La Corte di Cassazione con la sentenza 28520 del 27 ottobre 2025 ha stabilito che per un pignoramento esattoriale, anche su un conto corrente privo di liquidità al momento del provvedimento, la banca deve versare al Fisco tutti i soldi in entrata sul conto entro 60 giorni
Il pignoramento del conto corrente è una procedura esecutiva che permette al creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, agendo direttamente sui crediti che il debitore vanta nei confronti di un istituto di credito. Negli ultimi anni, la disciplina è stata oggetto di numerosi aggiornamenti volti a rendere più efficiente e garantista la fase dell’espropriazione forzata, in particolare nei confronti delle persone fisiche.
L’intervento della normativa recente ha imposto criteri più stringenti per la determinazione delle somme aggredibili, ponendo attenzione sia alle esigenze dei creditori sia alle tutele del debitore. In questo contesto, il pignoramento presso terzi, che vede la banca come soggetto obbligato a vincolare le somme disponibili sul conto, si colloca come uno degli strumenti preferiti per ottenere il rapido recupero dei crediti.
Il pignoramento presso terzi consente al creditore di ottenere, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, il blocco e la successiva assegnazione delle somme presenti sul conto bancario o postale di un debitore moroso. L’attivazione della procedura di pignoramento su un conto corrente richiede che il creditore sia titolare di un titolo esecutivo valido, quale sentenza, decreto ingiuntivo o altro atto giudiziario, e abbia previamente notificato al debitore un atto di precetto, offrendo un termine entro cui provvedere spontaneamente al pagamento.
Decorsi almeno 10 giorni senza che il debito sia stato estinto, il creditore può rivolgersi all’ufficiale giudiziario per notificare l’atto di pignoramento sia alla banca che al debitore. L’istituto presso cui il debitore intrattiene il conto assume la funzione di “terzo pignorato” e dovrà attenersi agli obblighi prescritti dalla legge, tra cui l’indicazione delle somme dovute e la custodia degli importi nei limiti del credito vantato.
La procedura può essere intrapresa per qualsiasi tipologia di debito, senza distinzione tra creditori privati, enti pubblici o Agenzia delle Entrate-Riscossione, e può interessare sia conti con saldo positivo che, come chiarito successivamente dalla giurisprudenza, conti privi di liquidità al momento della notifica, in relazione agli accrediti futuri.
Il soggetto presso cui si trova il conto corrente, cioè le banche, riveste il ruolo di terzo pignorato e, in virtù della normativa, deve attenersi a specifici adempimenti una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento.
Entro dieci giorni, la banca deve comunicare al creditore la propria posizione rispetto al rapporto di conto, precisando le somme di cui risulta debitrice nei confronti del correntista, le eventuali cessioni o sequestri già intervenuti e lo stato di eventuali altri pignoramenti.
Nel periodo in cui il pignoramento è pendente, l’istituto finanziario è obbligato a custodire le somme pignorate fino al limite indicato nell’atto ed è vietato eseguire pagamenti o consentire prelievi in assenza di autorizzazione da parte del Giudice dell’Esecuzione.
In caso di accrediti successivi, compresi quelli avvenuti dopo la notifica del pignoramento, la banca è tenuta ad aggiornare la dichiarazione e a vincolare tempestivamente le nuove somme secondo i limiti previsti dal titolo esecutivo e dalla normativa vigente. La violazione degli obblighi di custodia comporta responsabilità civili e sanzioni specifiche, tutelando così sia i diritti del creditore che la regolarità della procedura.
La sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione innovativa sulla possibilità di eseguire il pignoramento anche su conti correnti privi di liquidità al momento della notifica. In base alla sentenza, viene statuito che la banca è comunque tenuta a vincolare e girare al creditore tutte le somme che dovessero essere accreditate nei sessanta giorni successivi alla ricezione dell’atto di pignoramento, nei limiti dell’importo indicato nel provvedimento.
Il principio espresso dai giudici della Cassazione si fonda sulla natura unitaria del rapporto di conto corrente: anche in assenza di un saldo attivo al momento della notifica, i futuri accrediti legittimamente spettanti al debitore (esclusi quelli impignorabili per legge) sono da considerarsi immediatamente vincolati in favore del creditore per il periodo fissato.
La portata della sentenza, pur tutelando le ragioni dei creditori, salvaguarda comunque le previsioni di legge a protezione del cosiddetto minimo vitale, ossia le somme non aggredibili, incluso il triplo dell’assegno sociale o le soglie specifiche previste in presenza di pensioni e stipendi.
Quando il conto corrente oggetto di pignoramento non presenta disponibilità al momento della notifica, la normativa, rafforzata dalla giurisprudenza di Cassazione, impone all’istituto bancario di monitorare le movimentazioni per i sessanta giorni successivi. In tale arco temporale, tutte le somme che verranno accreditate, incluse retribuzioni, bonifici, eventuali rimborsi, devono essere vincolate fino alla concorrenza dell’importo pignorato, salvo la presenza di limiti di impignorabilità già previsti per legge.
La banca, quindi, agisce quale custode del conto corrente anche delle somme future, bloccando gli accrediti immediatamente disponibili sul conto nel periodo indicato. In caso di versamenti riconducibili a pensioni, stipendi, o altre indennità assimilate, si applicano i limiti quantitativi fissati dalla legge, garantendo la protezione del minimo vitale. Al termine dei due mesi, tutte le somme vincolate dovranno essere trasferite al creditore se gli importi raggiunti non sono oggetto di contestazione.
Qualora le movimentazioni avvenute entro il termine non siano state sufficienti a coprire il credito vantato, il creditore potrà richiedere l’assegnazione delle somme presenti ma non potrà più aggredire le ulteriori somme accreditate sullo stesso conto oltre la soglia temporale dei 60 giorni, salvo la reiterazione della procedura esecutiva.
Per il debitore, le nuove disponibilità successive al decorso del termine saranno nuovamente libere da vincoli, con l’eccezione di successivi e autonomi pignoramenti. L’esito parziale della procedura è piuttosto frequente in conti con scarsa movimentazione o su cui residuano esclusivamente somme protette.