L'articolo analizza quando conviene scegliere tra partita IVA ordinaria e forfettaria dopo le modifiche della Manovra Fiscale 2026, soprattutto per chi ha un secondo lavoro. Approfondisce requisiti, limiti e vantaggi di entrambi i regimi.
La nuova Manovra Fiscale 2026 conferma e rafforza la centralità della scelta tra regimi fiscali per chi vuole avviare o proseguire attività con partita IVA, soprattutto in caso di secondo lavoro. L'introduzione di novità normative e limiti aggiornati spinge professionisti, dipendenti e autonomi a valutare con attenzione il quadro attuale. Comprendere i vantaggi e i limiti di forfettario e ordinario, soprattutto alla luce delle recenti modifiche, è necessario per chi gestisce più attività o affianca il lavoro autonomo a quello dipendente.
Una delle prime analisi richieste nel caso di secondo impiego è la valutazione dei limiti e delle condizioni di accesso previsti dai principali regimi fiscali. Il regime forfettario può essere adottato dai titolari di partita IVA che non superano gli 85.000 euro di ricavi o compensi annuali. Tuttavia, per i soggetti che combinano attività autonoma e dipendente, il requisito fondamentale, aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025, consiste nel mantenere il reddito da lavoro dipendente o assimilato inferiore a 35.000 euro nell'anno precedente. Il superamento di questa soglia comporta l’esclusione automatica dalle agevolazioni a partire dall’anno successivo.
La scelta del regime fiscale, alla luce delle ultime modifiche, incide sulla possibilità di mantenere entrambe le attività senza incorrere in cause ostative o perdite di benefici. Valutare periodicamente il rispetto di tutte le soglie è necessario ogni anno, in quanto anche un solo parametro fuori limite comporta la fuoriuscita dal regime agevolato.
L’accesso e la permanenza nel forfettario sono strettamente condizionati dalle cosiddette "cause ostative", introdotte per evitare abusi e simulazioni di lavoro autonomo in sostituzione di rapporti subordinati. In particolare, chi esercita attività prevalentemente verso un soggetto con cui ha avuto un rapporto di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti non può avvalersi del regime agevolato. Questo vincolo trova radice nell’art. 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge 190/2014 e successive integrazioni.
Il vincolo più noto è la prevalenza dei compensi: un professionista perde il diritto al forfettario se oltre la metà dei ricavi dell’anno deriva dal precedente o attuale datore di lavoro (o da soggetti connessi). Il calcolo viene effettuato solo a fine anno, secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Questa regola:
L’applicazione della regola dei due anni va analizzata tramite esempi concreti. Un soggetto che ha interrotto un rapporto di lavoro a luglio 2023 e apre posizione IVA nel 2025, dovrà considerare sia il 2023 che il 2024 come periodi di verifica. Qualora fatturasse oltre il 50% dell’attività all’ex datore di lavoro entro il biennio, decadrebbe dal beneficio.
Vi sono situazioni in cui, pur essendo passati 24 mesi dalla cessazione, il rapporto è ancora rilevante se il biennio fiscale non è trascorso. Solo successivamente a due interi periodi d’imposta termina la sorveglianza—condizione indispensabile per lavorare nuovamente con l’ex datore senza rischiare esclusioni.
La convivenza tra lavoro subordinato e attività con partita IVA è realtà diffusa, ma soggetta a regole diversificate a seconda del settore. Per i dipendenti del settore privato, la normativa consente di affiancare attività autonoma e subordinata, purché non vi sia concorrenza tra le due. È consigliato verificare nel contratto eventuali clausole specifiche, pur se non esiste obbligo generale di comunicazione al datore privato.
Nel pubblico impiego, invece, vige il principio di esclusività. Solo alcune categorie (docenti universitari, insegnanti part-time al 50%, incarichi sindacali, ecc.) possono ottenere autorizzazione a intraprendere una seconda attività autonoma, e comunque in via occasionale e fuori dall’orario di servizio, come stabilito dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.
L’apertura di una seconda attività può comportare il versamento di nuovi contributi previdenziali. Chi apre partita IVA come ditta individuale può, in presenza di un contratto dipendente full time, ottenere l’esenzione dal minimale della Gestione commercianti INPS. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, si applicano aliquote variabili in base al fatturato senza soglie minime. Il regime forfettario inoltre prevede semplificazioni nei versamenti e, in alcuni casi, una tassa sostitutiva molto competitiva rispetto all’ordinario.
La valutazione della convenienza tra le due tipologie di regime si basa su un bilancio tra costi, oneri amministrativi e flessibilità.
Stabilire il regime fiscale più vantaggioso implica una valutazione costante dei requisiti di accesso rispetto ai propri redditi e alle modalità operative. La recente evoluzione normativa richiede attenzione al rispetto dei limiti, soprattutto in caso di secondo lavoro o di mantenimento di rapporti pregressi con datori di lavoro. Il regime forfettario costituisce una soluzione efficiente per attività a basso costo e clientela diversificata. Tuttavia, la presenza di cause ostative o il rischio di superare i limiti impone prudenza e una gestione proattiva delle relazioni professionali.
Per coloro che sostengono spese consistenti, lavorano con un ex datore o prevedono di superare le soglie reddituali, il regime ordinario può garantire maggiore flessibilità fiscale e previdenziale, al prezzo di adempimenti più articolati. Un’analisi aggiornata delle proprie condizioni lavorative, affiancata dal confronto periodico con le disposizioni fiscali e i pareri di esperti, rappresenta la strada maestra per assicurare una scelta adeguata, sicura e sostenibile sul lungo periodo.