo automatico.
- Il superamento delle soglie di ricavi specifiche per il regime di riferimento provoca una fuoriuscita solo dal regime forfetario, ma non dal concordato laddove questo fosse già efficace per l’anno d’imposta.
Riduzione delle soglie per le sanzioni accessorie e nuovi criteri sanzionatori
Con particolare riferimento alle nuove sanzioni previste in caso di inosservanza della misura, le soglie oltre le quali scattano quelle amministrative accessorie sono ridotte della metà: per chi non accetta la proposta di concordato, la soglia base passa da 50.000 euro a 25.000 euro.
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