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Può comprare e vendere azioni, btp, obbligazioni, fondi solo uno dei cointestatari di un conto corrente cointestato?

di Chiara Compagnucci pubblicato il
La posizione della Corte di Cassazione

Il contratto quadro relativo all'acquisto di titoli finanziari, se firmato solo da uno dei due investitori, viene dichiarato nullo per difetto di forma scritta.

Il Contratto quadro relativo all'acquisizione di titoli finanziari fra azioni, btp, obbligazioni, fondi, se firmato unicamente da uno dei titolari di un conto corrente cointestato, rende le transazioni non valide e prive di effetto. Questo punto è stato chiarito dalla Prima sezione civile della Corte di Cassazione, che ha dato esito positivo al ricorso presentato da due investitori contro Unicredit.

I titolari del conto con doppia firma sollecitavano la nullità degli investimenti effettuati, in quanto la firma apposta sul contratto quadro da parte della cointestataria del conto era stata falsificata. Secondo la definizione fornita dalla Corte Suprema, l'autorizzazione concessa a uno dei cointestatari per effettuare operazioni di prelievo in modo autonomo non si estende a operazioni e azioni negoziali ulteriori, che implicano l'uso dei fondi prelevati. Approfondiamo tutto:

  • Conto corrente cointestato, per fare investimenti: basta un solo cointestatario
  • La posizione della Corte di Cassazione sulla doppia firma

Conto corrente cointestato, per fare investimenti: basta un solo cointestatario

Il contratto quadro relativo all'acquisto di titoli finanziari, se firmato solo da uno dei due investitori, viene dichiarato nullo per difetto di forma scritta. Di conseguenza tutti gli ordini di acquisto associati a questo contratto sono invalidati per entrambi i cointestatari, indipendentemente dalla rilevanza della firma mancante dell'altro investitore. La sentenza 9331 della Cassazione, emanata a seguito del ricorso presentato da una coppia di risparmiatori contro Unicredit, stabilisce un precetto giuridico in merito.

I ricorrenti, marito e moglie, sollecitavano l'annullamento del contratto di investimento a causa dell'assenza di una firma autentica della donna, co-titolare del conto, ritenuta falsificata. Questo motivo era stato precedentemente giudicato insufficiente dalla Corte d'Appello per invalidare l'operazione, sostenendo la facoltà di agire individualmente in un conto condiviso.

La Suprema Corte ha ribaltato questa interpretazione, precisando che, nel contesto dell'intermediazione finanziaria, la nullità del contratto quadro sottoscritto da un solo investitore si estende a tutti gli ordini di acquisto per ambo i titolari. Questa disposizione si fonda sull'articolo 23 del Testo Unico della Finanza, che richiede la forma scritta per tali contratti, e sull'articolo 1420 del Codice Civile, che non considera tali contratti come plurilaterali ma come bilaterali con parte soggettivamente complessa.

La Corte ha ritenuto incoerente l'ipotesi che la partecipazione di uno dei contraenti possa essere vista come non necessaria, implicando una deroga alla norma della forma scritta obbligatoria per questo genere di contratti.

La posizione della Corte di Cassazione sulla doppia firma

In un precedente giudiziario del 2017 sulla doppia firma di un conto corrente cointestato, che differiva dal caso attuale poiché il contratto quadro era stato firmato da un cointestatario mentre l'ordine di acquisto proveniva dall'altro, la Cassazione delineò che la cointestazione di un conto destinato a finanziare operazioni di investimento non incide sull'emissione di ordini di investimento, i quali sono regolamentati dal contratto quadro stipulato con uno dei cointestatari.

Questa interpretazione sostiene che l'articolo 1854 del Codice Civile non fornisce una base di difesa valida per Unicredit nel contesto in esame, in quanto la normativa regola il rapporto di conto corrente con la banca, stabilendo una responsabilità solidale dei correntisti per i saldi dei conti a patto che il contratto relativo all'investimento finanziario sia formalmente valido per entrambi gli investitori.

Di conseguenza la Cassazione chiarisce che se il rapporto è regolato da un contratto quadro firmato solo da uno dei cointestatari, il contratto è da considerarsi nullo per difetto di forma scritta, invalidando di conseguenza tutti gli ordini di acquisto associati per entrambi i titolari del conto.

Da qui il seguente principio legale: nel contesto dell'intermediazione finanziaria, un contratto quadro firmato solamente da uno dei due investitori è nullo per mancanza della forma scritta richiesta dall'articolo 23 del Testo Unico della Finanza, annullando tutti gli ordini di acquisto per entrambi i titolari, senza dover indagare sulla necessità della partecipazione dell'altro cointestatario, la cui firma è risultata falsificata, poiché il contratto non è considerabile plurilaterale ai sensi dell'articolo 1420 del Codice Civile, ma come un accordo bilaterale con una parte soggettivamente complessa.

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