Chi svolge un'attività professionale spesso si trova a dover utilizzare il proprio portatile aziendale anche fuori dai locali dell'organizzazione, sia per esigenze di business travel che per lavorare in modalità da remoto. Tuttavia, i dipendenti si domandano legittimamente se sia sempre possibile trasferire un computer fuori dall'ufficio oppure se sia necessario ottenere un'autorizzazione.
La normativa italiana e le policy interne delle aziende fissano regole precise per garantire la sicurezza delle informazioni e il rispetto delle procedure interne. Comprendere queste dinamiche è essenziale per evitare errori e sanzioni, conciliando esigenze operative, tutela dei dati e diritti dei lavoratori.
Regole e limiti sull'utilizzo dei dispositivi aziendali fuori dall'ufficio
L'utilizzo dei portatili forniti dall'azienda all'esterno dei locali aziendali è ammesso in molte realtà e spesso incentivato per favorire la flessibilità. Tuttavia, la proprietà del computer rimane in capo all'azienda e questo implica sia limiti sostanziali sull'impiego che un quadro giuridico ben definito. I punti da considerare sono:
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L'azienda può stabilire regole puntuali sull'utilizzo degli strumenti elettronici che mette a disposizione della forza lavoro, specificando se sia o meno permesso uscire dagli ambienti di lavoro con tali dispositivi.
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La policy aziendale spesso prevede che il computer possa essere portato fuori sede solo per ragioni di servizio, formazione esterna, trasferte o in contesti di telelavoro e smart working formalmente approvati.
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In molti casi, spostare il computer fuori ufficio senza autorizzazione o in assenza di necessità operative può essere considerata violazione disciplinare, essendo il bene aziendale soggetto a controllo e tematiche di responsabilità.
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Per alcuni settori, la presenza di dati sensibili o informazioni protette determina accorgimenti specifici: l'azienda può vietare l'asportazione non autorizzata dei dispositivi per prevenire rischi legati alla protezione di dati, come richiesto dal Regolamento Europeo (GDPR) e alla sicurezza informatica.
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Sono frequenti i sistemi di tracciamento o registrazione degli accessi da fuori sede, a garanzia di un utilizzo conforme del dispositivo aziendale.
Le eccezioni a queste regole possono essere previste nei casi in cui il lavoratore sia espressamente coinvolto in modalità operative non tradizionali, quali attività in remote working, assistenza presso sedi distaccate o supporto on-site a clienti e fornitori, ma sempre nel rispetto dei limiti fissati dal datore di lavoro.
Obblighi informativi e policy aziendale per l'uso del portatile aziendale
La gestione dei portatili assegnati richiede una policy aziendale trasparente e dettagliata, che disciplini non solo l'uso interno, ma soprattutto le modalità di utilizzo esterno. Alcuni elementi chiave delle policy includono:
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Obbligo di informare i dipendenti circa le modalità consentite di utilizzo del computer aziendale: ogni lavoratore deve essere reso consapevole di ciò che è ammesso, dei limiti alla portabilità e delle condizioni per il trasferimento del dispositivo.
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Formalizzazione della richiesta: in molti casi, è previsto che il dipendente richieda autorizzazione (scritta o digitale) per portare il computer all'esterno dell'azienda, indicando tempi, luoghi e motivazioni dell'utilizzo.
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Registro di assegnazione e uscite: alcune aziende tengono un registro delle uscite temporanee dei dispositivi (per esempio per consegnare un portatile a chi partecipa a un corso fuori sede), per tracciare eventuali responsabilità in caso di perdita, furto o danneggiamento.
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Policy sulle attività consentite fuori sede: il regolamento può vietare l'uso per scopi personali o privati e prevedere l'obbligo di utilizzare solo reti sicure e accessi protetti fuori dall'ufficio.
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Responsabilità personale e penale: il lavoratore è tenuto a custodire il dispositivo al meglio, adottando precauzioni per scongiurare furti o perdite di dati. In caso di uso improprio, disattenzione o dolo, possono essere previste sanzioni disciplinari e segnalazioni di responsabilità civile o penale.
Importanti riferimenti normativi riguardano l'art. 2104 e 2105 del Codice Civile (diligenza e fedeltà) e il Regolamento Europeo GDPR per quanto concerne la protezione dei dati. È compito del datore di lavoro
informare chiaramente il personale circa tutte le policy in vigore, tramite informative scritte, manuali o formazione specifica. Senza un'adeguata trasparenza, le azioni intraprese potrebbero essere considerate non valide in caso di vertenze.
L'azienda dovrebbe inoltre sensibilizzare sull'importanza della corretta segregazione degli ambiti d'uso tra dati professionali e privati, suggerendo l'utilizzo di sistemi di cifratura, backup e autenticazione forte anche fuori sede.
Smart working e utilizzo del portatile fuori sede: cosa prevede la legge
L'emergere del lavoro agile ha determinato un cambiamento rilevante nel rapporto tra il dipendente e i dispositivi aziendali. La Legge 81/2017 disciplina lo smart working definendo che il lavoro può essere svolto anche fuori dai locali aziendali, senza precisi vincoli di luogo e orario, ma sempre nel rispetto dell'accordo individuale tra le parti:
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L'accordo scritto di smart working è il presupposto per portare fuori il portatile: deve specificare le modalità di utilizzo, le responsabilità e le regole di protezione dei dati.
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È onere aziendale garantire la sicurezza e idoneità degli strumenti forniti, ma la responsabilità della loro custodia e del rispetto della policy passa al collaboratore durante il lavoro esterno.
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Il dipendente mantiene gli stessi diritti e doveri previsti dal contratto, tra cui la diligenza nell'utilizzo del PC, il rispetto delle procedure aziendali e delle misure di sicurezza, oltre all'obbligo di presenza o reperibilità nelle fasce concordate.
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Il monitoraggio a distanza mediante software di controllo o tracciamento è consentito solo se preventivamente comunicato e rispettando i limiti di legge (art. 4 Statuto dei Lavoratori, GDPR, provvedimenti del Garante Privacy).
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Il lavoratore ha diritto alla privacy e alla disconnessione, anche se opera da casa o da luoghi diversi, e le attività di controllo non possono mai essere eccessive, invasive o avvenire al di fuori delle regole pattuite nell'accordo e nella policy.
Portare fuori il portatile aziendale nello smart working non è un automatismo: serve sempre un accordo chiaro e va operato nel rispetto di procedure e principi che salvaguardino sia la produttività sia la sicurezza delle informazioni aziendali.
Sicurezza informatica e responsabilità nell'uso dei dispositivi aziendali fuori ufficio
Quando il collaboratore lavora fuori dal perimetro aziendale si riducono i controlli centralizzati su firewall, reti protette e sistemi di backup automatico. I principali rischi e responsabilità sono:
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Attacchi informatici su reti pubbliche o domestiche insicure: l'assenza di protezioni equivalenti a quelle dell'ufficio (es. VPN, firewall, Wi-Fi sorvegliati) rende il dispositivo più esposto a phishing, malware, ransomware e furti di credenziali.
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Accesso non autorizzato ai dati: la perdita o il furto del computer fuori sede espone banche dati aziendali, informazioni riservate e documenti protetti a potenziali violazioni, con conseguenze gravi sia a livello aziendale che per la privacy degli interessati.
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Obbligo di custodia diligente: il dipendente che porta fuori il portatile aziendale è responsabile della sua protezione, deve evitare la condivisione dell'uso con terze parti, custodire il device in sicurezza e segnalare immediatamente eventuali anomalie o smarrimenti.
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Utilizzo di sistemi di criptaggio, autenticazione forte e backup: molte policy richiedono la cifratura dei dati archiviati, password complesse, autenticazione multi-fattore per l'accesso da remoto e backup regolari su cloud aziendali o ambienti protetti.
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Adempimento alle norme di protezione dei dati (GDPR): chiunque tratti dati personali, specie in presenza di categorie particolari (dati sensibili), deve assicurarsi che nessun accesso illegittimo, dissipazione o alterazione sia possibile durante il lavoro fuori sede.
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Responsabilità disciplinare e penale: la normativa, come l'art. 615 ter Codice Penale, punisce l'accesso abusivo a sistemi informatici, a cui può andare incontro anche chi, per disattenzione, consente a terzi non autorizzati di accedere al computer aziendale fuori ufficio.
L'azienda ha interesse ad adottare protocolli e soluzioni di monitoraggio, istruzioni dettagliate, sessioni di formazione e verifica periodica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza, mentre ciascun lavoratore
risponde personalmente di eventuali danni cagionati dalla sua negligenza.
Diritto alla privacy, sorveglianza e controlli sui dispositivi aziendali portati all'esterno
L'asportazione e l'utilizzo dei computer fuori dall'azienda accendono il tema dei controlli e della privacy. Il datore di lavoro ha facoltà di attivare strumenti di verifica, ma deve rispettare limiti:
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Le attività di controllo devono essere trasparenti e dichiarate: ogni sistema di tracciamento, monitoraggio delle attività o geolocalizzazione dei dispositivi (presenza software di auditing, controllo remoto, registro di accesso) va comunicato al lavoratore con informative specifiche e policy precise.
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I controlli non possono essere invasivi o costanti: secondo l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e il GDPR, sono vietati monitoraggi a distanza che violino la riservatezza o che controllino ogni minimo movimento senza una preventiva negoziazione sindacale, autorizzazione o motivazione fondata.
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Il dipendente conserva il diritto alla privacy anche fuori sede e può opporsi a controlli occulti o illeciti, come l'attivazione non autorizzata di webcam, microfoni o software di keylogging.
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La policy aziendale dovrebbe precisare: strumenti utilizzati, finalità del trattamento dati (prevenzione perdite, controllo corretto utilizzo strumenti, sicurezza), tempi e luoghi di applicazione dei controlli, e modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato.
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Il lavoratore ha diritto a essere informato sul trattamento dei dati raccolti (registro accessi da remoto, localizzazione login) e può rivolgersi al Garante Privacy in caso di dubbi su violazioni dei propri diritti.
È sconsigliato a qualsiasi azienda avviare controlli occulti, costanti o indiscriminati: la normativa europea impone trasparenza, proporzionalità e rispetto della dignità di chi lavora, anche nell'utilizzo a distanza degli strumenti informatici aziendali. I controlli devono sempre ritagliarsi su una logica di prevenzione e sicurezza, non di sorveglianza fine a se stessa.