Cosa cambia per bonus edilizi e sconto in fattura nel 2024: ecco cosa prevedono le nuove norme in vigore e chiarimenti
Quali bonus edilizi nel 2024 permettono di avere ancora lo sconto in fattura? Lo sconto in fattura è una delle opzioni decisamente vantaggiose per chi decide di usufruire di bonus edilizi, considerando che abbatte i costi da sostenere. In particolare, lo sconto in fattura permette al cliente di ricevere un abbattimento immediato sul costo dei lavori direttamente dall’impresa che effettua i lavori.
L’importo dello sconto non può eccedere il costo totale dei lavori stessi, equivalendo al massimo alla percentuale del bonus edilizio disponibile. Si tratta, però, di una opzione per cui sono state stabilite diverse modifiche quest’anno.
Lo sconto in fattura (come cessione del credito) è stato, infatti, eliminato per quasi tutti i bonus edilizi, da bonus ristrutturazioni, mobili, bonus verde, a sismabonus ed ecobonus, per cui vale la detrazione in dichiarazione dei redditi per usufruirne, mentre lo sconto in fattura può essere usato ancora solo da coloro che hanno iniziato i lavori prima del 17 febbraio 2023 e per le popolazioni colpite da eventi sismici e alluvioni.
Inoltre, lo sconto in fattura vale ancora per il bonus barriere architettoniche ma solo per condomini, titolari di redditi bassi e soggetti con disabilità. Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione del 75% per lavori volti all’eliminazione delle barriere architettonica per semplificare la vita di anziani, invalidi e disabili, come l’installazione degli impianti di automazione, per esempio ascensori o montascale, per una spesa massima entro i 50mila euro, e prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute.
Precisiamo che il bonus ristrutturazione sarà valido ancora fino al 2024 nella misura del 50% su un tetto di spesa di 96.000 euro da dividere in 10 quote annuali di pari importo. Al bonus ristrutturazioni edilizie resta collegato il bonus mobili, insieme al bonus elettrodomestici, per l’acquisto agevolato di mobili e grandi elettrodomestici, che prevede una detrazione Irpef del 50% valida su un limite di spesa massimo di 5mila euro e solo per chi effettua un intervento di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria nell’anno precedente all’acquisto e la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Passando al bonus verde, anch’esso ancora in vigore fino al 31 dicembre 2024, prevede una detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute per gli interventi riguardanti le aree verdi degli edifici privati. Si tratta di una detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Infine, il sismabonbus prevede detrazioni dal 50% all’85% a seconda del tipo di interventi che vengono effettuati su singole case o edifici condominiali e vale per lavori effettuati in aree colpite da eventi sismici, per lavori di riqualificazione antisismica su parti degli edifici o singole unità immobiliari e per l’acquisto di immobili antisismici.
Per interventi di riqualificazione energetica di casa propria è ancora in vigore fino al 31 dicembre 2024 anche l’ecobonus, che prevede due detrazioni, al 50% e al 65%, a seconda del lavoro che effettua, e può essere usato, per esempio, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e molti altri lavori.
Per quanto riguarda il nuovo superbonus, ancora ridotto in percentuale dal 90% del 2023 al 70% del 2024, è ancora possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i lavori per cui risulti presentata la Cilas alla data del 16 febbraio 2023 e, in caso di interventi condominiali, se è stata anche adottata la delibera assembleare di approvazione degli stessi lavori.
Per lavori partiti dal 17 febbraio 2023 è stato deciso il divieto di ricorrere allo sconto in fattura. Possono ancora usufruire del superbonus al 70% e non più al 110% nel 2024 condomini e persone fisiche che effettuano lavori su edifici plurifamiliari fino a quattro unità immobiliari abitative distintamente accatastate e le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, per lavori effettuati su qualunque tipologia di immobile, ad eccezione degli immobili rientranti nelle categorie A1, A8 e A9.