Chi non ha diritto ad avere la quattordicesima della pensione, i limiti anagrafici e reddituali e i diversi tempi di pagamento: i chiarimenti e le spiegazioni
Con il cedolino delle pensioni di luglio, arriva anche la quattordicesima, una prestazione aggiuntiva erogata dall'Inps a specifiche categorie di pensionati. Si tratta di una somma supplementare, il cui importo varia tra 336 e 655 euro, che rappresenta un sostegno economico importante per molti beneficiari, ma che non spetta a tutti i titolari di trattamenti pensionistici.
Per ricevere questo beneficio economico è necessario soddisfare requisiti specifici, sia anagrafici che reddituali, stabiliti dalla normativa vigente.
La somma aggiuntiva, comunemente nota come "quattordicesima", è una prestazione d'importo netto corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta alla rata di pensione. Per poterla ricevere è necessario aver compiuto almeno 64 anni di età, un requisito anagrafico fondamentale che rappresenta il primo filtro per l'accesso a questo beneficio.
Oltre all'età, il diritto alla quattordicesima è condizionato dal possesso di un determinato reddito personale. L'onere finanziario di questa prestazione è a carico dello Stato e, pur essendo di carattere previdenziale, è destinata prioritariamente a tutelare il valore reale delle pensioni di importo medio-basso.
È importante sottolineare che questa somma aggiuntiva non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Non è soggetta a tassazione e non influisce sul reddito imponibile né sul diritto ad altre prestazioni previdenziali o assistenziali.
Esistono diverse categorie di pensionati che, pur percependo regolarmente il proprio trattamento pensionistico, non hanno diritto alla quattordicesima. Tra questi rientrano:
Per determinare il diritto alla quattordicesima, vengono considerati tutti i redditi personali del pensionato, sia quelli assoggettabili all'Irpef sia quelli esenti. Esistono però alcune importanti eccezioni, ovvero redditi che non vengono conteggiati ai fini di questo beneficio.
Non rientrano nel calcolo:
L'Inps utilizza generalmente i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati riferiti all'anno di erogazione. Per i redditi diversi, in assenza di informazioni recenti, possono essere utilizzati i dati degli anni precedenti.
L'importo della quattordicesima della pensione non è uguale per tutti i beneficiari, ma varia in base a due parametri fondamentali: gli anni di contributi versati durante la vita lavorativa e il reddito personale complessivo.
Entrando più nel dettaglio, la somma aggiuntiva è strutturata secondo questo schema:
Un aspetto importante da considerare riguarda il diritto alla quattordicesima per i titolari di pensione di reversibilità. Anche questi pensionati possono beneficiare della somma aggiuntiva, ma con alcune specifiche condizioni.
Per i beneficiari di pensioni di reversibilità, vecchiaia e invalidità, i contributi da considerare per determinare l'importo della quattordicesima sono calcolati al 60% di quelli del coniuge defunto. Ad esempio, se il coniuge defunto aveva accumulato 20 anni di contributi, per il calcolo della quattordicesima ne verranno considerati solo 12.
Questo meccanismo di calcolo particolare tiene conto della natura della pensione di reversibilità, che rappresenta una percentuale del trattamento originario spettante al coniuge defunto. Nonostante questa riduzione, la quattordicesima rappresenta comunque un importante sostegno economico anche per questa categoria di pensionati, purché rispettino gli altri requisiti previsti dalla normativa.
La quattordicesima pensionistica è stata introdotta nel sistema previdenziale italiano grazie all'accordo tra sindacati e governo del 2007, tramite il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
Inizialmente, questo beneficio era riservato ai pensionati il cui reddito non superava una volta e mezza il trattamento minimo. Un importante ampliamento è avvenuto con l'accordo siglato tra governo e sindacati nel settembre 2016, recepito nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Da questa riforma, la somma aggiuntiva è stata: