Quali distanze devono essere rispettate tra le pertinenze, cosa prevede la normativa in vigore e gli eventuali rischi che si corrono
Quali sono le distanze obbligatorie che devono essere rispettate dalle pertinenze? Le regole per realizzare le costruzioni edilizie sono molto chiare e ben disciplinate dalle normative vigenti.
Nonostante le modifiche al Testo Unico sull’edilizia dovute al Decreto Salva Casa approvato dal governo, ci sono disposizioni previste dalla legge che devono essere sempre e obbligatoriamente rispettate, a partire da quelle relative alle distanze tra edifici, e non solo.
Dunque, anche le pertinenze, poiché veri e propri fabbricati, devono rispettare le distanze legali tra costruzioni.
Il Tar della Sicilia, con la sentenza n.3303 del 29 novembre 2024, sulle distanze tra fabbricati, ha precisato che non c’è alcuna distinzione tra unità abitative o residenziali e pertinenze, perché la normativa vigente prevede che in ogni caso le distanze devono essere rispettate per ogni punto dell’edificio.
Il Codice Civile prevede già tale disposizione, stabilendo che le distanze devono essere rispettate non solo dalle abitazioni, ma da qualsiasi struttura caratterizzata da solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, fissando una distanza minima di 3 metri da rispettare tra fabbricati contigui o confinanti e può essere modificata dai piani regolatori comunali e dai regolamenti edilizi locali.
Gran parte degli strumenti urbanistici a livello locale, in conformità alla legge stessa, stabilisce, infatti, una distanza minima di almeno cinque metri tra un edificio e l’altro a cavallo dei confini di proprietà, c’è chi arriva anche a 7,5 metri, derogando così le disposizioni del Codice Civile.
La normativa vigente mira evitare la formazione di intercapedini, strette e dannose, che potrebbero creare problemi, anche piuttosto gravi, areazione, luminosità e quindi di igiene.
Precisiamo che, per legge, si distinguono le pertinenze che costituiscono nuove costruzioni, per cui serve un titolo edilizio (quali, ad esempio, box auto, piscine interrate, capanni per attrezzi fissati al suolo, ecc.), e le pertinenze che non sono nuove costruzioni, come gazebo, piscine smontabili, tettoie montate come arredo, o capanni amovibili, ecc.
Le pertinenze che non sono nuove costruzioni non devono rispettare la disciplina in materia di distanze, perché si tratta generalmente di strutture non fisse.
Se non si rispettano le distanze obbligatorie tra le pertinenze si incorre nel reato di abuso edilizio, e non sempre, anche quasi mai, è possibile ricorrere a sanatorie.
Ciò significa che si devono eventualmente demolire le pertinenze abusive che non rispettano le distanze previste.
Inoltre, è sempre possibile agire contro un proprietario che ha costruito una pertinenza, un pergolato, una veranda o una tettoia violando le distanze minime dal confine.
Se la costruzione è più vicina di tre metri, è possibile agire in qualsiasi momento, perchè l’azione per il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile e, dunque, non scade mai.