La sentenza del tribunale di Siena ridefinisce l'accesso alla pensione anticipata riconoscendo valore ai contributi figurativi, non solo agli anni di lavoro effettivo. Un cambio importante.
Una svolta di grande rilievo per chi desidera accedere al pensionamento con anticipo: il Tribunale di Siena ha riconosciuto il pieno valore dei contributi figurativi nel calcolo delle pensioni anticipate. Questa sentenza rappresenta un punto di svolta nella lunga disputa tra lavoratori e INPS riguardo il diritto alla pensione anticipata in presenza di anni di contribuzione non direttamente derivanti da lavoro effettivo. La giurisprudenza conferma così che anche periodi quali malattia, disoccupazione o cassa integrazione, coperti da contributi figurativi, sono validi per raggiungere i requisiti previsti dalla normativa attuale.
Il percorso normativo che ha condotto all'attuale disciplina della pensione anticipata affonda le radici nella Legge Fornero (L. 214/2011), introducendo requisiti stringenti sia in termini di anzianità contributiva sia di età anagrafica. Per uomini e donne sono richiesti, rispettivamente, 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva complessiva, prerequisiti validi almeno fino a fine 2026. La nuova disciplina ha sostituito il precedente istituto della pensione di anzianità, segnando un netto cambio nella logica di accesso al trattamento previdenziale.
Tuttavia, negli anni, l'INPS ha mantenuto una prassi restrittiva, richiedendo che almeno 35 dei contributi complessivi fossero effettivi, ovvero direttamente derivanti da lavoro o versamenti volontari. Questa posizione si fondava sull'applicazione estensiva dell'articolo 22 della legge 153/1969, che poneva tale limite per la pensione di anzianità, ormai sostituita. Il risultato pratico di questa impostazione era che molti lavoratori e lavoratrici che avevano raggiunto il requisito di anzianità previsto per la pensione anticipata si vedevano respingere la domanda a causa di carriere interrotte per eventi tutelati come malattia o disoccupazione, pur avendo comunque maturato la quantità totale di contributi richiesta dalla Legge Fornero.
La differenza fondamentale tra la nuova disciplina e la precedente consiste nell'assenza, nel testo della riforma Fornero, di una specifica richiesta di anni effettivi. La normativa distingue inoltre tra regime ordinario e contributivo puro: per il secondo, riservato a chi ha il primo accredito dopo il 1° gennaio 1996, la legge impone esplicitamente minimo 20 anni di contribuzione effettiva oltre a 63 anni di età. Invece, per il regime ordinario, non viene richiesto alcun vincolo di effettività sul monte contributivo complessivo.
I contributi figurativi sono periodi di contribuzione accreditati a favore del lavoratore senza versamenti diretti, finalizzati a garantire la continuità della posizione previdenziale durante assenze dal lavoro motivate da eventi tutelati dalla legge. Tra le principali casistiche riconosciute per l'accredito figurativo si trovano:
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Tipologia di contributo |
Incidenza su pensione anticipata |
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Effettivo (lavorato/volontario) |
Valido sempre |
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Figurativo (malattia, disoccupazione, ecc.) |
Valido a pari titolo, secondo la nuova giurisprudenza |
La sentenza di Siena ribadisce che i contributi figurativi non sono un regalo dello Stato ma una forma di tutela concreta prevista dalla legge a difesa della continuità previdenziale dei percorsi lavorativi reali.
Gli orientamenti giurisprudenziali hanno subito un'importante evoluzione negli ultimi anni, con l'intervento della Corte di Cassazione che nel 2024 e 2025 ha segnato il superamento della prassi INPS. Le pronunce n. 24916 e 24952/2024, seguite dall'ordinanza n. 27910/2025, hanno stabilito che per il calcolo della pensione anticipata ordinaria introdotta dalla Legge Fornero, tutti i contributi accreditati concorrono al raggiungimento del requisito richiesto, senza distinzioni fra effettivi e figurativi.
La Suprema Corte ha sottolineato che l'anzianità contributiva richiesta dalla Legge Fornero è diversa da quella della precedente pensione di anzianità e che le norme che prevedevano il vincolo dei 35 anni di contributi effettivi non si possono applicare al nuovo istituto. Un elemento determinante nel ragionamento della Cassazione è stato il confronto tra le due norme in materia: per il regime contributivo puro la legge parla chiaramente di contribuzione effettiva, mentre per la pensione anticipata ordinaria il legislatore non ha introdotto tale specifica.
La sentenza 208/2026 del Tribunale di Siena si inserisce in questo solco, consolidando la posizione della Cassazione e dichiarando illegittima l'interpretazione restrittiva dell'istituto previdenziale, in particolare quando si tenta di applicare vecchie regole a prestazioni disciplinate da leggi nuove e differenti.
La vicenda emersa dal Tribunale di Siena coinvolge un lavoratore con oltre 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva complessiva, ma con meno di 35 anni effettivi secondo l'interpretazione INPS. La domanda di pensione era stata rigettata proprio a causa dei periodi coperti da contributi figurativi, maturati in presenza di eventi come malattia o disoccupazione involontaria.
L'azione legale, condotta dall'avvocata Maria Gabriella Del Rosso del Patronato Inca Cgil, ha permesso di ottenere un pronunciamento chiaro: la richiesta dei 35 anni di contribuzione effettiva, prevista dalla legge 153/1969 per la pensione di anzianità, non può essere applicata alla pensione anticipata regolata dalla Legge Fornero.
Il giudice ha ordinato all'Istituto previdenziale di liquidare la pensione, riconoscendo la validità di tutti i contributi, compresi quelli figurativi, con effetti retroattivi e il rimborso delle spese legali sostenute.
La decisione conferma un principio essenziale: gli atti amministrativi interni di INPS non hanno forza normativa e non possono creare ostacoli al diritto alla pensione quando la legge è chiara nella sua formulazione.
L'impatto delle sentenze si riflette su una vasta platea di lavoratrici e lavoratori che:
Chi si avvicina all'età pensionabile e ha raggiunto i requisiti contributivi previsti può:
La dott.ssa Serena Benedetti è un'esperta previdenziale con oltre 15 anni di esperienza nel campo della consulenza e dell'assistenza previdenziale. Laureata in Economia e Commercio, ha dedicato la sua carriera all'analisi delle politiche pensionistiche e alla consulenza su temi legati al welfare e alla previdenza sociale. Grazie alla sua competenza, ha collaborato con diversi...