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Quali pensioni di reversibilità diminuiscono nel 2024 dopo l'aggiornamento dei limiti di reddito

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Chi rischia tagli della pensione di reversibilità nel 2024 e per quali motivi: cosa prevedono norme in vigore e chiarimenti

Quali pensioni di reversibilità rischiano di diminuire nel 2024 dopo l'aggiornamento dei limiti di reddito? La pensione di reversibilità è una prestazione riconosciuta ai familiari superstiti di un defunto assicurato il cui importo dipende dall’importo di pensione normale che percepiva il defunto e che spetta in percentuali poi differenti ai familiari superstiti in base al grado di parentela tra defunto e familiare. 

  • Aggiornamento dei limiti di reddito per le pensioni di invalidità 2024 quali sono 
  • Nuova sentenza della Corte Costituzionale su importi pensioni di reversibilità e cumulo con altri redditi


Aggiornamento dei limiti di reddito per le pensioni di invalidità 2024 quali sono 

Anche nel 2024 scatta il limite alla cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi percepiti dal superstite di un pensionato defunto. Ogni anno il limite alla cumulabilità di redditi percepiti dai superstiti del defunto e pensione di reversibilità percepita vengono aggiornati in base al trattamento minimo Inps che, a sua volta, viene annualmente rivisto in base all’andamento dell’inflazione.

Per il 2024 il trattamento minimo, per effetto della rivalutazione con tasso al 5,4%, è di 598,60 euro, per 7.781,91 euro annui. Rischia il taglio della pensione di reversibilità nel 2024 chi percepisce redditi superiori a 3 volte il valore del trattamento minimo e il taglio della pensione di reversibilità è maggiore quanto più è elevato il reddito.

In particolare, i tagli della pensione di reversibilità 2024 saranno i seguenti:

  • taglio del 25% dell’importo di pensione di reversibilità per chi percepisce tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo, cioè per importi da 23.345,73 euro a 31.127,64 euro;
  • taglio del 40% dell’importo di pensione di reversibilità per chi percepisce tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo, quindi importi superiori ai 31.127,64 euro ma entro i 38.909,55 euro;
  • taglio del 50% dell’importo di pensione di reversibilità per chi percepisce importi superiori alle 5 volte, cioè superiori a 31.127,64 euro.
Concorrono alla formazione del reddito che 'taglia' l'importo delle pensioni di reversibilità tutti i redditi soggetti a Irpef, al netto però dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto come pure di eventuali anticipazioni. 

Nuova sentenza della Corte Costituzionale su importi pensioni di reversibilità e cumulo con altri redditi

La Corte Costituzionale, con una recente sentenza 2023, si è espressa sul calcolo degli importi delle pensioni di reversibilità da riconoscere ai superstiti e ha stabilito che se il superstite che ha diritto a percepire la prestazione percepisce anche altri redditi, le riduzioni non devono mai superare le stesse entrate del beneficiario. 

Secondo la Corte, infatti, nel caso di cumulo di pensione di reversibilità con redditi aggiuntivi non si può calcolare una decurtazione superiore all’importo di tali redditi, fissando nuovi limiti per le riduzioni. Per i giudici della Corte Costituzionale, la pensione di reversibilità, nel caso di cumulo con altri redditi del familiare che percepisce la prestazione, non può essere decurtata di un importo superiore all'importo complessivo dei redditi aggiuntivi, perché sarebbe illegittimo e si porrebbe in contrasto con la finalità solidaristica della pensione stessa di reversibilità.

Se, infatti, la finalità del pagamento della pensione di reversibilità è la valorizzazione del legame familiare che univa in vita il pensionato con chi, alla sua morte, beneficia del trattamento e ha l’obiettivo di sostenere il familiare superstite, se viene ridotto perché lo stesso beneficiario del trattamento percepisce anche altri redditi personali, non garantisce più lo scopo per cui viene erogato e non sostiene più il familiare superstite ma lo penalizza.

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