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Quando conviene la partita iva ordinaria alla forfettaria se si fa un secondo lavoro dopo modifiche Manovra Fiscale 2026

di Marcello Tansini pubblicato il
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L'articolo analizza quando conviene scegliere tra partita IVA ordinaria e forfettaria dopo le modifiche della Manovra Fiscale 2026, soprattutto per chi ha un secondo lavoro. Approfondisce requisiti, limiti e vantaggi di entrambi i regimi.

La nuova Manovra Fiscale 2026 conferma e rafforza la centralità della scelta tra regimi fiscali per chi vuole avviare o proseguire attività con partita IVA, soprattutto in caso di secondo lavoro. L'introduzione di novità normative e limiti aggiornati spinge professionisti, dipendenti e autonomi a valutare con attenzione il quadro attuale. Comprendere i vantaggi e i limiti di forfettario e ordinario, soprattutto alla luce delle recenti modifiche, è necessario per chi gestisce più attività o affianca il lavoro autonomo a quello dipendente. 

Requisiti e limiti dei regimi forfettario e ordinario con secondo lavoro

Una delle prime analisi richieste nel caso di secondo impiego è la valutazione dei limiti e delle condizioni di accesso previsti dai principali regimi fiscali. Il regime forfettario può essere adottato dai titolari di partita IVA che non superano gli 85.000 euro di ricavi o compensi annuali. Tuttavia, per i soggetti che combinano attività autonoma e dipendente, il requisito fondamentale, aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025, consiste nel mantenere il reddito da lavoro dipendente o assimilato inferiore a 35.000 euro nell'anno precedente. Il superamento di questa soglia comporta l’esclusione automatica dalle agevolazioni a partire dall’anno successivo.

  • Non è consentito sostenere spese per lavoro dipendente superiori a 20.000 euro l’anno
  • È fatto divieto di partecipazione in società di persone o associazioni professionali
  • La residenza è richiesta in Italia: almeno il 75% del reddito deve essere prodotto nel territorio nazionale
Oltre ai vincoli quantitativi, il forfettario impone una verifica qualitativa: non si può fatturare in modo prevalente (oltre il 50% dei compensi) all’ex datore di lavoro degli ultimi due anni. Il regime ordinario, invece, non prevede limiti di fatturato ma si distingue per imposizione progressiva (aliquote IRPEF), possibilità di deduzioni e detrazioni dei costi effettivi e gestione IVA obbligatoria. Tale opzione si rivela più favorevole per chi sostiene spese rilevanti o intende effettuare investimenti importanti, ma comporta elevati obblighi amministrativi.

La scelta del regime fiscale, alla luce delle ultime modifiche, incide sulla possibilità di mantenere entrambe le attività senza incorrere in cause ostative o perdite di benefici. Valutare periodicamente il rispetto di tutte le soglie è necessario ogni anno, in quanto anche un solo parametro fuori limite comporta la fuoriuscita dal regime agevolato.

Regime forfettario: cause ostative, ex datore di lavoro e secondo lavoro

L’accesso e la permanenza nel forfettario sono strettamente condizionati dalle cosiddette "cause ostative", introdotte per evitare abusi e simulazioni di lavoro autonomo in sostituzione di rapporti subordinati. In particolare, chi esercita attività prevalentemente verso un soggetto con cui ha avuto un rapporto di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti non può avvalersi del regime agevolato. Questo vincolo trova radice nell’art. 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge 190/2014 e successive integrazioni.

  • Oltre ai datori di lavoro, il limite si estende a soggetti collegati (familiari fino al terzo grado o società controllate)
  • Non sono soggetti alla causa ostativa i redditi assimilati, come pensioni obbligatorie
  • L’eventuale superamento del 50% dei ricavi da ex datori di lavoro si valuta alla fine del periodo d’imposta
In caso di praticantato obbligatorio per l’iscrizione agli albi, tali regole subiscono alcune deroghe specifiche. Il vincolo decade soltanto dopo che sono trascorsi due periodi d’imposta completi dalla cessazione del rapporto subordinato o da quello riconducibile a soggetti collegati.

La regola del 50% sui compensi e le eccezioni previste

Il vincolo più noto è la prevalenza dei compensi: un professionista perde il diritto al forfettario se oltre la metà dei ricavi dell’anno deriva dal precedente o attuale datore di lavoro (o da soggetti connessi). Il calcolo viene effettuato solo a fine anno, secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Questa regola:

  • limita l’accesso alle agevolazioni in caso di prosecuzione dell’attività in forma autonoma con lo stesso soggetto
  • include rapporti ancora in essere e anche attività diverse svolte per le stesse entità
  • non si applica a compensi percepiti da soggetti esteri, se privi di legami con l’Italia e il contribuente ha trasferito residenza fiscale
Alcune eccezioni sono previste sia per ex dipendenti che percepiscono pensione di legge, sia per chi svolge funzioni di sindaco o revisore (posizioni escluse dalla stretta normativa). Infine, il superamento del vincolo di prevalenza comporta la perdita del regime per l’anno successivo; invece, se la soglia è rispettata, il regime può proseguire.

Casi pratici sulla prevalenza dei compensi e decorrenza del biennio

L’applicazione della regola dei due anni va analizzata tramite esempi concreti. Un soggetto che ha interrotto un rapporto di lavoro a luglio 2023 e apre posizione IVA nel 2025, dovrà considerare sia il 2023 che il 2024 come periodi di verifica. Qualora fatturasse oltre il 50% dell’attività all’ex datore di lavoro entro il biennio, decadrebbe dal beneficio.
Vi sono situazioni in cui, pur essendo passati 24 mesi dalla cessazione, il rapporto è ancora rilevante se il biennio fiscale non è trascorso. Solo successivamente a due interi periodi d’imposta termina la sorveglianza—condizione indispensabile per lavorare nuovamente con l’ex datore senza rischiare esclusioni.

  • La verifica della soglia si effettua esclusivamente alla chiusura dell’anno fiscale
  • Collaborazioni occasionali, inferiori al 50%, garantiscono continuità nel regime
  • Lavoro svolto in Stati esteri, con trasferimento di residenza, rientra tra le eccezioni principali
L’acquisizione di clientela diversificata e il monitoraggio costante dei rapporti con precedenti datori di lavoro rappresentano strumenti chiave per la conservazione dei benefici forfettari.

Compatibilità tra attività autonoma e lavoro dipendente: pubblico e privato

La convivenza tra lavoro subordinato e attività con partita IVA è realtà diffusa, ma soggetta a regole diversificate a seconda del settore. Per i dipendenti del settore privato, la normativa consente di affiancare attività autonoma e subordinata, purché non vi sia concorrenza tra le due. È consigliato verificare nel contratto eventuali clausole specifiche, pur se non esiste obbligo generale di comunicazione al datore privato.
Nel pubblico impiego, invece, vige il principio di esclusività. Solo alcune categorie (docenti universitari, insegnanti part-time al 50%, incarichi sindacali, ecc.) possono ottenere autorizzazione a intraprendere una seconda attività autonoma, e comunque in via occasionale e fuori dall’orario di servizio, come stabilito dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

  • La coesistenza è sempre subordinata all’assenza di conflitto di interessi
  • Ogni incarico extra deve essere autorizzato dall’Amministrazione nei casi previsti
  • Sette categorie specifiche (giornalisti, docenti, sportivi fino a 5.000 euro) possono avviare seconde attività con regime agevolato previo rispetto dei limiti
In entrambi i casi, è essenziale che le attività non si sovrappongano per orario e contenuto, tutelando doveri di fedeltà e riservatezza.

Contributi INPS, previdenza e vantaggi fiscali

L’apertura di una seconda attività può comportare il versamento di nuovi contributi previdenziali. Chi apre partita IVA come ditta individuale può, in presenza di un contratto dipendente full time, ottenere l’esenzione dal minimale della Gestione commercianti INPS. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, si applicano aliquote variabili in base al fatturato senza soglie minime. Il regime forfettario inoltre prevede semplificazioni nei versamenti e, in alcuni casi, una tassa sostitutiva molto competitiva rispetto all’ordinario.

Vantaggi, svantaggi e convenienza dei due regimi nella scelta del secondo lavoro

La valutazione della convenienza tra le due tipologie di regime si basa su un bilancio tra costi, oneri amministrativi e flessibilità.

  • Forfettario: Tassazione agevolata (5% per nuovi, 15% oltre il quinto anno), nessun obbligo IVA, adempimenti minimi. Limiti rigidi su ricavi, superamento del tetto di spesa per collaboratori e sul rapporto con ex datori può compromettere il regime. Non deducibilità dei costi effettivi.
  • Ordinario: Deduzioni su costi reali, possibilità di scaricare IVA su acquisti, utile per chi sostiene molte spese, non vincola rispetto agli ex datori o limiti di fatturato particolari ma comporta maggiore impegno gestionale e aliquote progressive più elevate.
La scelta risulta ottimale se fondata su analisi previsionali dei propri ricavi, valutazione della clientela e possibilità di sostenere costi elevati o investimenti. In presenza di un secondo lavoro, incentivi e modalità di calcolo dei contributi possono ulteriormente orientare la preferenza verso un regime rispetto all'altro.

Conclusioni e raccomandazioni per la scelta della partita IVA ordinaria o forfettaria

Stabilire il regime fiscale più vantaggioso implica una valutazione costante dei requisiti di accesso rispetto ai propri redditi e alle modalità operative. La recente evoluzione normativa richiede attenzione al rispetto dei limiti, soprattutto in caso di secondo lavoro o di mantenimento di rapporti pregressi con datori di lavoro. Il regime forfettario costituisce una soluzione efficiente per attività a basso costo e clientela diversificata. Tuttavia, la presenza di cause ostative o il rischio di superare i limiti impone prudenza e una gestione proattiva delle relazioni professionali.
Per coloro che sostengono spese consistenti, lavorano con un ex datore o prevedono di superare le soglie reddituali, il regime ordinario può garantire maggiore flessibilità fiscale e previdenziale, al prezzo di adempimenti più articolati. Un’analisi aggiornata delle proprie condizioni lavorative, affiancata dal confronto periodico con le disposizioni fiscali e i pareri di esperti, rappresenta la strada maestra per assicurare una scelta adeguata, sicura e sostenibile sul lungo periodo.



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