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Pensione di invalidità calcolata male dall'INPS per anni: chi può richiedere l'aumento ma non gli arretrati dopo sentenza Consulta

di Dott.ssa Serena Benedetti pubblicato il

Migliaia di beneficiari dell'assegno ordinario di invalidità da oltre trent'anni percepiscono l'assegno calcolato interamente con il sistema contributivo e si sono visti negare un diritto riconosciuto invece a chi rientra nel sistema retributivo o misto: l'integrazione al trattamento minimo. Questa disparità è stata dichiarata dalla Corte Costituzi

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Una vicenda che riguarda migliaia di percettori dell'assegno ordinario di invalidità sta riaccendendo il dibattito sulla corretta liquidazione delle prestazioni previdenziali INPS. Da oltre trent'anni, infatti, chi percepisce l'assegno calcolato interamente con il sistema contributivo si è visto negare un diritto riconosciuto invece a chi rientra nel sistema retributivo o misto: l'integrazione al trattamento minimo. Una disparità che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, aprendo la strada a un aumento dell'importo per molti beneficiari, ma senza consentire il recupero delle somme non percepite negli anni passati.

A rendere ancora più attuale la questione contribuisce anche una recente pronuncia della Cassazione, l'ordinanza n. 5414 dell'11 marzo 2026, che si inserisce in un più ampio filone di contenzioso legato al calcolo e alla gestione dell'assegno ordinario di invalidità, segno che la materia è tutt'altro che chiusa e che nei prossimi mesi sono attese ulteriori pronunce.

Cos'è l'assegno ordinario di invalidità e l'integrazione al minimo negata ai contributivi

L'assegno ordinario di invalidità (AOI) è una prestazione previdenziale disciplinata dalla legge 12 giugno 1984, n. 222. Spetta ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un'infermità fisica o mentale accertata dalla Commissione Medico Legale dell'INPS, a condizione che siano stati versati almeno cinque anni di contributi, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda.

Si tratta di una prestazione non reversibile (alla morte del titolare non spetta ai superstiti) e compatibile con l'attività lavorativa, anche se in alcuni casi l'importo viene ridotto in base al reddito prodotto. Al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.

Il problema che riguarda migliaia di persone nasce dalla legge n. 335 del 1995, la cosiddetta riforma Dini che ha introdotto un divieto netto: alle prestazioni liquidate interamente con il sistema contributivo (cioè a chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 in poi, oppure a chi ha esercitato l'opzione contributiva) non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.

In pratica, per oltre trent'anni, i titolari della pensione di invalidità con carriere contributive brevi o redditi bassi hanno ricevuto importi anche molto ridotti, senza la possibilità di essere portati al livello minimo garantito invece a chi rientrava nel sistema retributivo o misto. Una prestazione che, per la sua natura mista, in parte previdenziale e in parte assistenziale, avrebbe dovuto invece garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025

Su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2025. La Consulta ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva l'assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo dal divieto di integrazione al minimo.

Nella motivazione, i giudici hanno sottolineato che l'AOI ha una funzione peculiare, a metà strada tra previdenza e assistenza, e che il sistema di calcolo adottato non può incidere sul diritto fondamentale a un trattamento adeguato. La Corte ha inoltre evidenziato come l'esclusione automatica finisse per tradursi, in molti casi, in erogazioni simboliche e inadeguate a garantire condizioni di vita dignitose.

Qui si trova il punto più delicato della vicenda, quello richiamato anche nel titolo della questione: la Consulta ha riconosciuto il diritto all'integrazione, ma ha escluso in modo esplicito gli arretrati. La pronuncia di illegittimità costituzionale è stata infatti calibrata con effetti ex nunc, cioè non retroattivi: la nuova disciplina è entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 10 luglio 2025.

Questo significa che chi ha percepito per anni un assegno più basso di quanto oggi riconosciuto non può ottenere il pagamento delle differenze relative al periodo precedente. La Corte ha giustificato questa scelta richiamando l'esigenza di tutelare l'equilibrio della finanza pubblica, in un contesto in cui l'INPS aveva paventato un aggravio di spesa rilevante legato proprio al possibile riconoscimento degli arretrati su larga scala. Una tecnica decisoria, quella della modulazione temporale degli effetti, già utilizzata in altre pronunce della Consulta su temi previdenziali.

La circolare INPS n. 20/2026: le istruzioni operative e chi può chiedere l'aumento

Per dare attuazione alla sentenza, l'INPS ha pubblicato la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro. Il documento chiarisce che l'integrazione al trattamento minimo, pari per il 2026 a 611,85 euro mensili, spetta ora anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità:

  • Liquidato interamente con il sistema contributivo, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione contributiva e gli iscritti alla Gestione Separata.
  • Con requisiti reddituali nei limiti previsti dalla legge, sia a livello individuale sia, dove rilevante, a livello coniugale.
  • A partire da una decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, in presenza della necessaria comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del diritto.
La circolare precisa che le nuove regole si applicano alle domande presentate dopo il 9 luglio 2025, sia in sede di prima liquidazione dell'assegno sia in sede di ricostituzione, oltre che ai ricorsi pendenti davanti ai giudici del lavoro o alle commissioni interne INPS presentati sia prima sia dopo tale data, purché non ancora definiti.

In base alle istruzioni fornite dall'Istituto, possono chiedere la ricostituzione dell'assegno con integrazione al minimo:

  • I titolari attuali di AOI contributivo il cui importo risulti inferiore al trattamento minimo, previa verifica dei requisiti reddituali individuali e familiari.
  • Chi in passato ha presentato domanda di integrazione e se l'è vista respingere proprio in applicazione della norma poi dichiarata incostituzionale, a meno che il diniego non sia stato confermato da una sentenza passata in giudicato, caso in cui il riesame non è possibile.
  • Chi ha un ricorso pendente davanti al giudice del lavoro o alle commissioni INPS, per il quale si applicano d'ufficio le nuove indicazioni.
È importante sottolineare che l'aumento non è automatico: l'integrazione al minimo deve essere richiesta all'INPS, e in assenza di una comunicazione reddituale già in possesso dell'Istituto è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale, per dichiarare in via presuntiva i redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

Cosa fare per verificare la propria posizione

Chi ritiene di rientrare tra i beneficiari di un possibile aumento dovrebbe:

  • Verificare il sistema di calcolo con cui è stato liquidato il proprio assegno, in particolare se interamente contributivo.
  • Controllare l'importo mensile percepito rispetto al trattamento minimo INPS aggiornato al 2026.
  • Presentare la domanda di ricostituzione tramite i canali INPS, allegando la comunicazione reddituale se non già in possesso dell'Istituto.
  • Rivolgersi a un patronato o a un legale in caso di precedenti ricorsi respinti, per valutare se sia ancora possibile un riesame.
La vicenda dimostra come, anche a distanza di trent'anni dall'introduzione di una norma, il sistema previdenziale possa essere corretto dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, restituendo dignità economica a categorie rimaste escluse da tutele fondamentali, pur senza risarcire integralmente il danno subito nel tempo.




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Dott.ssa Serena Benedetti

La dott.ssa Serena Benedetti è un'esperta previdenziale con oltre 15 anni di esperienza nel campo della consulenza e dell'assistenza previdenziale. Laureata in Economia e Commercio, ha dedicato la sua carriera all'analisi delle politiche pensionistiche e alla consulenza su temi legati al welfare e alla previdenza sociale. Grazie alla sua competenza, ha collaborato con diversi...