Cosa cambia per la tassazione delle pensioni all’estero per i lavoratori dipendenti pubblici rispetto ai privati e la normativa in vigore
Sono sempre tanti i pensionati che, per ottenere agevolazioni fiscali ma godersi anche la propria pensione, decidono di trasferirsi all’estero.
Il trasferimento in Paesi come Portogallo (che pure ha recentemente modificato il suo sistema di tassazione), Malta, Bulgaria, Thailandia o nelle Isole Canarie, per usufruire di una tassazione più leggera sulla pensione, è scelta per cui optano moltissimi pensionati.
Eppure ci sono da fare delle importanti precisazioni relative ai vantaggi di pensioni all’estero di dipendenti privati e pubblici.
Ciò significa che i pensionati all’estero pagherebbero le tasse sulla pensione secondo quanto stabilito nel nostro Paese anche se prendessero la residenza fiscale del Paese straniero.
Se, però, la stessa pensione venisse tassata, oltre che in Italia, anche nel Paese estero dove ci si trasferisce, si verificherebbe una doppia imposizione fiscale, che, per legge, è però esclusa dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese con i singoli Stati esteri di riferimento sulla base del Modello OCSE.
L’art. 18 del Modello OCSE stabilisce, infatti, che le pensioni (insieme ad altre remunerazioni analoghe) pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili solo in quello Stato.
Dunque, i redditi di pensione sono tassabili solo nello Stato in cui è residente il beneficiario e non anche in Italia e, considerando che in molti altri Paesi la tassazione è più bassa, si spiega il perché della fuga dal Belpaese di tanti pensionati.
La norma, vantaggiosa, appena riportata relativa alla tassazione sulle pensioni degli italiani all’estero si applica, però, solo ai dipendenti pubblici. Non vale per i dipendenti pubblici.
La legge esclude, infatti, dalla normativa di unica tassazione nel Paese in cui si acquisisce la residenza le pensioni pubbliche percepite per i servizi resi ad uno Stato o ad un ente locale che, in questo caso, risultano imponibili solo nello stesso Stato.
Le pensioni dei dipendenti della P.A. italiana percepite dai pensionati all’estero sono tassabili soltanto in Italia, se qui è stata svolta l’attività lavorativa.
In conclusione, se i pensionati all’estero sono tassati solo nello Stato straniero in cui hanno trasferito la propria residenza fiscale, se sono cittadini e residenti di questo Paese, i pensionati pubblici, pur se trasferiscono la residenza fiscale in un altro Paese all’estero, continuano ad essere soggetti alla tassazione italiana e la decisione di trasferirsi all’estero può anche implicare una doppia imposizione sulla pensione, sia da parte dello Stato erogante che dello Stato in cui fissa la nuova residenza.