Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Prostitute e tasse, anche le escort dovranno pagarle. Le prime regole e codice Ateco dedicato

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Il nuovo codice Ateco 96.99.92

La creazione del codice Ateco permette l'apertura di una partita Iva a chi, autonomamente e su base volontaria, svolga un'attivitŕ riconducibile a servizi erotici.

Con l'entrata in vigore della nuova classificazione Ateco 2025, anche il mondo sommerso della prostituzione e delle attività di accompagnamento entra ufficialmente nel perimetro del fisco. La classificazione elaborata dall'Istat, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e le Camere di commercio, ha introdotto un codice ad hoc: il 96.99.92, dedicato ai cosiddetti servizi di incontro ed eventi simili. Vediamo meglio:

  • Il nuovo codice Ateco 96.99.92 per la prostituzione
  • Inquadramento fiscale tra lavoro autonomo e redditi diversi

Il nuovo codice Ateco 96.99.92 per la prostituzione

Il codice Ateco 96.99.92 rientra nella Divisione 96, relativa ai servizi alla persona. All'interno di questa nuova sottocategoria trovano spazio attività come quelle svolte da escort, accompagnatori e accompagnatrici, agenzie matrimoniali, agenzie di speed dating, ma anche la fornitura o organizzazione di servizi sessuali e la gestione di locali di prostituzione.

Il codice deriva dall'aggiornamento europeo NACE Rev. 2.1, recepito anche dalla classificazione nazionale. Secondo quanto chiarito dall'Istat, questa inclusione risponde a criteri di uniformità statistica tra gli Stati membri dell'Unione europea e non equivale a una legalizzazione di attività proibite a livello nazionale. Le attività registrabili con questo codice, in Italia, dovranno essere quelle esercitate legalmente, come l'attività di accompagnamento o l'organizzazione di eventi di incontro. Restano escluse quelle attività che implicano sfruttamento, induzione, o favoreggiamento della prostituzione, già vietate dal codice penale italiano.

La creazione del codice Ateco permette l'apertura di una partita Iva a chi, autonomamente e su base volontaria, svolga un'attività riconducibile a servizi erotici o di accompagnamento personale. Un cambiamento che, sebbene ancora incerto nei suoi effetti pratici, apre alla possibilità di dichiarare fiscalmente tali proventi, evitando il rischio di sanzioni per redditi non dichiarati.

Inquadramento fiscale tra lavoro autonomo e redditi diversi

Il nodo non è tanto l'ammissibilità dell'attività quanto la sua fiscalizzazione. A offrire una chiave interpretativa ci pensa la Corte di Cassazione, che con la sentenza 15596 del 2016 ha stabilito che i proventi derivanti da attività di prostituzione, quando svolti in forma abituale e volontaria, sono equiparabili ai redditi da lavoro autonomo. Qualora invece l'attività sia occasionale e saltuaria, i redditi vanno inquadrati come redditi diversi.

Questa impostazione è stata ribadita anche da precedenti pronunce giurisprudenziali, tra cui una del 2011, che ha riconosciuto la tassabilità dei guadagni da meretricio a prescindere dalla loro legittimità morale o sociale. Secondo la logica tributaria, qualsiasi reddito, anche derivante da attività non eticamente condivise o socialmente accettate, è soggetto a imposta, purché non si tratti di reddito da attività illecita penalmente sanzionata.

In questo contesto, le escort che operano in autonomia, senza intermediari né sfruttatori, possono essere tenute a versare l'Iva, l'Irpef, i contributi previdenziali e a presentare dichiarazione dei redditi. Il tutto a condizione che l'attività sia libera e volontaria. Diversamente, laddove emergano elementi di coercizione o intermediazione lucrativa, entrano in gioco i reati di sfruttamento, induzione o favoreggiamento, e i redditi percepiti diventano automaticamente confiscabili, oltre che penalmente rilevanti.

Leggi anche